...
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 14 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. (Registro). - 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro
nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.
2. Le strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita sono tenute a fornire al Registro di cui al comma 1 le seguenti informazioni:
a) i dati sui cicli ormonali iniziati;
b) il numero delle gravidanze ottenute e di quelle portate a termine;
c) il numero dei parti plurigemellari e plurimi;
d) il numero dei nati morti;
e) le informazioni sui nati pretermine o sottopeso;
f) le informazioni sui nati che presentano anomalie, malformazioni o gravi patologie.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di fecondazione assistita adottate e dei risultati conseguiti.
5. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la fecondazione assistita.
6. Le strutture di cui al comma 2 sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Registro). - 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione artificiale.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione artificiale adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione artificiale.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 22 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Registro). - 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, presso l'Istituto superiore di sanità.
2. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, raccoglie i dati, su apposite schede, in versione informatizzata, relativi ai centri autorizzati ed ai trattamenti effettuati, nonché agli esiti degli stessi.
3. L'iscrizione al registro è obbligatoria.
4. L'Istituto superiore di sanità redige un rapporto annuale sull'andamento dei centri per la procreazione medicalmente assistita con le relative statistiche epidemiologiche rispetto ai casi trattati, alle tecniche usate ed agli esiti positivi o negativi delle medesime, al fine di supportare con efficace monitoraggio sia l'azione della Commissione nazionale per la procreazione medicalmente assistita che l'azione del Ministro della salute e delle regioni per l'adozione di una costante ed un efficace informazione verso i cittadini, nonché per l'adozione di provvedimenti migliorativi o correttivi delle linee guida già emanate.
11. 3. Bolognesi, Battaglia, Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bogi.
Al comma 1, dopo le parole: È istituito aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 11. 4. Zanella.
Al comma 1, dopo le parole: È istituito aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 11. 5. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
11. 2. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.
(Approvato)
Al comma 4, sostituire le parole: e degli utenti con le seguenti: , degli utenti e delle espressioni associative della società civile.
11. 6. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.
Al comma 5, sostituire le parole: delle autorità competenti con le seguenti: dell'autorità competenti. Esse dovranno, comunque, tenere aggiornato un registro dal quale si evinca il numero degli embrioni prodotti da ciascun processo di fecondazione extracorporea, ogni informazione su gameti impegnati nel processo, la data della fecondazione e quella del trasferimento in utero ed il numero di embrioni effettivamente trasferito.
11. 7. Di Virgilio, Burani Procaccini, Volontè, Minoli Rota, Muratori, Caminiti, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Castellani, Ercole, Lucchese, Massidda.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 1. Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.
(Approvato)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:
a) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai
casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione;
b) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
11. 02. Maura Cossutta. (Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Divieti). - 1. Sono vietati:
a) il prelievo di gameti e di embrioni per destinarli all'attuazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 5.
b) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;
c) il prelievo di gameti da cadavere;
d) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del Capo IV e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 10.
Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Sanzioni penali). - 1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dalla presente legge o i requisiti soggettivi indicati dall'articolo 5 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 12.911 euro a 25.823 euro.
2. Chiunque contravvenga alle sanzioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettere a), e b)è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.823 euro a 183.291 euro.
3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera c) è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro.
4. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti previsti dalla presente legge si applica la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni.
11. 06. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella. (Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Divieti). - 1. Sono vietati:
a) il prelievo di gameti e di embrioni per destinarli all'attuazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 3;
b) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;
c) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 8 e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 11.
2. È vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, nonché di prestito
o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza. Qualsiasi accordo in tale senso è nullo.
11. 03. Maura Cossutta. (Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Divieti). - 1. Sono vietati:
a) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;
b) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate dalla presente legge e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri autorizzati.
11. 05. Battaglia, Labate, Turco, Di Serio D'Antona, Petrella, Bogi, Giacco. (Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Divieto di clonazione umana). - 1. Ai fini previsti dalla presente legge si intende per clonazione umana il processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.
2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dall'albo professionale, con la interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da 51.000 euro a 154.000 euro.
11. 04. Maura Cossutta.