una mail con la quale veniva comunicata la sospensione immediata dei corsi in attesa che siano completati gli accertamenti circa la effettiva disponibilità di risorse;
VI Commissione
conclusioni, sono state di recente ribadite in una recente videoconferenza del 14 maggio 2002, l'amministrazione finanziaria ha mutato avviso, in particolare precisando che anche per l'ufficio di amministratore di società sussiste la riconducibilità all'attività professionale ogni qualvolta l'attività svolta sia ricompresa nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata o sia comunque oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione abituale svolta dal prestatore (in via esemplificativa precisandosi: «È il caso ad esempio dell'ingegnere edile che sia membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria o di una società che opera nel settore delle costruzioni»);
non concorra a formare il reddito del dipendente (nei limiti di lire 500.000 annue previste dall'articolo 48, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, deve presentare i seguenti requisiti:
risulta agli interroganti che le risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2002 per i prestiti d'onore, pari a circa 516 milioni di euro, siano state impegnate da Sviluppo Italia s.p.a. addirittura già prima della fine dello scorso anno; per tali prestiti nel corso del 2001 sono stati spesi, pertanto, circa 929 milioni di euro (413 milioni di euro del 2001, più i 516 milioni di euro del 2002);
le attività di monitoraggio, tutoraggio e formazione relative al prestito d'onore vengono svolte dalle medesime ditte dal 1998; queste ultime percepiscono compensi eccessivi, pari al 20 per cento dell'ammontare dei prestiti, ed hanno guadagnato nel 2001 circa 185 milioni di euro;
un posto di lavoro creato con lo strumento del prestito d'onore costa allo Stato circa 25.000 euro: si tratta, quindi, di un onere certamente contenuto rispetto ad altre forme di incentivazione;
lo strumento finanziario in questione si è rivelato molto efficace per la lotta alla disoccupazione giovanile e per l'emersione del sommerso; il blocco dei nuovi prestiti disposto da Sviluppo Italia s.p.a. risulta, pertanto, particolarmente dannoso per il Mezzogiorno -:
come abbia potuto Sviluppo Italia s.p.a. impegnare nel 2001 anche i fondi del 2002 destinati al finanziamento dei prestiti d'onore e come il Ministro interrogato intenda garantire i fondi necessari per l'erogazione dei nuovi prestiti.
(3-01033)
la holding «Sviluppo Italia», società controllata dal ministero dell'economia e delle finanze, ha deciso di sospendere «fino a data da destinarsi» i corsi di formazione finalizzati alla concessione dei cosiddetti prestiti d'onore del valore di 26 mila euro, di cui il 60 per cento a fondo perduto;
in Sicilia è accaduto che i destinatari, circa 100 solo a Catania, dei finanziamenti non solo si sono visti sospendere il corso di valutazione ma per molti di loro si è aggiunta la beffa del fatto che avevano persino già messo in atto una serie di investimenti per adempiere agli obblighi previsti da Sviluppo Italia, come ad esempio acquisti di macchinari e iscrizioni ad albi professionali;
i partecipanti del corso relativo al prestito d'onore avviato il 6 maggio 2002, dopo ben 4 settimane e dopo aver superato la fase di valutazione, hanno ricevuto
la formula del prestito d'onore è stata introdotta nel 1998, con i Governi di centrosinistra, e ha dato significativi risultati nel corso di questi anni in termini di nuovi posti di lavoro per giovani soprattutto del Mezzogiorno;
dal 1998 ad oggi, infatti, sono stati creati nel Mezzogiorno oltre 33 mila posti di lavoro grazie allo strumento del prestito d'onore; il prestito d'onore prevede un finanziamento a fondo perduto fino ad un massimo di 16 mila euro ed un prestito agevolato fino ad un massimo di 11 mila euro da restituire in 5 anni;
i prestiti vengono concessi ai giovani disoccupati ed aspiranti imprenditori che hanno presentato idee di iniziativa economica ritenute degne di fiducia per serietà e prospettive di successo;
nel corso dell'ultima legge finanziaria si è proceduto ad un rifinanziamento della esperienza del prestito d'onore in considerazione della sua efficacia come strumento di politica attiva del lavoro -:
quale sarà il futuro di questi giovani che hanno già iniziato a frequentare il corso dal 6 maggio 2002 e che hanno già posto in essere significativi investimenti per poter porre in essere la propria iniziativa di autoimpiego.
(3-01026)
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 del 9 maggio 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), così come modificato dall'articolo 22, comma 1 lettere a, b e c della legge n. 133 del 13 maggio 1999 («Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»);
nel 1996, successivamente alla legge n. 549 del 1995, e nel 1999, successivamente alla legge 133 del 1999, sono seguiti accordi tra le organizzazioni sindacali ed il Dipartimento della Funzione Pubblica per definire le modalità di applicazione delle disposizioni di legge per il personale dell'amministrazione finanziaria - oggi Agenzie Fiscali - interessato alle procedure selettive per la riqualificazione, quantificato in 60.000 unità;
la sentenza della Corte Costituzionale proprio per le motivazioni in essa contenute travalica il settore delle Agenzie Fiscali, coinvolgendo tutto il personale dipendente del Comparto statale, interessando quindi i 250.000 dipendenti che hanno già partecipato alla riqualificazione in forza delle disposizioni di legge citate oppure derivanti da disposizioni contrattuali riguardanti le medesime procedure di riqualificazione;
tale situazione sta procurando preoccupazione e grave disagio tra il personale statale interessato e sono state già decise azioni di sciopero ed uno stato di agitazione permanente;
talune amministrazioni decentrate intendono procedere motu proprio all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, aggravando ulteriormente la condizione dei dipendenti che subirebbero, senza alcuna responsabilità, la retrocessione nel loro inquadramento professionale e in obbligo di restituire le somme derivanti dal loro avanzamento professionale -:
se non ritengano urgente definire un provvedimento per risolvere positivamente la situazione venutasi a creare dopo la sentenza della Corte Costituzionale, in analogia con quanto è già accaduto in passato per il problema riguardante il personale dipendente del Comparto Autonomie Locali;
se non ritengano, altresì, necessario convocare le organizzazioni sindacali del comparto ministeri per illustrare le decisioni del Governo, nell'intento di rassicurare i dipendenti del comparto ministeri e porre quindi fine alle agitazioni e agli scioperi in programma;
se non ravvisino la necessità di adoperarsi presso l'Aran, all'apertura delle trattative per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici, al fine di prevedere concrete possibilità di avanzamento professionale per i dipendenti, così come accade per i lavoratori del settore privato.
(3-01037)
il Governatore della Banca d'Italia, nelle considerazioni conclusive della sua relazione il 31 maggio 2002 ha, tra l'altro, parlato di un rientro al 15 maggio pari a 30 miliardi di euro dei capitali esportati per vie illegali dagli italiani nel dopoguerra, a fronte dei 40 miliardi di euro indicati dal Governo e dei 50 miliardi di euro previsti dalle banche -:
se intenda fornire i dati definitivi risultanti al Governo con la indicazione dei paesi di provenienza;
la suddivisione degli ammontari della operazione cosiddetta «scudo fiscale», tra effettivi rientri di capitali e regolarizzazione all'estero di capitali e patrimoni, e indicando inoltre le iniziative specifiche previste per l'accertamento degli ingenti capitali ancora situati all'estero.
(5-00977)
la «Relazione generale sulla situazione economica del Paese» indica in 175.000 i nuovi assunti a tempo indeterminato a seguito dell'utilizzo dei crediti di imposta concessi dalla legge 388/2000 (il bonus fiscale per il periodo 1o ottobre 2000-31 dicembre 2003 è di 413,2 euro mensili che salgono a 619,5 euro mensili nel sud) -:
se sia a conoscenza di dati più dettagliati sulla dislocazione geografica, categoriale, dimensionale (ad esempio grandezza dell'azienda) dei nuovi assunti e se il Governo intenda prorogare tale bonus oltre il 2003.
(5-00978)
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 194 del 16 maggio 2002, ha dichiarato illegittima la normativa che disciplina i corsi di riqualificazione presso il Ministero delle finanze (articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549 del 1995, come modificata dall'articolo 22, comma 1, della legge n. 133 del 1999);
sono rimesse in discussione le posizioni professionali e funzionali acquisite da circa 15.000 dipendenti delle diverse agenzie con grave nocumento per l'attività delle stesse e con grave pregiudizio per l'attività di accertamento;
è in corso una vasta azione di protesta da parte delle organizzazioni sindacali che potrebbe rapidamente portare ad una paralisi dell'attività lavorativa proprio in vista delle prossime scadenze fiscali legate alla dichiarazione dei redditi per il 2001 -:
quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda intraprendere per risolvere questo delicato problema.
(5-00979)
l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) ha consentito la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni, qualificate e non, purché non negoziate in mercati regolamentati;
tali disposizioni sono state adottate essenzialmente allo scopo di evitare l'emersione di consistenti plusvalenze al momento della cessione delle partecipazioni;
lo stesso articolo 5 ha altresì stabilito che la determinazione delle eventuali plusvalenze sulle partecipazioni possedute, alla data del 1o gennaio 2002, possa essere effettuata assumendo come riferimento il valore della frazione del patrimonio netto della società, determinato sulla base di una perizia giurata di stima per la cui presentazione la legge individua, quale termine ultimo, la data del 30 settembre 2002;
l'agenzia delle entrate ha successivamente adottato, in data 31 gennaio 2002, la circolare n. 12/E, la quale, nel chiarire alcuni aspetti relativi alle disposizioni di cui al citato articolo 5, ha precisato che, in ogni caso, la perizia deve essere presentata, ferma restando la data 30 settembre 2002, prima dell'eventuale cessione della relativa partecipazione;
tale ultima previsione costituisce un vincolo non direttamente riconducibile al dettato della legge, suscettibile di penalizzare taluni contribuenti, e in particolare coloro i quali abbiano già provveduto a cedere le partecipazioni nel periodo tra il 1o gennaio 2002 e il 31 gennaio 2002, fidando nella previsione di legge per cui la perizia può essere presentata entro il 30 settembre 2002, indipendentemente dalla data di cessione -:
se non ritenga necessario assumere le iniziative opportune allo scopo di rettificare quanto disposto dalla menzionata circolare, atteso che la stessa potrebbe determinare l'effetto paradossale di impedire alla legge di conseguire l'obiettivo di evitare l'emersione di eccessive plusvalenze, nei casi cui si è fatto riferimento.
(5-00980)
la lettera c-bis) dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi come modificata dall'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, stabilisce che le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con conseguente estraneità ad IVA degli stessi;
tale regola peraltro non si applica, come previsto dalla medesima disposizione, agli uffici che rientrano nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi concernente i redditi di lavoro autonomo, essendo i relativi proventi riconducibili tra quelli dell'attività professionale, con conseguente attrazione ad IVA degli stessi;
con la circolare n. 67/E del 6 luglio 2001 l'amministrazione finanziaria, confermando chiarimenti già forniti da competenti funzionari dello stesso, ha precisato che al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata si deve valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente, segnatamente puntualizzando, per guanto concerne l'ufficio di amministratore di società, che tale attività non può essere attratta nell'ambito del lavoro autonomo in quanto per l'esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali;
successivamente, con circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001, le cui
il mutamento di indirizzo ha ingenerato una situazione di obiettiva incertezza interpretativa ed applicativa per i contribuenti che si sono attenuti alla prima interpretazione dell'amministrazione finanziaria;
particolari difficoltà si pongono in relazione alla necessità di modificare comportamenti operativi già posti in essere alla luce del nuovo orientamento ministeriale (in particolare con riferimento alla necessità di assoggettate ad IVA compensi che sulla base del precedente orientamento ministeriale erano stati coerentemente dalla stessa ritenuti esclusi) -:
se non ritenga necessario assumere le iniziative opportune al fine di chiarire che la nuova interpretazione del Ministero dell'economia e delle finanze trova applicazione - per chi non si fosse attenuto a criteri analoghi a quelli ora prospettati già nel corso del 2001 - dal corrente anno 2002 ovvero, in subordine, dal 12 dicembre 2001 (data di emanazione della circolare n. 105/E), trovando precedentemente applicazione i criteri forniti nella circolare n. 67/E.
(5-00981)
il Servizio «Buono Gratificazione» è una soluzione dedicata alle imprese private che permette di gestire in modo innovativo, efficiente e virtuoso la tradizionale regalistica aziendale e, più in generale, altre forme di incentivazione del personale dipendente. Consiste nell'emissione di titoli di legittimazione che permettono ai beneficiari di ricevere beni o servizi presso un network di esercizi commerciali preventivamente convenzionati dalla società che gestisce il servizio;
il Servizio è attualmente erogato da alcune delle società primarie del settore buoni pasto, che vantano un'esperienza pluriennale e consolidata a livello internazionale nella gestione di titoli di legittimazione. La decisione di lanciare il servizio in Italia è nata sia da esperienze molto positive già presenti all'estero sia da test effettuati sul mercato italiano;
i vantaggi per il sistema economico si configurano in un aumento del gettito fiscale per lo Stato grazie ai seguenti fattori:
a) la diffusione dei servizio, con connessa detraibilità fiscale per l'azienda ed esenzione per il dipendente, può contribuire a ridurre fenomeni di corresponsione di denaro al di fuori della regolare contabilità;
b) l'aumento del gettito fiscale conseguente ad emissione di fattura per la prestazione di servizio soggetta ad IVA del 20 per cento;
c) la necessità da parte dell'esercizio convenzionato di emettere scontrino fiscale («corrispettivo non riscosso») per ottenere il rimborso dei buoni dalle Società emettitrici diminuirà i casi di omissione di battitura di scontrini fiscale;
d) il servizio genera un incremento del valore dei consumi, in quanto il buono può essere integrato con denaro da parte del dipendente per effettuare un acquisto di importo superiore;
affinché l'erogazione liberale, che può essere elargita in denaro o in natura,
a) deve trattarsi di un'erogazione liberale concessa in occasione di festività o di ricorrenze (esempio: anniversario della costituzione della società, matrimonio di un dipendente, nascita di un figlio). Sono quindi esclusi nell'ambito dell'esenzione prevista dall'articolo 48 di cui sopra i premi legati al raggiungimento di determinati obiettivi;
b) l'erogazione deve essere concessa dal datore di lavoro alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. Le categorie omogenee possono anche non coincidere con quelle previste dall'articolo 2095 codice civile (suddivisione di lavoratori dipendenti in dirigenti, quadri, impiegati ed operai). Possono pertanto essere considerati appartenenti ad una stessa categoria, a titolo esemplificativo, tutti i soggetti che hanno una stessa qualifica o uno stesso livello nonché, ad esempio, tutti dipendenti di uno stesso stabilimento o di uno stesso turno e via dicendo;
la circolare ministeriale n. 326/E/111 del 1997 (confermata successivamente anche dalla risoluzione ministeriale 74/E/2000/115539 del 26 maggio 2000) ha chiarito che: «si deve ritenere che l'espressione festività o ricorrenze» si debba intendere nel senso più ampio possibile, e, quindi, comprensivo di tutte quelle situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento. Rientrano, pertanto, in questa previsione non soltanto le festività religiose e civili e le ricorrenze in senso proprio, ma anche le festività del dipendente e quelle dell'azienda, quali il cinquantenario dell'azienda, il raggiungimento di una particolare anzianità, l'apertura di una nuova sede, la fusione con un'altra società, ed anche il matrimonio o la nascita di un figlio, sempre che analogo comportamento il datore di lavoro assuma nei confronti di tutti i dipendenti o categorie di dipendenti che si trovano nella stessa situazione e, quindi, ad esempio, nei casi in cui il datore di lavoro è solito fare un regalo a tutti i dipendenti che si sposano o a tutti ai quali nasce un figlio;
non possono essere comprese, invece, nell'ambito applicativo di questa disposizione le erogazioni effettuate in relazione al raggiungimento di un certo fatturato da parte dell'azienda. Tale evento, infatti, non può configurarsi come festività o ricorrenza in quanto è collegato alla normale attività di qualsiasi impresa, il cui obiettivo naturale è rappresentato dal miglioramento della propria gestione e produttività;
anche per quanto riguarda l'espressione generalità o categorie di dipendenti si ritiene che la prassi aziendale debba essere riferita a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica) mentre il momento dell'erogazione può essere diverso. In pratica, mentre in occasione di festività natalizie la cassetta natalizia sarà distribuita a tutti i dipendenti contemporaneamente, l'eventuale regalo di matrimonio sarà dato soltanto ai dipendenti che in quell'anno contraggono matrimonio;
è appena il caso di precisare che sia le erogazioni in occasione di festività o di ricorrenze sia i sussidi occasionali, trattandosi di liberalità, non devono essere previsti come obbligatori da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali -:
se in considerazione delle economie e delle semplificazioni di natura amministrativa e gestionale derivanti dall'attuazione di un servizio di organizzazione e gestione delle erogazioni liberali così come descritto in premessa, possa risultare conforme, sia in relazione al regime fiscale e sia alle norme che regolano l'intermediazione finanziaria, uno schema strutturale ed operativo che, simile a quello che disciplina attualmente i servizi sostitutivi di mensa aziendali, contempli le fasi di seguito descritte:
a) ordine: l'azienda cliente emette un ordine per l'acquisto di buoni gratificazione;
b) emissione, produzione, fatturazione dei buoni: la società emittente produce i buoni e fattura all'azienda cliente il valore nominale dei buoni, oltre alla commissione di servizio e oltre l'Iva al 20 per cento sul valore nominale e sulla commissione;
c) consegna dei buoni: la società emittente consegna i buoni all'azienda cliente;
d) pagamento: l'azienda cliente paga l'importo in fattura secondo i termini di pagamento prestabiliti, detraendo totalmente l'Iva e considerando il costo come deducibile ai fini del reddito di impresa (Irpeg e Irap);
e) erogazione dei buoni ai dipendenti: l'azienda cliente consegna ai dipendenti i buoni sotto forma di erogazione liberale;
f) erogazione del bene/servizio: il dipendente si reca presso l'esercizio affiliato, il quale consegna il bene ed emette lo scontrino fiscale, registrando l'importo come corrispettivo non corrisposto;
g) pagamento con buono: il dipendente paga il controvalore del bene/servizio con i buoni;
h) invio fattura: l'esercizio affiliato emette fattura nei confronti della società emittente per il rimborso, applicando Iva ordinaria del 20 per cento;
i) rimborso: la società emittente paga la fattura nei tempi contrattualmente prestabiliti;
se, ai fini delle imposte dirette, possa essere riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto dall'azienda cliente per l'acquisto dei «buoni gratificazione», destinati ad essere devoluti gratuitamente ai propri dipendenti, in quanto «spesa per prestazioni di lavoro», deducibile ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che prevede espressamente che: «Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 65»;
se, ai fini dell'Irap, possa essere riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto dell'azienda-cliente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove si dispone testualmente che «tra i costi (non ammessi alla deduzione) di cui al comma 1, lettera b) (tra cui sono ricompresi i costi del personale) vanno in ogni caso escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori ...»;
se, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, non trattandosi del servizio in premessa di spesa di rappresentanza, ma di spesa per prestazioni di lavoro, l'I.V.A. assolta all'acquisto debba potersi ritenere detraibile per il cliente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
infine, se l'emissione dei «buoni gratificazione» - strettamente funzionali alla realizzazione del summenzionato servizio - non configuri in alcun modo un'attività riconducibile alle attività di prestazioni di servizio di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero del tesoro 6 luglio 1994.
(5-00975)