Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
ART. 1-bis. - 1. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi per il settore ittico ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definite dall'obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali, il CIPE è autorizzato ad individuare, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'Iniziativa comunitaria pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dis. 1. 01. Folena.