...
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. La concessione dei congedi parentali e per malattia del figlio, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale impegnato nelle missioni di cui alla presente legge può essere concordemente dilazionata nel tempo per imprescindibili esigenze di impiego non altrimenti assolvibili, senza dar luogo alle sanzioni di cui agli articoli 38 e 52 del predetto decreto legislativo.
2. 01. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.