Allegato A
Seduta n. 156 dell'11/6/2002


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PROPOSTE DI LEGGE: GIANCARLO GIORGETTI; CÈ ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; CIMA; MUSSOLINI, MOLINARI, LUCCHESE ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; SERENA; MAURA COSSUTTA ED ALTRI; BOLOGNESI E BATTAGLIA; PALUMBO ED ALTRI; DEIANA ED ALTRI; PATRIA E CROSETTO; DI TEODORO: NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A)

(A.C. 47 ed abb. - Sezione 1)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. (Interventi di modifica dell'informazione genetica umana). - 1. Gli interventi di ingegneria genetica nella specie umana sono limitati alle cellule somatiche, con divieto tassativo d'intervento sulle cellule della linea germinale, allo scopo di realizzare terapie genetiche autorizzate con decreto del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità.
2. Ogni intervento sulla linea germinale è vietato.
13. 01. Cima.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. (Divieto di brevettabilità di geni). - 1. I geni umani, appartenendo agli individui che li possiedono, non possono essere brevettati e conseguentemente non sono brevettabili terapie genetiche che impieghino tali geni.
13. 02. Cima.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. (Animali transgenici contenenti geni umani). - 1. Tranne specifica autorizzazione del Ministro della salute, è vietato l'inserimento di geni umani negli animali.
2. L 'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente a scopo terapeutico. L'autorizzazione dovrà sempre prevedere che l'animale, in cui i geni umani possono essere introdotti, sia sterile e che i suoi organi non possano essere usati per trapianto nell'uomo.
13. 03. Cima.