1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
Sopprimerlo.
* 5. 8. Valpiana, Deiana, Titti De Simone.
Sopprimerlo.
* 5. 12. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Sopprimerlo.
* 5. 20. Zanotti, Chiaromonte, Grillini, Grignaffini, Sasso, Buffo, Bogi, Cordoni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. (Requisiti soggettivi). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età, in età potenzialmente fertile. Alla richiesta di accesso alle tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. (Requisiti soggettivi). - 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate, ai sensi dell'articolo 8. Alla richiesta può associarsi, purché maggiorenne, il coniuge ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. (Requisiti soggettivi). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione artificiale uomini e donne che:
a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono in età potenzialmente fertile;
b) si sono sottoposti ad adeguate cure per sterilità per un periodo non inferiore a tre anni, come attestato dal centro specialistico pubblico o convenzionato sulla base di congrua documentazione.
2. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita ha carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di coercizione, diretta o indiretta.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. (Requisiti soggettivi). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età. Alla richiesta di accesso alle tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura genitoriale.
5. 9. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.
Sostituirlo con il seguente:
1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni, in età potenzialmente fertile, previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e attivazione della procedura del consenso informato.
* 5. 23. Zanotti, Grillini, Chiaromonte, Sasso, Grignaffini, Buffo, Bogi, Cordoni.
Sostituirlo con il seguente:
1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni, in età potenzialmente fertile, previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e attivazione della procedura del consenso informato.
* 5. 5. Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni o le coppie di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 10, comma 1.
5. 11. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono destinate a coppie di adulti, maggiorenni coniugati o stabilmente conviventi, in età potenzialmente fertile ed accertata l'impossibilità per la coppia di procreare, essendo stato certificato per la donna, per l'uomo o per entrambi uno stato di sterilità.
2. Alle tecniche di procreazione medicalmente assistita si può accedere previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e l'attivazione della procedura del consenso informato ai sensi dell'articolo 6.
5. 22. (nuova formulazione) Bolognesi, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Turco, Giacco, Petrella.
Al comma 1, sostituire le parole da: coppie di maggiorenni fino alla fine del comma con le seguenti: uomini e donne che:
a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono in età potenzialmente fertile;
b) si sono sottoposti ad adeguate cure per sterilità, come attestato da un centro specialistico pubblico sulla base di congrua documentazione, per un periodo non inferiore a tre anni, avendo ricevuto conferma dell'irreversibilità della sterilità.
5. 6. Cima, Lion.
Al comma 1, sostituire le parole da: coppie di maggiorenni fino alla fine del comma con le seguenti: donne maggiorenni, coniugate o stabilmente legate da convivenza, in età potenzialmente fertile.
5. 21. Bolognesi.
Al comma 1, sopprimere le parole da: di sesso diverso fino alla fine del comma.
5. 13. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, sopprimere le parole: di sesso diverso.
5. 10. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.
Al comma 1, sopprimere le parole: o conviventi.
* 5. 19. Cè, Castellani, Ercole, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Francesca Martini.
Al comma 1, sopprimere le parole: o conviventi.
* 5. 1. Lucchese, Emerenzio Barbieri.
Al comma 1, sostituire le parole o conviventi con le seguenti: o stabilmente conviventi da almeno tre anni se il tribunale dei minori accerta:
a) la durata e la continuità della convivenza;
b) l'esistenza di un impegno permanente di reciproca assistenza;
c) l'idoneità e la capacità della coppia di mantenere, istruire e educare i figli.
5. 15. Lucchese.
Al comma 1, sostituire le parole: o conviventi con le seguenti comunque stabilmente conviventi da almeno tre anni se il tribunale competente accerta la loro idoneità e capacità di rispettare i doveri indicati dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione.
5. 18. Burani Procaccini, Di Virgilio, Marinello.
Al comma 1, dopo le parole: coniugate o aggiungere la seguente: stabilmente
5. 16. Lucchese.
Al comma 1, sostituire le parole: conviventi con le seguenti: stabilmente conviventi da almeno tre anni.
5. 17. Lucchese.
Al comma 1, sopprimere le parole: , entrambi viventi.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il venir meno dei requisiti soggettivi o il decesso di uno dei richiedenti in fase di applicazione delle tecniche di procreazione assistita e prima della fecondazione dell'ovulo impedisce ogni ulteriore applicazione e deve essere comunicata tempestivamente dai richiedenti al medico responsabile della struttura.
5. 24. Lucchese.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Ai sensi esclusivi delle finalità della presente legge, possono essere soggetti donatori di gameti donne e uomini, adulti, maggiorenni, i cui partner siano consenzienti al dono di gameti.
3. Il dono di gameti per le finalità della presente legge non produce alcun diritto relativo ai processi inerenti la loro utilizzazione e nessun effetto giuridico in ordine alla filiazione dei nati in seguito all'utilizzo dei gameti medesimi.
5. 4. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita ha carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di coercizione, diretta o indiretta.
5. 7. Cima, Zanella, Lion.