...
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 6.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. (Stato giuridico del nato). - 1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.
2. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso del processo di riproduzione della specie umana, indipendentemente dal modo in cui esso avviene.
3. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore o donatrice
a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita (TPA) per consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui.
4. I diritti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere soggetti a restrizioni o limitazioni. Il divieto di cui al comma 3 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.
* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. (Stato giuridico del nato) - 1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.
2. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso del processo di riproduzione della specie umana, indipendentemente dal modo in cui esso avviene.
3. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore o donatrice a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita (TPA) per consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui.
4. I diritti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere soggetti a restrizioni o limitazioni. Il divieto di cui al comma 3 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.
*8. 7. Cima, Lion.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. (Stato giuridico del nato). - 1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita è figlio legittimo o acquista lo stato di figlio riconosciuto dalla madre o, ai sensi del codice civile, dalla coppia che vi abbia fatto ricorso, anche al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, qualora risulti prova espressa della richiesta di accesso alle tecniche e della volontà di riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. (Stato giuridico del nato). - 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 7.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. (Stato giuridico del nato). - 1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è figlio legittimo o acquista lo stato di figlio riconosciuto dalla madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che vi abbia ricorso, anche al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, qualora risulti prova espressa della richiesta di accesso alle tecniche e della volontà di riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.
8. 8. Valpiana, Zanella, Deiana, Titti De Simone, Mascia.
Al comma 1, sostituire le parole da: procreazione fino alla fine dell'articolo 9 con le seguenti: riproduzione medicalmente assistita sono figli legittimi della coppia coniugata che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2. In caso di coppia stabilmente convivente, la volontà espressa da entrambi i soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e non revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo, costituisce riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 250 del codice civile e vale ad attribuire al nato lo stato di figlio naturale riconosciuto. Si applica l'articolo 317-bis del codice civile.
3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di riproduzione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
8. 2. Mussolini. (Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).
Al comma 1, sostituire le parole da: procreazione fino alla fine del comma con le seguenti: riproduzione medicalmente assistita sono figli legittimi della coppia coniugata che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2. In caso di coppia stabilmente convivente, la volontà espressa da entrambi i soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e non revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo, costituisce riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 250 del codice civile e vale ad attribuire al nato lo stato di figlio naturale riconosciuto. Si applica l'articolo 317-bis del codice civile.
3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di riproduzione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
8. 3. Moroni, Craxi, Milioto. (Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).
Al comma 1, sostituire le parole da: sono figli legittimi fino a: disposizioni con le seguenti: hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi.
*8. 4. (Testo così modificato nel corso della seduta)Ercole, Cè, Francesca Martini.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole da: sono figli legittimi fino a: disposizioni con le seguenti: hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi.
*8. 9. (Testo così modificato nel corso della seduta)Burani Procaccini, Di Virgilio, Massidda, Lucchese, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere le parole da: o acquistano fino a: codice civile,
8. 5. Giulio Conti, Castellani, Angela Napoli, Gianni Mancuso, Mussolini, Lisi.
Al comma 1, sopprimere le parole da: o acquistano fino a: della madre o.
8. 6. Lucchese, Emerenzio Barbieri.
Al comma 1, sostituire le parole da: riconosciuti fino a: codice civile, con le seguenti: naturali riconosciuti.
8. 12. Lucchese.
Al comma 1, sostituire le parole: della madre fino a: codice civile, con le seguenti: , ai sensi del codice civile,
8. 13. Bolognesi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Ogni individuo ha diritto a conoscere la propria identità genetica entro i limiti previsti dalla presente legge. Per i minori nati da fecondazione eterologa l'identità genetica è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.
8. 10. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.