Allegato A
Seduta n. 160 del 18/6/2002


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(A.C. 47 ed abb. - Sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Art. 10.
(Strutture autorizzate).

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono definiti:
a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 10.
(Strutture autorizzate).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. - 1. Le strutture in cui si praticano le tecniche di fecondazione assistita sono autorizzate alla crioconservazione dei gameti e degli embrioni.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana. (Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. (Strutture autorizzate). - 1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni ed iscritte al registro di cui all'articolo 9.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti:
a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;


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d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sulle strutture e sulla qualità dei servizi erogati;
e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale sull'embrione limitatamente ai casi di cui all'articolo 11.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. (Strutture autorizzate). - 1. Gli interventi di procreazione artificiale sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 16.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono definiti:
a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse oltre a quelli già previsti dalla presente legge;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli, che dovranno avere periodicità almeno semestrale, sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Al comma 1, sostituire le parole da: e private autorizzate fino alla fine dell'articolo con le seguenti: e nelle strutture private accreditate dalle regioni e iscritte nel registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) le modalità e i criteri di svolgimento dei controlli periodici sul livello scientifico e sulla qualità dei servizi.

3. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco predisposto dall'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati, fino al nono mese successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 7 della presente legge, a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché, fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 7, alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge.
10. 2. Bolognesi, Zanotti, Bogi.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole da: fino al sesto mese successivo fino alla fine del


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comma, con le seguenti: fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 4 (Nuova formulazione) Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
10. 8. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: con parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

10. 7.
Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e dei casi di revoca, con le seguenti: e i criteri di revoca.
10. 3. Zanotti, Battaglia.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: oltre a quelli già previsti dalla presente legge.
10. 5. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: controlli aggiungere le seguenti: , che dovranno avere periodicità almeno semestrale,
10. 6. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e)
i protocolli di ricerca clinica e sperimentale limitatamente ai casi previsti dalla presente legge.
10. 9. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.