Allegato A
Seduta n. 144 del 14/5/2002


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(Sezione 2 - Discarica di rifiuti tossici nel comune di Montieri - Grosseto)

B)

MANTOVANI e VENDOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
la Mineraria Campiano spa, del gruppo Eni, ha realizzato nei primi anni '90 una discarica di rifiuti tossici e nocivi all'interno della miniera di Campiano, nel comune di Montieri, provincia di Grosseto, stoccandovi sia ceneri ematitiche, ricche d'arsenico e di altri metalli tossici, sia fanghi di depurazione, altrettanto pericolosi per la salute e per l'ambiente;
a cinque anni dalla chiusura della miniera e dall'interruzione del sistema di drenaggio delle acque interne, che assicurava ai rifiuti - stoccati illegalmente, come


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risulta anche da numerose fonti giornalistiche, nella miniera - la possibilità di rimanervi in uno stato d'isolamento, dal mese d'aprile 2001, dalla miniera è iniziato a fuoriuscire un liquido con una portata di circa 18 litri al secondo, composto di metalli tossici in alta concentrazione e fuori delle norme, che s'immette nel fiume Merse, inquinandolo e devastandone l'intero percorso;
all'interno della miniera di Campiano la quantità di vuoti che in questi cinque anni si sono riempiti d'acqua, stimata dai consulenti tecnici della procura della Repubblica di Grosseto, ammonta a ben 1.100.000 metri cubi e un altrettanto volume d'acqua inquinata ha potuto, nel frattempo, lisciviare i metalli tossici contenuti nei rifiuti stoccati al suo interno, passando nelle falde idriche della zona, prima ancora di iniziare a fuoriuscire dalla sommità del corpo della miniera;
la quantità di rifiuti tossici stoccati illegalmente nella miniera, che ammontano a diverse centinaia di migliaia di tonnellate, fa presumere che il fenomeno della fuoriuscita d'acqua proseguirà nei prossimi mesi minacciando l'intero bacino idrogeologico del fiume Ombrone, in cui la carenza di acqua potabile è già oggi il limite principale allo sviluppo economico della Maremma toscana;
la giunta della regione Toscana, in deroga a quanto stabilito dalla normativa nazionale e accogliendo certificazioni, a giudizio degli interroganti, dubbie presentate dalla società Eni, deliberò il 12 giugno 1989 (delibera n. 5067) che le ceneri ematitiche prodotte dall'impianto della Nuova Solmine di Scarlino (Eni) potevano essere considerate materiali riutilizzabili per la ripiena dei vuoti di miniera, nonostante fosse certificato il contrario dalle analisi correttamente presentate sia dalle unità sanitarie locali, sia da una commissione tecnica regionale appositamente costituita per studiare il problema;
con nota 115/96 dell'11 agosto 1997 anche la procura della Repubblica di Grosseto fece conoscere la reale natura dei rifiuti stoccati nella miniera ai vari enti locali, regione Toscana e provincia di Grosseto compresi, tramite nota n. 1447 del distretto minerario di Grosseto del 26 agosto 1997, allegando i risultati analitici degli accertamenti, sia delle ceneri ematitiche, sia dei fanghi di depurazione, senza che tale comunicazione producesse interventi di prevenzione del possibile disastro;
neppure le numerose denunce pubbliche e formali compiute da Rifondazione Comunista sia nel consiglio provinciale di Grosseto, a partire dal 1996, sia nel consiglio regionale toscano, dal 1997, hanno prodotto un ripensamento in merito alla necessità di evitare l'allargamento della miniera; anzi, la giunta regionale toscana non ha ancora risposto alle interrogazioni presentate sull'argomento;
inoltre, risulta grave, a parere degli interroganti, l'inefficienza e l'incompetenza dimostrata dall'Arpat, come risulta anche dalla «Relazione sulla Toscana» della Commissione parlamentare di inchiesta sui reati connessi al ciclo dei rifiuti;
sull'inquinamento ormai evidente provocato dalla fuoriuscita delle acque dalla miniera di Campiano, le amministrazioni provinciali di Siena e di Grosseto, nel maggio 2001, si sono dichiarate «molto preoccupate della situazione che si è venuta a creare, anche per la possibilità di disastro ambientale e di dissesto idrogeologico»; ma nell'esprimere «vivo sconcerto nell'apprendere che conclusioni di tale gravità siano potute rimanere chiuse in un ufficio preposto ai controlli minerari e solo a distanza di anni rese pubbliche, vanificando le iniziative che dovevano essere intraprese al momento della conoscenza dei fatti», hanno ignorato sia le segnalazioni di organi tecnici risalenti al 1997 e quelle precedenti al 1993, del 1989 e del 1986, sia le denunce presentate in sedi istituzionali;
la Mineraria Campiano spa, partecipata dal ministero del Tesoro e avente con il ministero dell'industria rapporti inerenti


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le concessioni minerarie, da una parte ha messo in atto procedure di ricorsi burocratici e giudiziarie, sottraendosi di fatto agli obblighi di bonifica che gli uffici tecnici locali richiedono nel rispetto delle leggi, dall'altra ha stipulato permute lasciando agli enti locali gli oneri che in futuro potranno nascere dalle mancate bonifiche;
sulla vicenda vi è stata una ampia mobilitazione popolare nel comune di Sovicille e l'argomento è stato ampiamente trattato dalla stampa locale -:
se siano a conoscenza dei fatti e quali iniziative intendano adottare nel confronti della regione Toscana e degli enti locali, affinché siano tutelati nell'immediato la salute dei cittadini, l'equilibrio ecologico, il patrimonio ambientale, le attività economiche e gli interessi delle popolazioni abitanti nella zona di Boccheggiano e lungo la valle del fiume Merse;
se siano a conoscenza dei contenuti, delle modalità, dei tempi delle varie fasi di intervento individuate in sede di conferenza dei servizi, a cui hanno partecipato il comune di Montieri, il comune di Chiusdino, il distretto minerario di Grosseto, l'Arpat di Grosseto, l'Asl 9 di Follonica e la società Mineraria Campiano spa, al fine di evidenziare responsabilità e applicare soluzioni efficaci per la risoluzione dei problemi in questione, e quali iniziative intendano assumere per seguire ed accelerare le suddette fasi;
quali iniziative intendano assumere, in particolare, perché la direzione dell'Eni non si sottragga agli obblighi di bonifica delle zone inquinate e perché trovi applicazione sia quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 25 ottobre 1995 sull'accettazione dell'istanza di rinuncia, con l'effettuazione dei dovuti «lavori di ripristino ambientale», sia quanto disposto dalle vigenti leggi per la gestione dei rifiuti. (3-00070)
(10 luglio 2001)