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e le polemiche riguardanti la procura della Repubblica del capoluogo campano, hanno creato nel Paese un clima di forte tensione negli ambienti giudiziari e politici, che ha rischiato di dar luogo ad uno scontro frontale tra potere giudiziario e potere esecutivo; tale tensione va via via stemperandosi, sebbene l'inchiesta sia ancora in corso, la procura di Napoli sia oggetto d'ispezione ministeriale ed il procuratore della Repubblica di Napoli sia in procinto d'essere trasferito;
l'inchiesta che ha fatto seguito a quelli ormai noti come i «fatti di Napoli», gli arresti effettuati nei ranghi della polizia
è in corso tra il Governo e l'Associazione nazionale magistrati, proprio in questi giorni, una trattativa per scongiurare lo sciopero proclamato dall'associazione stessa per il 6 giugno 2002, in segno di mancata condivisione delle proposte governative di riforma della magistratura;
su questo sfondo, il sostituto procuratore della Repubblica di Trieste, Raffaele Tito, intervenendo ad un incontro pubblico a Gorizia, ha affermato, come testualmente riportato da Il Piccolo di Trieste, in data 9 maggio 2002, nell'articolo intitolato «Il P.M. Tito: difendo i colleghi napoletani», riferendosi all'eccessivo ricorso alla carcerazione preventiva: «forse ci sono state delle esagerazioni, ma visto com'è scaduta la fase dibattimentale e la crescente difficoltà di ottenere condanne tra amnistie e prescrizioni, è giusto che certa gente paghi subito, almeno in parte, quel conto che in futuro spesso riesce ad eludere»;
l'articolo 27 della Costituzione, in attuazione del principio garantista della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, statuisce che: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», e tale norma è stata posta dal legislatore costituzionale a fondamento del nostro ordinamento, sia come limite sostanziale alla penalizzazione, ovvero alla facoltà del legislatore di qualificare schemi di comportamento umano come reti sanzionabili con pene detentive, sia come principio che governi l'azione della magistratura;
in tali parole, al contrario, è facile intravedere una concezione della custodia cautelare come pena anticipata da far scontare all'indagato, senza che sia stata ancora provata la sua colpevolezza -:
se il Governo non ritenga che affermazioni del genere, che rilevano concezioni del diritto in pieno contrasto con i principi e le norme del nostro ordinamento, possano costituire valido presupposto per l'esercizio dei poteri disciplinari ad esso conferiti e se non ritenga di chiarire la propria posizione di fronte a simili proposte di soluzione dei gravissimi problemi giudiziari. (3-00991)
(28 maggio 2002)