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PRESIDENTE. L'onorevole Pittelli ha facoltà di GIANCARLO PITTELLI. Signor Presidente, l'interrogazione verte sugli stessi argomenti trattati poc'anzi dalla collega del centrosinistra. Sono circa 250 mila le famiglie nel nostro paese vittime di un fenomeno che ha assunto proporzioni significative e di allarmante diffusione. Esse hanno avuto in più la ventura di procedere alla stipula di compromessi per l'acquisto della loro prima residenza con imprese costruttrici successivamente sottoposte a procedura fallimentare.
che tale status comporta, ovvero il non vedersi riconosciuto alcunché in sede di eventuale riparto, in sede fallimentare, di attivo.
PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, non vi è dubbio che, come già osservato a proposito della risposta all'interrogazione dell'onorevole Nigra - l'onorevole Pittelli ha infatti presentato un'interrogazione su analoga materia -, l'articolo 47 della nostra Costituzione tuteli il risparmio in tutte le sue forme e favorisca l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Né si può dubitare che vi sia la necessità di tutelare i cittadini che si sono fortemente impegnati nell'acquisto dell'abitazione e che non riescono a vedere realizzato e perfezionato l'acquisto dell'immobile, perdendo rilevanti somme di denaro in dipendenza delle difficoltà delle società alle quali si sono rivolte.
Parlamento, attraverso un progetto di legge di iniziativa parlamentare, magari discusso in Commissione, in sede legislativa, può ottenere, in un mese di tempo - se vuole modificare la legislazione - un risultato che con il decreto-legge non è ottenibile. Quindi, il Governo è rispettoso dell'autonomia del Parlamento e, se il Parlamento intenderà muoversi in questa direzione, darà il suo contributo ai lavori parlamentari.
PRESIDENTE. L'onorevole Pittelli ha facoltà di GIANCARLO PITTELLI. La ringrazio, signor Presidente. Signor ministro, mi ritengo soddisfatto della sua risposta, soprattutto per le indicazioni che ha voluto individuare e segnalare. Mi permetta di fare una sola considerazione.
Oggi rischiano di vedersi private della casa acquistata a prezzo di grandi sacrifici, casa non trasferita con atto pubblico e non più soggetta ad azione revocatoria in sede fallimentare.
In sede fallimentare i cittadini assumono la veste di creditori chirografari e, come si segnalava, con le ben note prospettive
Chiedo di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare, anche in via d'urgenza, per attuare una forma di tutela efficace in favore dei cittadini italiani, che vada anche nel senso di un provvedimento che possa condurre alla previsione di una tutela, anche di tipo fidejussorio, rispetto a queste evenienze.
Per consentire la realizzazione di questi interessi, occorre, però, contemperarli con la necessità di non violare il principio, anch'esso di rilievo primario, della par condicio creditorum nelle procedure a carattere concorsuale.
Occorre, in particolare, sfruttare a questo fine tutte le potenzialità già presenti nell'ordinamento ed incentivare il ricorso agli strumenti che possono offrire tutela agli acquirenti degli immobili specie se destinati ad abitazione primaria.
A questo riguardo, va ricordato che l'ordinamento, in seguito all'intervento del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prevede per gli acquirenti di immobili da costruire la possibilità di trascrivere il contratto di acquisto e tale previsione già consente di avere a disposizione uno strumento di tutela efficace.
È anche vero peraltro che la tutela già offerta da tale strumento viene, nella pratica, limitata dalla scarsa frequenza del ricorso alla trascrizione: per tale ragione sarebbe opportuno promuovere e diffondere, oltre che incentivare, il ricorso a tale strumento, anche attraverso adeguate campagne informative.
Né, per vero, si può escludere l'allargamento degli istituti di carattere civilistico che, soli, possono essere idonei a soddisfare l'interesse primario all'abitazione in vicende quali quelle considerate, che sono tutte di carattere privatistico e non di carattere pubblicistico.
Tuttavia, tale opera di riforma ordinamentale non può che essere inserita in un quadro più generale di riforma del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali.
Solo in una prospettiva più generale, infatti, possono essere adottate quelle soluzioni che consentano il contemperamento degli interessi coinvolti, in un equilibrato e corretto rapporto delle diverse esigenze.
In tale opera il Governo è attivamente impegnato: è attiva presso il Ministero della giustizia e terminerà i propri lavori in breve tempo la commissione presieduta dall'avvocato Trevisanato, che ha il compito di definire una nuova disciplina del diritto fallimentare, anche alla luce del quadro costituzionale di cui la legge in vigore - che è del 1942 - non ha potuto tenere conto per il tempo in cui fu formulata. Quella è la sede più opportuna per l'adozione di interventi di carattere legislativo che possono consentire di risolvere, per il futuro, situazioni quali quelle cui l'interrogante si riferisce.
Aggiungo, in qualità di ministro per i rapporti con il Parlamento, che mentre il decreto-legge è improponibile - perché nessun Governo può disciplinare con decreto-legge una materia così complessa e articolata - il Parlamento può farlo. Il
Lei, signor ministro, faceva riferimento alla possibilità di procedere alla trascrizione del compromesso di acquisto, ma io vorrei segnalare alla sua attenzione - che il Governo ne tenga conto, eventualmente, nell'ambito delle decisioni che intenderà assumere - che il più delle volte si tratta di trascrizioni che hanno il valore molto più debole dal punto di vista giuridico rispetto ad iscrizioni ipotecarie di primo grado che si ritrovano sia sui terreni sui quali vengono costruiti immobili, sia sulle abitazioni come accessioni dei terreni stessi. Terremo conto della sua indicazione, anche in relazione alla possibilità che il Parlamento proponga l'adozione di un provvedimento legislativo, senza sottrarre dunque la potestà legislativa al Parlamento stesso.


