1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Linee guida). - 1. Il Ministro della salute definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida che regolano le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita, previo parere del Consiglio superiore di sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e della commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione.
2. È istituita presso il Ministero della salute la commissione di studio sulle biotecnologie delle riproduzione, di seguito denominata «commissione», formata da venti membri nominati dal Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commis-sione dura in carica due anni a decorrere dalla data del suo insediamento. Nella commissione è assicurata la presenza paritaria dei due sessi. Sono chiamate a farne parte personalità di alto profilo culturale, donne e uomini forniti di qualificati titoli in ambito medico-scientifico, filosofico, giuridico e di competenze specifiche nella materia, nonché esponenti di associazioni legate all'esperienza femminile e all'elaborazione culturale del movimento delle donne, garantendo in misura bilanciata l'apporto delle diverse culture e dei diversi orientamenti in materia.
3. La commissione ha la finalità di approfondire ed estendere la ricerca teorica e il dibattito culturale sulle nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e clinica sulle biotecnologie riproduttive.
In relazione a tali problematiche, la commissione:
a) acquisisce, elabora e diffonde studi, rapporti, atti e documenti, anche inerenti la produzione normativa straniera, in modo da evidenziare la diversità degli approcci e delle soluzioni adottati nei vari Paesi in cui le biotecnologie riproduttive sono praticate e da favorire una conoscenza corretta della materia e una valutazione scevra da giudizi precostituiti dei problemi in questione;
b) promuove e diffonde un'informazione completa, qualificata e rigorosa, nonché accessibile a un vasto pubblico, sulla materia, attraverso la più ampia e oculata utilizzazione dei mass media e dei canali istituzionali;
c) promuove e stimola la discussione pubblica e partecipata nelle istituzioni e nella società.
4. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 3 è compito della commissione individuare possibili elementi di convergenza, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) la pluralità delle scelte sulla sessualità, sulla procreazione e sulla vita di relazione come fondamento della convivenza civile in uno Stato laico e di diritto;
b) l'autodeterminazione femminile e la responsabilità dei soggetti come fondamento di un'etica laica e secolarizzata delle relazioni tra donne e uomini e tra Stato e individui;
c) la non commerciabilità e non brevettabilità a fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano come fondamento del diritto inviolabile alla disposizione del corpo.
5. Nell'esercizio delle proprie attività la commissione, dotata di autonomia regolamentare, si avvale degli istituti e degli strumenti di supporto necessari.
6. A conclusione del suo mandato, la commissione presenta al Ministro della salute una relazione sulle attività svolte, sugli elementi di convergenza registrati e sulle posizioni condivise raggiunte, formulando le proprie motivate proposte per la regolazione delle biotecnologie riproduttive. Il Ministro trasmette al Parlamento i risultati dei lavori della commissione.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Linee guida). - 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione artificiale.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Commissione nazionale per la procreazione medicalmente assistita) - 1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione tecnico-scientifica per la procreazione medicalmente assistita.
2. Per la composizione della Commissione di cui al comma 1 si deve tener conto della rappresentanza del Comitato nazionale di bioetica, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, oltre che di esperti in ambito
medico, genetico, psicologico e giuridico di cui almeno cinque designati dalle regioni.
3. La Commissione, di cui al comma 1, ha il compito di predisporre entro sessanta giorni dalla sua istituzione, linee guida contenenti:
a) metodi, procedure e protocolli diagnostico-terapeutici concernenti le tecniche di procreazione medicalmente assistita;
b) criteri per l'aggiornamento delle linee guida, in rapporto sia all'evoluzione della ricerca biomedica nel campo della sterilità umana, sia in rapporto al miglioramento delle tecniche di procreazione medicalmente assistita rispetto alla casistica patologica trattata.
4. Le linee guida, di cui al comma 3, sono emanate dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le linee guida in base alle quali provvedono con opportuni strumenti a definire i requisiti tecnico-organizzativi delle strutture pubbliche e private autorizzate e accreditate adibite a svolgere le funzioni di procreazione medicalmente assistita.
7. 8. Bolognesi, Battaglia, Labate, Zanotti, Bogi, Di Serio D'Antona.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni previste dalla presente legge, il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito il Comitato nazionale per la bioetica, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita ammesse.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 11.
7. 2. Moroni, Craxi, Milioto. (Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).
Al comma 1, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: ,d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome,
7. 6. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.
Al comma 1, dopo le parole: Consiglio superiore di sanità aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome,
7. 4. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, sostituire le parole: e delle tecniche con le seguenti: riguardanti le tecniche.
7. 5. Bolognesi, Battaglia, Giacco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome, stabilisce altresì le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essi si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione.
7. 30. Bolognesi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le regioni, secondo le indicazioni delle linee guida di cui al comma 1, definiscono i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbliche
e private autorizzate alla realizzazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
7. 7. Bolognesi, Zanotti, , Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.
Al comma 3, sopprimere le parole: almeno ogni tre anni,
7. 1. Giulio Conti, Castellani, Gianni Mancuso, Mussolini, Lisi.
Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
7. 3. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:
a) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione;
b) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
7. 03. Bolognesi. (Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).