La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del progetto di legge in esame, così come risulta modificato dal Senato, contempla un concorso riservato per il personale già in servizio nella pubblica amministrazione e la previsione di una percentuale di riserva nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione;
la norma in esame non sarebbe censurabile se contemplasse un concorso pubblico con riserva di posti; nel caso in esame viene invece previsto un concorso «riservato» ai dipendenti della pubblica amministrazione con una percentuale di posti particolarmente elevata che si pone in contrasto con i princìpi costituzionali di concorsualità (articolo 51 della Costituzione) di parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione volta a garantire la scelta dei più meritevoli (articolo 97 della Costituzione);
la deroga alla regola del concorso pubblico è ammessa esclusivamente entro i limiti richiesti dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o in presenza di altri princìpi di rango costituzionale e che tali presupposti non ricorrano nella previsione in esame;
tali princìpi sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale anche nella recente sentenza n. 194/2002, con la quale vengono censurate le modifiche legislative volte a introdurre procedure selettive interne per il conferimento di una qualifica funzionale superiore che derogano ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso e in aperta violazione dei princìpi costituzionali in materia di organizzazione dei pubblici uffici;
di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 1696-B.
n. 1. Bressa, Boato, Leoni.