Allegato A
Seduta n. 153 del 4/6/2002


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(A.C. 2718 - Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

in sede di attuazione del decreto-legge n. 85 del 2002, a corrispondere ai titolari delle unità aventi in licenza tre o quattro


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sistemi di pesca, la totale indennità di stretta riconversione nella misura prevista dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2 quando questi rinunzino ai sistemi di pesca eccedenti i due, compreso il nuovo attrezzo di pesca destinato a sostituire le reti derivanti.
9/2718/1. Catanoso.

La Camera,
premesso che:
è in atto in ambito CEE un confronto che approderà nella revisione della politica comune della pesca;
nel nostro paese dovranno definirsi gli indirizzi e le scelte volte a definire il piano triennale della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2002-2005;
il settore è investito da un processo di forte riorganizzazione e ristrutturazione che ne sta cambiando la collocazione nel sistema economico del paese;
gli interventi e gli strumenti a sostegno del settore necessitano di un confronto in sede comunitaria;

impegna il Governo

ad operare affinché si addivenga tempestivamente alla convocazione di una conferenza nazionale sulla pesca e sull'acquacoltura che veda il coinvolgimento delle regioni, dell'associazionismo, degli imprenditori e degli operatori della ricerca scientifica al fine di contribuire alla definizione delle linee del nuovo piano poliennale della pesca nell'ambito del quale potranno essere ridefiniti gli strumenti a sostegno del settore ed istituite nuove misure di integrazione del reddito a favore dei lavoratori della pesca marittima in grado di riequilibrare la perdita di redditività connessa al verificarsi di condizioni di avversità meteomarine o ambientali;
a definire le modalità del fermo temporaneo 2002 prevedendone l'operatività e l'obbligatorietà per tutti i mari, accompagnando alle istituzioni di zona di nursey e aree di ripopolamento.
9/2718/2. Franci, Rava, Marcora, Albertini, Rossiello.

La Camera,
premesso che:
il 24 luglio 1996 tra Governo e forze economiche e sociali fu siglato un accordo a tutela del reddito e dell'occupazione nel settore della pesca con reti derivanti, a causa di importanti restrizioni tecniche all'uso degli attrezzi adottate dall'Unione europea su pressione dellONU, e che tale accordo prevedeva l'effettuazione di una ricerca scientifica di approfondimento per verificare la reale sussistenza del problema;
il decreto 23 maggio 1997, relativo al piano volontario di riconversione della pesca con reti derivanti per il pescespada, ritornava sull'argomento e precisava che con provvedimento a parte sarebbe stata avviata una ricerca scientifica finalizzata a verificare, a partire dal 1997, l'impiego dell'attrezzo rete da posta derivante sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della compatibilità economica;
il decreto 3 maggio 1998 enunciava ancora una volta l'effettuazione della ricerca scientifica;
nel frattempo, col regolamento CEE n. 1239/98 si stabiliva la chiusura del comparto reti derivanti spadare a decorrere dal lo gennaio 2002;
il decreto-legge n. 85 del 2002 in approvazione prevede la definitiva riconversione delle imbarcazioni che effettuano il sistema di pesca con reti derivanti;
tale atto non esime comunque dallo svolgimento di attività di ricerca scientifica volta a verificare gli stocks ittici nel Mediterraneo necessari per programmare le scelte future sull'attività di pesca;


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impegna il Governo

ad indire tempestivamente uno o più bandi per l'effettuazione di ricerche scientifiche finalizzate a conoscere gli aspetti economici, ecologici, sociali ed ambientali dei provvedimenti restrittivi fin qui adottati , nonché a verificare gli stocks ittici presenti nel Mediterraneo sui quali programmare le future attività di pesca, compreso il reale impatto della pesca con reti derivanti.
9/2718/3. Rava, Franci, Marcora, Albertini, Rossiello, Banti.

La Camera,
premesso che:
gli stock ittici del Tirreno, dello Ionio e dell'Adriatico richiedono sistematici interventi di salvaguardia, segnatamente nella fase di riproduzione ed accrescimento delle risorse, coincidente con il periodo estivo;
è unanimamente riconosciuta dalla ricerca scientifica, dai produttori, dagli ambientalisti e dai consumatori la positiva ricaduta dell'effettuazione di periodi prolungati di arresto temporaneo dell'attività di pesca per quanto riguarda la ricostituzione degli stock;
l'articolo 12, punto 6, del regolamento CE 2792/99, prevede che gli Stati membri varino misure di accompagnamento a carattere sociale per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse, e che tale opportunità è stata riconfermata in occasione della presentazione della riforma della politica comune della pesca del 28 maggio 2002;
l'articolo 52, comma 1, della finanziaria 2002 ha previsto una misura di accompagnamento sociale alla attuazione delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca, stanziando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

impegna il Governo

ad emanare tempestivamente il provvedimento attuativo del fermo temporaneo 2002 dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e volante, per un periodo continuativo di almeno 45 giorni, prevedendone l'obbligatorietà per tutti i mari, accompagnandolo dalla istituzione di zone nursery e aree di ripopolamento, e facendolo seguire da un fermo tecnico che assicuri la graduale ripresa dell'attività;
a mantenere avulso il provvedimento sul fermo di pesca e sulle misure sociali di accompagnamento da qualsiasi altra misura per il settore della pesca, evitando commistioni con norme aventi diversi obiettivi e finalità e che non si raccordano con la filosofia del fermo di pesca, che è quella dell'incremento della biomassa pescabile.
9/2718/4. Crisci, Borrelli, Banti, Santino Adamo Loddo.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2002. n.85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, valutate favorevolmente le scelte operate dal Governo a favore del settore della pesca,
condizionate anche dal particolare contesto normativo ed economico-finanziario in cui l'esecutivo si è trovato ad operare;
considerato che è attualmente in corso un processo di riforma del mercato del lavoro teso a garantire un sistema efficace e coerente di strumenti funzionali, da un lato, alla crescita occupazionale e, dall'altro, ad una riorganizzazione e razionalizzazione degli strumenti operanti a sostegno del reddito;
considerato che sino ad oggi l'istituto dell'integrazione salariale ha trovato applicazione nei confronti dei lavoratori dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura mentre ne sono rimasti esclusi quelli della pesca marittima;


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ritenuta l'esigenza di un intervento diretto sia a riequilibrare una differenziazione tra settori tra loro strettamente omogenei e spesso funzionali, sia a fornire un sostegno ad un comparto, quale quello della pesca, che negli anni passati ha subito forti condizionamenti esterni che ne hanno notevolmente compromesso la capacità produttiva;

impegna il Governo

ad introdurre nell'ambito della pesca professionale una misura di integrazione del reddito a favore dei lavoratori della pesca marittima capace di riequilibrare la perdita di redditività connessa al verificarsi di condizioni di avversità ambientali e/o meteo-marine.
9/2718/5. Scaltritti, Zama, de Ghislanzoni Cardoli, Masini, Ricciuti, Grimaldi, Marinello, Romano, Stagno d'Alcontres.

La Camera,
al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi per il settore ittico ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definiti dall'obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali,

impegna il Governo

a promuovere con urgenza un intervento legislativo volto ad autorizzare il CIPE ad individuare, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'iniziativa comunitaria pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni, nonché ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
9/2718/6. Folena, Rossiello, Franci.

La Camera,
considerate con favore le scelte del Governo per il settore della pesca;
ricordato che nel giugno del 1994 la Commissione europea ha adottato un'iniziativa relativa al settore peschereccio denominata «Pesca», ai sensi dell'articolo 11 del regolamento CEE n. 4253/88;
rilevato che a causa dei ritardi di natura prevalentemente burocratica, i lavori concernenti numerosi progetti beneficiari del finanziamento delle provvidenze comunitarie denominate «Pesca» non sono stati ultimati nei termini assegnati dai decreti di concessione, con conseguenti ostacoli per le amministrazioni competenti in ordine alla liquidazione dei contributi pubblici agli aventi diritto;
vista la preoccupante proposta di riforma della politica comune per la pesca che comporta forti riduzioni della flotta;
considerata l'assoluta necessità di consentire l'attuazione integrale del programma di interventi per il settore ittico soprattutto nelle aree che rientrano nell'obiettivo 1 della Comunità europea, per ottenere il dispiegamento degli effetti attesi dalle imprese del settore e dalle cooperative di pesca;
ricordato che la legge n. 183 del 1987 dispone all'articolo 3 che il CIPE entro il 30 giugno di ogni anno determini il fabbisogno finanziario statale e regionale, connesso con l'attuazione nel nostro Paese delle politiche comunitarie,

impegna il Governo

a far sì che vengano reperite anche mediante apposito intervento legislativo, le risorse necessarie a consentire la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2005, dei programmi dell'iniziativa comunitaria denominata «Pesca» affidati alle regioni.
9/2718/7. Antonio Leone, Antonio Pepe, Gianfranco Conte, Grimaldi, Marinello, Romano, Stagno d'Alcontres.