Allegato A
Seduta n. 156 dell'11/6/2002


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(A.C. 47 ed abb. - Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i livelli essenziali delle prestazioni e i diritti di tutti i soggetti coinvolti.
2. Nell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la presente legge assicura il diritto a nascere del concepito.
3. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1.
(Finalità).

Sopprimerlo.
* 1. 7. Valpiana, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Pisapia.


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Sopprimerlo.
* 1. 20. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Finalità). - 1. Per procreazione artificiale si intende qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in vitro.
2. È vietata qualsiasi forma di pubblicizzazione o promozione delle tecniche di procreazione assistita tendente a presentarle come metodi di cura della sterilità.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Finalità). - 1. La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, di trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani.
* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Finalità). La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani.
* 1. 13. Zanella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Finalità). - 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi è consentito il ricorso alla fecondazione assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Finalità). - 1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità che si manifestano nella donna, nell'uomo e nella coppia, volte a facilitare la procreazione, qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei, tutelando il diritto dei soggetti coinvolti.
1. 33. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Per procreazione artificiale si intende qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in vitro.
1. 12. Cima, Zanella, Lion.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 11. Cima, Zanella, Lion.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 21. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è previsto alle condizioni e secondo le modalità della presente legge.
1. 8. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine fino a: infertilità umana.
* 1. 10. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine a: infertilità umana.
* 1. 9. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.


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Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine a: infertilità umana.
* 1. 22. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la parola: procreazione con la seguente: riproduzione.

Conseguentemente, nel titolo e ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: procreazione con la seguente: riproduzione:
1. 5. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Al comma 1, sostituire le parole: medicalmente assistita con la seguente: artificiale.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: procreazione medicalmente assistita con le seguenti: procreazione artificiale.
1. 14. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole da: che assicura fino alla fine del comma.
1. 3. da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.

Al comma 1, sostituire le parole da: assicura fino alla fine del comma con le seguenti: disciplina le procedure e le tecniche utilizzate allo scopo di conseguire la fecondazione medicalmente assistita di ovociti, in vivo o in vitro, per donne che intendano conseguire una maternità attraverso la loro propria gravidanza, e che vivano in una coppia in cui si riscontrino i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
1. 30. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 1, sostituire la parola: assicura con la seguente: tutela.
1. 36. Giulio Conti.

Al comma 1, sostituire le parole da: i livelli essenziali fino alla fine dell'articolo con le seguenti: i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora i metodi terapeutici non risultino idonei.
1. 19. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.

Al comma 1, sopprimere le parole: i livelli essenziali delle prestazioni e.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:
Art. 17. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita) - 1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 1. 100. La Commissione.


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Subemendamenti all'emendamento 1.100 della Commissione

Capoverso articolo 17, comma 1, primo periodo, dopo le parole: procreazione medicalmente assistita aggiungere le seguenti: , che costituiscono livelli essenziali di assistenza.
* 0. 1. 100. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Capoverso articolo 17, comma 1, primo periodo, dopo le parole: procreazione medicalmente assistita aggiungere le seguenti: , che costituiscono livelli essenziali di assistenza.
* 0. 1. 100. 2. Battaglia, Zanotti, Montecchi, Maura Cossutta, Bolognesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: i livelli essenziali delle prestazioni e.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:
Art. 17. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita) - 1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2002 di 6.8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004. nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 1. 101. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , compreso il concepito.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 35. (Testo così modificato nel corso della seduta) Lucchese, Grillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare del concepito.
* 1. 2. Castellani, Gianni Mancuso, Angela Napoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare del concepito.
* 1. 4. Ercole, Cè, Francesca Martini, Polledri, Bricolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare del concepito.
* 1. 28. Burani Procaccini, Cè, Di Virgilio, Massidda, Volontè, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Ercole, Lucchese, Castellani, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Francesca Martini.


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Sopprimere il comma 2.
** 1. 1. Mussolini.

Sopprimere il comma 2.
** 1. 6. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 2.
** 1. 18. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 2.
** 1. 24. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 2.
** 1. 34. Bolognesi Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

Al comma 2, sostituire le parole: il diritto a nascere del concepito con le seguenti: i livelli essenziali delle prestazioni ed i diritti di tutti i soggetti coinvolti
1. 50. Bimbi, Colasio.

Al comma 2, sostituire la parola: assicura con la seguente: tutela.
1. 37. Giulio Conti.

Al comma 2, sostituire le parole: il diritto a nascere del concepito con le seguenti: il diritto alla salute della donna e del nascituro.
1. 25. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della presente legge per concepito si intende l'essere umano fin dal processo di fecondazione.
1. 29. Burani Procaccini, Cé, Di Virgilio, Minoli Rota, Lucchese, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della presente legge per concepito si intende l'essere umano fin dal momento della formazione dello zigote unicellulare.
1. 26. Lucchese, Castellani, Grillo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le tecniche di procreazione artificiale (TPA) sono un surrogato dell'atto naturale, consentite solo quando i metodi terapeutici di cura dei problemi di sterilità, di infecondità o di infertilità che si manifestano sia nell'uomo che nella donna siano falliti.
2-ter. È vietata qualsiasi forma di pubblicizzazione o promozione delle TPA tendente a presentarle come metodi di cura della sterilità.
1. 17. Cima, Lion.


Sopprimere il comma 3

1. 27. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole da: è consentito fino a: efficaci con le seguenti: è limitato a casi di sterilità provata ed irreversibile, dichiarata da un centro specialistico pubblico sulla base di congrua documentazione.
1. 16. Cima, Lion.

Al comma 3, sostituire le parole da : non vi siano metodi fino alla fine del comma con le seguenti: il medico ritenga, in base alla sua autonomia nella scelta dei presidi diagnostici e terapeutici, considerando le finalità di tutela della salute


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psicofisica dei suoi pazienti e sulla base del consenso informato della coppia, che i metodi volti a rimuovere le cause di sterilità e di infertilità possano essere nel caso concreto non efficaci, non idonei o inadeguati.
1. 32. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 3, dopo la parola: siano aggiungere la seguente: altri.
1. 51. Giulio Conti.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) padre genetico: persona che fornisce il materiale genetico maschile;

b)
madre genetica: persona che fornisce il materiale genetico femminile;

c)
padre giuridico: persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita; qualora l'intervento non comporti il ricorso al donatore di cui alla lettera e), la figura di padre giuridico coincide con quella di padre genetico di cui alla lettera a);

d)
madre giuridica: persona che porta a termine la gravidanza e partorisce in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita; qualora l'intervento non comporti il ricorso alla donatrice di cui alla lettera f), la figura di madre giuridica coincide con quella di madre genetica;

e)
donatore: persona che fornisce il materiale genetico maschile necessario per interventi con tecniche di procreazione assistita in cui non sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;

f)
donatrice: persona che fornisce il materiale genetico femminile necessario per interventi con tecniche di procreazione assistita in cui non sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.
1. 01. Cima.