Allegato A
Seduta n. 148 del 28/5/2002


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(Sezione 3 - Limite di massa complessiva degli autoveicoli previsto dal codice della strada per la patente di categoria «B»)

C) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e AIRAGHI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 116, stabilisce che gli autocarri possono essere guidati con la patente di categoria «B» fino alla portata complessiva di tre tonnellate e mezzo;
gli autocarri compresi in questa categoria sono diffusissimi per i costi contenuti (50-70 milioni di lire), per la estrema manovrabilità e per il fatto che non è necessaria la patente di categoria «C»;
le imprese edili, in particolare, dotano il mezzo di cassone ribaltabile per il trasporto di macerie, inerti o materiali di scavo e da piccola gru idraulica per il carico e lo scarico della merce trasportata;
tale ultima configurazione dell'autocarro è quella tipica del piccolo imprenditore edile;
al momento della vendita non viene evidenziato il peso a vuoto dell'autocarro completo di allestimento (cassone più gru), mentre al momento della consegna del libretto di circolazione si apprende che è prevista una portata utile di 500-600 chilogrammi, a seconda del modello;
in realtà, pesando l'autocarro vuoto, con autista e serbatoio pieno, si scopre che il peso complessivo è di circa 3.300 chilogrammi, sicché il carico utile si riconduce a circa 200 chilogrammi;
tale ultima considerazione è significativa in ragione del fatto che l'autocarro può trasportare fino a tre persone, sicché null'altro, oltre alle persone, può essere caricato;
peraltro i piccoli imprenditori edili hanno la necessità di utilizzare mezzi di questo genere;
la considerazione conclusiva è che il limite di 3.500 chilogrammi per l'omologazione di tali veicoli per la patente di categoria «B» è del tutto insufficiente -:
se sia al corrente di questa situazione che coinvolge decine di migliaia di veicoli ed altrettanti piccoli imprenditori proprietari e se non ritenga dunque opportuno che sia elevata a 4 tonnellate la massa complessiva totale a pieno carico per la patente di categoria «B», di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (3-00625)
(30 gennaio 2002).