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dei canali diversivi riguardanti quella città emiliana e la consegna degli stessi al comune di cui trattasi.
della finanza pubblica), così come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 133 del 13 maggio 1999 (disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);
delle entrate e gravando su economie spesso già al limite, come quelle dei giovani o degli anziani monoreddito;
diverse città. Per la città di Napoli erano considerati di pregio gli immobili il cui valore di mercato era superiore a lire 5.960.000 il metro quadro. Con tale valutazione non si può proprio parlare di un regalo agli inquilini;
il Governo ha approvato un regolamento che esonera le associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo dei misuratori fiscali, consentendo loro di continuare ad utilizzare i biglietti SIAE;
proviene, insistente e motivata, anche dalle associazioni pro loco italiane la richiesta di essere esonerate dall'obbligo dei misuratori fiscali, sia per ragioni di costo che di praticità, tenuto presente che i disagi sono molto superiori per le manifestazioni organizzate dalle pro loco rispetto a quelle di ogni altro sodalizio;
sono state tradizionalmente applicate alle pro loco, per identità di motivazioni, le misure di semplificazione ed esonero da incombenti fiscali stabilite a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, e non si vede francamente perché dovrebbe perpetuarsi una disparità di trattamento già praticata dai precedenti governi -:
se non ritenga il Governo di poter e dover adottare un provvedimento urgente, o in contesto autonomo ovvero in sede di legge finanziaria, per stabilire l'esonero delle associazioni pro loco dall'obbligo dei misuratori fiscali per le loro manifestazioni, consentendo loro di continuare ad utilizzare i biglietti SIAE già in uso.
(2-00358)«Benedetti Valentini».
(5-00984)
in base alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 10, e alla legge 24 aprile 2002 di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, articolo 2-bis gli operatori commerciali che possiedono insegne di esercizio di superficie fino a 5 meni quadrati, non sono tenuti al pagamento della «tassa sulle insegne»;
tali provvedimenti seppur agevolano una categoria di operatori, sono penalizzanti per coloro che possiedono insegne di esercizio di poco superiori al limite prefissato per l'esenzione, che si trovano a dover pagare la tassa sull'intera superficie senza la possibilità di godere di alcuna franchigia, come ipotizzato in un primo momento;
nonostante l'emanazione di una circolare ministeriale dei dipartimento per le politiche fiscali - ufficio federalismo fiscale del 3 maggio 2002, molti aspetti della normativa sono ancora oggi non ben definititi creando confusione nell'opinione pubblica, in particolare nel mondo del commercio;
nella circolare, di cui sopra, alla definizione di insegna di esercizio si rileva che «la presenza, nell'ambito dello stesso mezzo pubblicitario delle indicazioni relative al marchio del prodotto venduto, non fa in alcun modo venir medio la natura dell'insegna di esercizio; ciò del resto, trova espressa legittimazione nella stessa nozione contenuta nel citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, che stabilisce, appunto, che la scritta distintiva della sede di svolgimento dell'attività economica può essere completata eventualmente da simboli e marchi»;
detta circostanza non deve a dare luogo a distinte misurazioni di superficie in quanto, a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario «indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti»;
in alcuni comuni continua ad essere richiesto il pagamento della «tassa sulle insegne» anche agli operatori commerciali che hanno una insegna di esercizio di superficie non superiore ai 5 metri quadrati, «accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli e marchi relativi a prodotti in vendita»;
per gli operatori commerciali si tratta di un ulteriore aggravio di spese in una fase di ristagno dei consumi e dell'economia -:
se il Governo non ritenga opportuno adottare provvedimenti per chiarire quali operatori hanno diritto di accesso alle agevolazioni previste nelle leggi citate;
se non ritenga opportuno prevedere una franchigia, pari almeno a 5 metri quadrati, per le insegne pubblicitarie che superano questa dimensione, come primo passo per arrivare ad una definitiva eliminazione della «tassa sulle insegne», in modo tale da sostenere gli operatori commerciali in una delicata fase dell'economia del nostro paese.
(5-00986)
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 del 9 maggio 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (misure di razionalizzazione
nel 1996, successivamente alla legge n. 549 del 1995 e ne1 1999, successivamente alla legge n. 133 del 1999, sono seguiti accordi tra le organizzazioni sindacali ed il dipartimento della funzione pubblica per definire le modalità di applicazione delle disposizioni di legge per il personale dell'amministrazione finanziaria, oggi agenzie fiscali, interessato alle procedure selettive per la riqualificazione quantificato in 60.000 unità;
la sentenza della Corte Costituzionale, proprio per le motivazioni in essa contenute, travalica il settore delle agenzie fiscali, coinvolgendo tutto il personale dipendente del comparto statale interessando quindi oltre 250.000 dipendenti avendo già partecipato alla riqualificazione in forza delle disposizioni di legge citate oppure derivanti da disposizioni contrattuali riguardanti le medesime procedure di riqualificazione;
tale situazione sta procurando preoccupazione e grave disagio tra il personale statale interessato e che già sono state decise azioni di sciopero e uno stato di agitazione permanente;
talune amministrazioni decentrate intendono procedere motu proprio all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, aggravando ulteriormente la condizione dei dipendenti che subirebbero senza alcuna responsabilità la retrocessione nel loro inquadramento professionale e in obbligo di restituire le somme derivanti dal loro avanzamento professionale -:
se il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione pubblica intendano predisporre iniziative normative urgenti per risolvere positivamente la situazione venutasi a creare dopo la sentenza della Corte Costituzionale, in analogia con quanto è accaduto in passato per analogo problema per il personale dipendente del comparto autonomie locali;
convocare le organizzazioni sindacali del comparto ministeri per illustrare le decisioni del Governo anche al fine di rassicurare i dipendenti del comparto ministeri e porre fine alle agitazioni e agli scioperi in programma;
impartire precise direttive all'Aran, all'apertura delle trattative per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici, che prevedano concrete opportunità di avanzamento professionale per i dipendenti così come accade per i dipendenti del settore privato.
(4-03116)
alcune delle maggiori compagnie assicurative italiane come le assicurazioni generali e Alleanza Assicurazioni, unitamente ad alcuni istituti bancari, sono proprietari di qualche centinaio di immobili nelle province di Venezia, Padova e Treviso;
da alcune settimane si assiste ad un aumento ingiustificato degli affitti di tali appartamenti, con un incremento, in certi casi, superiore al 60 per cento, dove prima si pagavano 44 euro al metro quadro oggi si pagano 73 euro al metro quadro e quindi, per un appartamento medio di 120 metri quadri si assiste ad una maggiorazione di circa 360 euro mensili, di punto in bianco, al rinnovo del contratto, creando sconcerto e disperazione tra gli inquilini che non hanno nessuna possibilità contrattuale, senza contare la ricaduta negativa sull'intero mercato immobiliare;
gli inquilini sono, in linea di massima, persone dal reddito medio o medio-basso, e questi aumenti rappresentano per loro un peso enorme, arrivando ad assorbire in molti casi, più del 50 per cento
la legge 431 del 1998 prevede la possibilità di applicare dei canoni agevolati alle locazioni, laddove esista un accordo territoriale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, consentendo agli inquilini di pagare meno e ai proprietari agevolazioni fiscali tali da produrre un guadagno sull'affitto maggiorato del 26 per cento;
le Assicurazioni Generali, invitate a discutere dei contratti agevolati per il comune di Venezia dal comitato inquilini e da alcune associazioni di proprietari come SUNIA, SICET e UNIAT, non hanno voluto firmare alcun accordo territoriale, considerando questo tipo di contratti solo una delle opzioni da valutare;
gli enti locali territoriali, e in particolare il comune di Venezia, pur riconoscendo le difficoltà finora incontrate da questo tipo di contratti, essendo tutto sommato una novità, si stanno muovendo in vari modi e a vari livelli, anche con campagne di informazione mirata, per promuoverne l'applicazione, ritenendoli vantaggiosi anche a livello sociale -:
se il Ministro, nell'interesse di una corretta applicazione della legge n. 431 del 1998 e con l'obiettivo di evitare, ove possibile, sperequazioni e ingiustizie sociali, non intenda favorire un accordo tra le grandi compagnie assicurative proprietarie di immobili, e in particolare le assicurazioni generali di Trieste, e gli inquilini, anche in considerazione della dimensione piuttosto vasta del problema e delle sue ripercussioni sociali ed economiche.
(4-03122)
l'articolo 3, comma 13, della legge 410 del 2001, relativa alla cartolarizzazione degli immobili pubblici e previdenziali, fissa, tra l'altro, nuovi criteri per l'individuazione degli immobili di proprietà degli Enti previdenziali cosiddetti di pregio. Detta norma dispone che per immobili di pregio debbano intendersi quelli che si trovano ubicati nel centro storico e quelli che saranno individuati dall'Osservatorio sul patrimonio degli Enti pubblici, di concerto con le Agenzie per il territorio (ex U.T.E.);
con la precedente normativa, erano stati individuati gli immobili di pregio ai fini dell'applicazione dei canoni tenendo conto delle zone nelle quali era ubicato l'immobile (centro storico e zone di pregio e ad alta redditività), prescindendo dal suo stato di vetustà e di tenuta, per cui anche un rudere situato in una zona di prestigio poteva essere considerato di pregio;
gli Enti previdenziali, in applicazione della legge n. 104 del 1996, avevano predisposto dei piani di vendita, escludendo ovviamente gli immobili di pregio;
purtroppo, nella fase di predisposizione delle relative delibere gli Enti avevano operato abusi; ad esempio, l'INAIL non aveva ritenuto di pregio gli immobili ricadenti in Napoli al Vico Cavone a Piedigrotta e Via S. Lucia n. 107, pur essendo gli stessi situati nel centro storico, come altresì l'INPS non aveva ritenuto egualmente di pregio l'edificio sito sempre in Napoli alla Piazza Medaglie D'Oro (zona tra l'altro a più alto valore reddituale), determinando, di fatto, una iniqua disparità di trattamento con altri immobili, sempre di proprietà dell'INPS siti in Via Giotto, Via Bernini e Viale Michelangelo, caratterizzati invece da una tipologia di edilizia economica e popolare;
l'articolo 2 della legge finanziaria n. 488 del 2000 fissava nuovi criteri per l'individuazione degli immobili di pregio, considerando quest'ultimi quelli il cui prezzo di mercato superi del 70 per cento il valore medio di mercato della città. Con tale criterio oggettivo, basato sul valore di mercato, gli immobili non venivano svalutati e non si creavano disparità fra le
la successiva circolare dell'allora Ministro del Lavoro, on.le Cesare Salvi, n. 6/4PS/30234 del 27 gennaio 2000, recependo la norma contenuta nella legge finanziaria, invitava gli Enti ad adottare le relative delibere di declassamento degli immobili già considerati impropriamente di pregio;
in detta legge finanziaria non veniva fissato alcun termine perentorio per l'adozione delle delibere di declassamento, né tantomeno alcuna sanzione amministrativa, per cui gli Enti a tutt'oggi non hanno predisposto nessun piano di vendita e non hanno adottato alcuna delibera, creando di fatto una grave disparità di trattamento fra gli inquilini;
la già citata legge n. 410 del 2001 prevede che gli immobili di pregio siano alienati a mezzo di asta pubblica, il cui sistema di vendita non sempre ha garantito il massimo rendimento per la Pubblica Amministrazione; fra l'altro il sistema dell'asta, calato nella realtà napoletana, potrebbe risvegliare appetiti negli ambienti camorristici interessati a riciclare i proventi delle loro attività illecite;
sembra altresì che gli edifici di pregio individuati dall'Osservatorio sugli immobili degli Enti pubblici siano stati classificati tali solo sulla base di un questionario inviato alle Agenzie per il territorio;
per quanto riguarda l'INAIL, in particolare, esaminando l'elenco degli immobili definiti di pregio e non, colpisce la circostanza che il criterio della Circolare Salvi non è stato tenuto in alcuna considerazione e sostituito, invece, da criteri non chiari e forse discrezionali;
infatti, edifici già definiti di pregio e sicuramente ubicati in zone di prestigio e ad alta redditività situati in Milano alla Via Moscova n. 24 e Via Domenichino n. 2 o a Roma alla Via di Villa Ricotti n. 36, Via Lanciani n. 7, Via Trasone nn. 11 e 42, Largo Bradano n. 4 sono stati recuperati alla vendita ordinaria, mentre, secondo questi oscuri criteri, rimarrebbero di pregio gli edifici di Napoli siti al Viale Michelangelo n 57, Via Bernini n. 88 e Via Manzoni; non sono invece stati per nulla qualificati gli immobili di Napoli siti alla Via Giotto e Via Scipione Capece (Via Orazio) -:
se, in attuazione dell'articolo 3 comma 13 della legge 410 del 2001, i competenti ministeri hanno dettato criteri all'Osservatorio per l'individuazione degli immobili di pregio e se quest'ultimi tengano conto delle condizioni intrinseche dell'immobile relative alla vetustà ed allo stato di manutenzione;
se risponde al vero che l'INAIL, con propria disposizione del 3 agosto 2001, ha dichiarato non di pregio, ai fini locativi, l'immobile sito in Napoli alla Via S. Gennaro ad Antignano n. 16 facente parte dello stesso corpo di fabbrica di un'ala dello stabile con ingresso da Viale Michelangelo n. 57, considerato di pregio dall'Osservatorio;
se, alla luce di quanto esposto nella presente interrogazione e al fine di evitare un sicuro contenzioso che ritarderebbe le operazioni di alienazioni degli immobili, non ritengano opportuno fornire direttive all'Osservatorio per il riesame della condizione di pregio dell'edificio sito in Napoli al Viale Michelangelo, mediante sopralluogo e nuova perizia tecnica dello stabile;
infine, se gli immobili di proprietà dell'INAIL e dell'INPS siti in Napoli alla Via Scipione Capece, Via Giotto e Piazza Medaglie D'Oro siano stati o meno considerati di pregio dall'Osservatorio.
(4-03126)