Allegato A
Seduta n. 160 del 18/6/2002


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(A.C. 47 ed abb. - Sezione 3)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

Sopprimerlo.
9. 4. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. (Disconoscimento della paternità). - 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, non sono ammesse l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente.
* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione


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del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente.
*9. 13. Bolognesi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. (Divieto del disconoscimento della paternità). - 1. Qualora si ricorra a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo, la persona il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare in nessun caso l'azione di disconoscimento della paternità come previsto all'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre). - 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione artificiale di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione artificiale non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente.
3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
9. 14. Bolognesi, Battaglia, Labate, Giacco, Di Serio D'Antona, Turco, Petrella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo acquisito ai sensi dell'articolo 8 non è ammessa l'azione di disconoscimento della paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile.


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2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita in relazione alle quali sia stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Il riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 8 non può essere impugnato per difetto di veridicità ai sensi dell'articolo 263 del codice civile a meno che non si provi la sussistenza delle circostanze indicate nel comma 2.
9. 3. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 1.
9. 5. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, dopo le parole: medicalmente assistita aggiungere la seguente: ancorché.
9. 2. Giulio Conti, Castellani, Mussolini, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Lisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,
* 9. 6. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole: in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,
* 9. 7. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,
* 9. 15. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Turco, Petrella, Buffo.

Al comma 1, sostituire le parole: il coniuge o il convivente con le seguenti: il soggetto.
9. 8. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

Sopprimere il comma 2.
* 9. 9. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 2.
* 9. 10. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, sostituire le parole: non può con la seguente: può.
**9. 11. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, sostituire le parole: non può con la seguente: può.
**9. 12. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
9. 1. Mussolini, Giulio Conti, Castellani, Gianni Mancuso, Lisi.
(Approvato)