Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le parole da: «che assicura» fino alla fine del comma;
sia soppresso l'articolo 2; conseguentemente, sia soppresso l'articolo 17;
all'articolo 6, comma 1, primo periodo, siano soppresse le parole: «anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo»;
all'articolo 6, comma 2, siano soppresse le parole: «qualora si tratti di centri privati accreditati»;
all'articolo 10, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
«1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati, con oneri a carico delle coppie richiedenti:
a) nelle strutture private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11;
b) nelle strutture pubbliche in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo.»;
all'articolo 11, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti 1.31 Bimbi, testo alternativo articolo 2 Cima, 2.9 Lucchese, 2.2 Moroni, 2.01 Bolognesi, 3.4 Labate, 4.2 Lettieri, 4.27 Battaglia, 4.13 Valpiana, testo alternativo articolo 6 Maura Cossutta, testo alternativo articolo 6 Cima, testo alternativo articolo 6 Valpiana, 6.6 Bolognesi, 6.3 Lettieri, 6.21 Bindi, testo alternativo articolo 7 Valpiana, 7.8 Bolognesi, 7.02 Moroni, 7.01 Mussolini, 7.03 Bolognesi, 8.03 Cima, testo alternativo articolo 10 Maura Cossutta, testo alternativo articolo 10 Cima, 10.2 Bolognesi, 11.02 Maura Cossutta, testo alternativo articolo 17 Maura Cossutta, testo alternativo articolo 17 Cima, testo alternativo articolo 17 Valpiana, 17. 3 Bolognesi, 17.1 Moroni, 17.2 Di Virgilio e 17.3 Massidda, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione o copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti 2.13 Labate e 4.1 Mussolini, in quanto suscettibili di determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione o copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nei fascicoli n. 1 e n. 2.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea
sull'emendamento 1.100 della Commissione;
si intendono conseguentemente revocate le condizioni riferite all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 10, comma 1, formulate - ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - nel parere reso in data 18 aprile 2002 sul testo all'esame dell'Assemblea;
sull'emendamento 2.15 della Commissione;
si intende conseguentemente revocata la condizione riferita all'articolo 2 formulata - ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - nel parere reso in data 18 aprile 2002 sul testo all'esame dell'Assemblea;
sull'emendamento 1.50 Bimbi, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, con compresi nel fascicolo n. 3.