Allegato B
Seduta n. 143 del 13/5/2002


Pag. I

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


BRIGUGLIO, LEO, ARRIGHI, BELLOTTI, CIRIELLI e PAOLONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge approvata dal Parlamento recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia» non ha potuto disciplinare per esigenze di speditezza, la fattispecie delle successioni apertesi anteriormente alla sua entrata in vigore ed ancora pendenti creando una evidente disparità di trattamento legata al semplice e fortuito evento della morte e determinando altresì, tre diversi regimi impositivi:
a) successioni apertesi anteriormente al 1 luglio 2000, con la conseguente applicazione del testo unico n. 346 del 1990, che prevedeva aliquote certamente troppo esorbitanti che arrivano alla corresponsione di oltre il 33 per cento dell'asse ereditario;
b) successioni apertesi successivamente al 1 luglio 2000, con la conseguente applicazione della legge n. 342 del 2000 che prevede aliquote sino ad un massimo dell'8 per cento dell'asse ereditario e, quindi, certamente più eque e sopportabili;
c) successioni che si apriranno successivamente all'entrata in vigore della nuova legge, che, correttamente, non sarebbero più soggette ad alcun balzello;
sarebbe stata opportuna, pertanto, una disposizione transitoria destinata a disciplinare le successioni ancora pendenti e relative ai casi di cui ai punti a) e b);
né può opporsi che ciò avrebbe determinato una disparità di trattamento tra coloro che hanno corrisposto interamente l'imposta in un'unica soluzione e coloro che ne hanno rateizzato il relativo ammontare;
in particolare, a prescindere dal fatto che il pagamento integrale ed in un'unica soluzione dell'imposta è sicuramente dovuto per la maggior parte dei casi all'esiguità della stessa, resta il fatto che una disparità di trattamento e pertanto una presunta ingiustizia nei confronti dei primi non potrebbe certamente giustificare un'evidente ingiustizia per tutti coloro che sfortunatamente hanno perso i loro cari prima dell'entrata in vigore delle successive leggi;
è pertanto incontestabile che un'ingiustizia generalizzata non è certamente meno grave di una disparità di trattamento per pochi e comunque non potrebbe giustificare il fatto che lo Stato, per recuperare somme per lo stesso non rilevanti ma certamente esorbitanti per un bilancio familiare, metta ancora diverse famiglie in seria difficoltà per corrispondere somme in virtù della precedente normativa che è stata già considerata iniqua ed ingiusta e, pertanto, da abrogare, come si sta facendo con le citate disposizioni recanti «Primi interventi per il rilancio dell'economia»;
l'articolo 17, terzo comma, della nuova legge, delega al Governo l'adozione di «uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente


Pag. II

disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazioni e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali princìpi e criteri direttivi...» -:
se intenda, se possibile nell'ambito della delega conferita al Governo, o con un'iniziativa autonoma anche d'urgenza, emanare provvedimenti che dispongano la sospensione, da parte degli uffici delle imposte, della richiesta di riscossione delle imposte relative alle successioni ancora pendenti, in attesa di successiva disciplina che regoli, in tempi brevi, le modalità e le aliquote relative alle successioni ancora pendenti e non chiuse eventualmente prevedendo:
a) l'estensione della nuova normativa a tutte le successioni aperte e tuttora pendenti senza diritto alcuno al rimborso di quanto già pagato, ovvero disporre, per equità, almeno l'applicazione delle aliquote di cui alla legge n. 342 del 2000 a tutte le successioni ancora pendenti, escludendo comunque il diritto a qualsiasi rimborso;
b) qualora l'ipotesi di cui al punto 1) non fosse praticabile, di disporre per le successioni apertesi anteriormente la possibilità di corrispondere l'imposta, rateizzando l'importo ancora dovuto con un piano di ammortamento almeno decennale e con l'applicazione di interessi minimi e stabilire, altresì, che la rateizzazione avvenga direttamente con l'Ufficio impositore, senza necessità di intervento di un notaio rogante e senza l'assurda garanzia di una fideiussione assicurativa, che comportano ingiustificati e notevoli maggiorazioni di spesa che penalizzano ulteriormente i cittadini che hanno avuto la sfortuna di perdere un loro caro anteriormente al 1 luglio 2000.
(4-00944)

Risposta. - Gli interroganti lamentano che la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia», non avendo disciplinato le ipotesi di successioni apertesi anteriormente alla sua entrata in vigore ed ancora pendenti, avrebbe determinato una disparità di trattamento legata al semplice evento fortuito della morte, determinando altresì la coesistenza di tre diversi regimi impositivi a seconda della data di apertura della successione.
Gli interroganti, quindi, sollecitano un intervento governativo in virtù della delega di cui al comma 3 dell'articolo 17 della stessa legge ovvero «un'iniziativa autonoma anche d'urgenza» per consentire, in attesa di una successiva disciplina, la sospensione delle procedure di riscossione delle imposte relativamente alle successioni ancora pendenti, proponendo alcune soluzioni.
La materia in questione è, sicuramente, di particolare rilevanza e, pertanto, ben si comprende come essa sia stata oggetto di interrogazione.
Tuttavia, la tematica va ricondotta nell'ambito del più generale sistema della successione di leggi nel tempo, la cui disciplina detta criteri certi e predeterminati per supplire all'assenza di norme in ipotesi di passaggio da una vecchia ad una nuova normativa.
Un siffatto sistema di regole, infatti, trattandosi di uno strumento normativo di applicazione a livello generale, risponde all'esigenza di individuare la linea di demarcazione tra due normative che si succedono nel tempo, onde governare gli effetti di tale passaggio sulle situazioni in atto.
È quindi conforme alla legge e, nel contempo, connaturale all'evoluzione della normativa nel tempo la possibilità che si possa assistere alla temporanea coesistenza di discipline diverse rispetto a situazioni tra loro sovrapponibili, senza che ciò, tuttavia, giustifichi il sospetto della disparità di trattamento.
In merito alle iniziative sollecitate, occorre evidenziare che la delega, di cui al citato comma 3 dell'articolo 17, è limitata alle «disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro ed ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo».


Pag. III


Pertanto un decreto legislativo, nel senso auspicato, supererebbe i limiti della citata delega, in violazione dell'articolo 76 della Carta costituzionale, ciò in quanto, le proposte avanzate sono dirette non tanto ad un coordinamento tra la nuova legge e le disposizioni vigenti che regolano ogni altra forma di imposizione fiscale per le successioni e le donazioni, quanto invece a disciplinare alcune fattispecie per le quali è dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni perché non rientranti nell'ambito di applicazione della nuova norma di legge.
Senza poi contare che la delega dispone che i decreti d'attuazione non possono contenere disposizioni che comportino ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, riferendosi il termine «ulteriori» alla perdita di gettito derivante dalla soppressione dell'imposta di successione a decorrere dall'entrata in vigore della legge in questione.
Sicchè l'eventuale estensione dell'esenzione oltre i casi contemplati dalla legge risulterebbe, anche per tale ragione, in contrasto con la legge di delega, dal momento che comporterebbe ulteriori riduzioni delle entrate erariali.
Ugualmente non è praticabile, come vorrebbero gli interroganti, l'ipotesi di «un'iniziativa autonoma anche d'urgenza», non ravvisandosi nel caso di specie i requisiti di necessità e urgenza che sono alla base di un intervento legislativo provvisorio, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.
Peraltro, la proposta di estendere l'attuale normativa a tutte le successioni aperte e tuttora pendenti, di per sé, non potrebbe avere un avvallo di legittimità dal momento che, escludendosi, come suggerito dagli interroganti, il diritto di rimborso di quanto già pagato, si determinerebbe una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente uguali (quali le successioni aperte in vigenza della stessa normativa), che sarebbero disciplinate diversamente in ragione della circostanza, del tutto neutra, dell'intervenuto pagamento, o meno, della maggiore imposta richiesta dall'ufficio (Corte costituzionale n. 416 dell'11 ottobre 2000).
E ciò vale anche in considerazione del fatto che il periodo necessario alla liquidazione da parte degli uffici dell'imposta di successione varia a seconda dell'ubicazione e del volume di dichiarazioni in carico agli stessi.
In sostanza, verrebbe penalizzato chi è stato più solerte nel soddisfare l'obbligazione tributaria, ovvero il contribuente verso cui la liquidazione dell'imposta, per ragioni da lui indipendenti, è già avvenuta; non senza trascurare, infine, l'insorgenza di situazioni di incertezza giuridica per quanto concerne il concetto di pendenza della successione.
Anche la proposta di disporre, per le successioni apertesi anteriormente, la possibilità di corrispondere l'imposta, rateizzando l'importo ancora dovuto con un piano d'ammortamento almeno decennale non appare percorribile, in quanto la dilazione del pagamento in materia di imposta sulle successioni, disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, può essere modificata solo con norme primarie.
Infine, la richiesta di eliminare la garanzia di una fideiussione assicurativa (articolo 38 comma 3, del decreto legislativo n. 346 del 1990), prevista in alternativa alle altre garanzie reali indicate dallo stesso articolato, non risponde alle finalità di salvaguardia del diritto del creditore di poter immediatamente recuperare, in caso di mancato versamento, gli importi dovuti dal contribuente.
Infatti, costui optando per il sistema dilazionato di pagamento è tenuto, così come avviene nella generalità dei rapporti aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie, a offrire garanzie di serietà e affidabilità del suo impegno di pagare l'imposta dovuta, altrimenti esigibile in unica soluzione, dovendo l'amministrazione, soprattutto perché gestisce denaro pubblico, assicurarsi che il contribuente, pur non provvedendo immediatamente all'estinzione dell'intera obbligazione tributaria, sia in grado di soddisfarla in un momento successivo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.


Pag. IV

BULGARELLI, LION, CIMA, ZANELLA, CENTO, BOATO, MARCORA, ALBERTINI, RAVA, ROSSIELLO, STRADIOTTO e REALACCI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
con decreto ministeriale n. 35531/1170 si è proceduto alla sostituzione del Commissario Straordinario dell'Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati, ente del Mipaf, con rilevanti proprietà immobiliari, oggetto di particolare attenzione da parte del revocato commissario;
il provvedimento, a giudizio degli interroganti, contiene una evidente aberrazione giuridica, laddove fonda l'incarico di commissario straordinario «esclusivamente» sulla base del rapporto fiduciario intercorrente tra autorità nominante ed incaricato;
la discrezionalità amministrativa, anche quella esercitata dal Ministro, trova limiti invalicabili nei principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione e di imparzialità, come oramai da decenni, pacificamente, sostengono all'unisono dottrina e giurisprudenza;
l'Autorità politica è intervenuta a sostituire un Commissario Straordinario nominato proprio a ragione della mancanza di organi di governo dell'ente, ed in vista del completamento dell'iter di riforma del sistema degli istituti di sperimentazione agraria afferenti al Mipaf;
il revocato Commissario Straordinario, avvocato e docente universitario, - nominato con decreto ministeriale 22 febbraio 2001 - stava quindi svolgendo le funzioni attribuitegli, in un clima di generale - e documentato - apprezzamento, senza che fosse possibile muovere alcun rilievo, eccetto quello della mancanza di un vincolo fiduciario;
la revoca dell'incarico deve fondarsi su elementi oggettivi, strettamente connessi alle esigenze di funzionalità dell'ente. Viceversa si sgancerebbe l'attività amministrativa da qualsivoglia vincolo oggettivo legato al raggiungimento di risultati ed alla efficienza: unico requisito sarebbe quello dell'asservimento politico dell'esercente una pubblica funzione all'autorità nominante (e revocante), così contravvenendo a regole minimali di moralità pubblica oltre che di efficienza della azione amministrativa e di affidamento pubblico;
l'I.S.T., è coinvolto - come gli altri Istituti di sperimentazione agraria del Mipaf nel processo di riforma di cui al decreto legislativo n. 454 del 1999 -, e quindi si trova dal punto di vista strettamente giuridico in una condizione che si può definire di soggettività affievolita, stante l'insediamento del Consiglio d'Amministrazione del CRA (Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura), avvenuto in data 20 marzo 2001, e che peraltro in data 21 settembre 2001 lo stesso ha completato la consegna - come disposto dal decreto legislativo n. 454 del 1999 - dello statuto e dei regolamenti di contabilità e di organizzazione, deliberati dallo stesso Consiglio d'Amministrazione all'unanimità;
alla data di approvazione da parte del Ministro è prevista - sempre in base a quanto disposto dal legislatore delegato - la decadenza degli organi di governo degli IRSA, e che quindi la revoca e contestuale nomina di altro commissario in siffatta situazione transitoria a giudizio degli interroganti, rappresentano un «non senso» giuridico ed amministrativo (altri sensi non potendo trovare accoglimento), comportando per l'amministrazione e per l'ente interessato un costo in termini di efficienza, di credibilità, di linearità dell'azione -:
se i Ministri interrogati e segnatamente quello delle politiche agricole e forestali, non ritengano di dover congruamente motivare un provvedimento, pericoloso per il principio che introduce, non fondato su alcuna ragione di efficienza e di funzionalità, come pure richiesto dai principi costituzionali fondamentali che governano l'azione amministrativa.
(4-01005)


Pag. V

Risposta. - In merito a quanto segnalato con l'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, concernente la nomina del dottor Matteo Gaeta a commissario straordinario dell'istituto sperimentale per il tabacco di Scafati in sostituzione del dottor Salvatore Sica, si fa presente che l'avvocato Salvatore Sica, in data 21 dicembre 2001, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario straordinario dell'istituto sperimentale per il tabacco di Scafati.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

BURANI PROCACCINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» ha adottato uno statuto che prevede l'articolazione di Atenei federati e tra questi vi è l'Ateneo pontino con corsi di laurea delle facoltà di economia, ingegneria, medicina e scienze;
per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico 1999/2000 furono correttamente previste graduatorie separate per la II facoltà «S. Andrea», per la I facoltà «Policlinico Umberto I» e per la I facoltà «Polo Pontino»;
per l'anno accademico 2000/2001 le graduatorie delle I facoltà sono state unificate in forza di una nota a firma del Sottosegretario all'Università On. Guerzoni il quale a posteriori, ha disposto la suddetta unificazione, il tutto a giudizio dell'interrogante in chiaro contrasto con la logica degli Atenei Federati -:
se non ritenga di dover provvedere all'annullamento della citata nota ministeriale, ripristinando le graduatorie distinte per Ateneo federato e con ciò evitare il paradosso di studenti pontini costretti a frequentare i corsi a Roma e studenti romani costretti a frequentare nel polo pontino.
(4-01144)

Risposta. - Con l'atto di sindacato ispettivo corrispondente, si chiede l'annullamento del provvedimento a seguito del quale sono state unificate le graduatorie per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2000/2001 presso la I facoltà del «Policlinico Umberto I» e la I facoltà del Polo Pontino.
In merito si specifica quanto segue.
L'Università degli studi «La Sapienza», nel passato anno accademico 2000/2001, ad avvenuto espletamento della prova unica nazionale per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia aveva pubblicato tre distinte graduatorie, una per la I Facoltà, una per la II facoltà e l'ultima per il Polo Pontino, a fronte delle opzioni richieste ai candidati in sede di preiscrizione o di prova stessa.
A seguito di numerose segnalazioni da parte di studenti e di rappresentanze studentesche si veniva a conoscenza che in conseguenza delle tre graduatorie si sarebbe verificato che molti candidati, classificatisi nei primi 612 posti (determinati per la detta università con decreto 28 giugno 2000, specificatamente in 490 per la prima facoltà e 122 per la seconda facoltà), sarebbero risultati esclusi a seguito dell'opzione espressa per il Policlinico Umberto I, per la quale sede l'Ateneo aveva previsto solo 400 dei 490 posti di cui al citato decreto ministeriale, mentre altri studenti, avendo optato per una delle rimanenti sedi meno richieste, pur con punteggio inferiore, sarebbero risultati ammessi al corso di laurea in questione.
Alla luce dei fatti esposti, veniva richiamata l'attenzione del rettore dell'università predetta che, ritenendo tale procedura illegittima provvedeva a far predisporre un'unica graduatoria.
La normativa in materia di accessi, infatti, prevede una selezione basata sul merito, accertato attraverso il superamento di prove uguali per tutto il territorio nazionale; presso ciascun ateneo, le relative graduatorie vengono utilizzate fino alla copertura dei posti assegnati all'ateneo medesimo, anche se il corso di laurea è attivato in sedi distinte.


Pag. VI


Anche se la redazione di un'unica graduatoria di merito per ciascun ateneo non è esplicitamente disposta con nonna di legge, è indubbio che la formulazione di tre distinte graduatorie presso lo stesso ateneo danneggerebbe i candidati che hanno superato con esito migliore di altri la selezione di merito. Nel caso in esame, pertanto, si ritiene prevalente la necessità di assicurare e garantire un equo trattamento ai candidati piuttosto che la tutela delle esigenze di ordine logistico proprie degli atenei federati.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Letizia Moratti.

CARDIELLO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
sull'autostrada Salerno - Reggio Calabria, nel tratto Eboli - Pontecagnano, la scarsa celerità dell'opera di ristrutturazione genera rallentamenti e code;
già a partire dalle prime ore del mattino si registrano soste forzate a danno dei numerosi automobilisti che percorrono il tratto descritto;
negli ultimi tempi si sono verificati incidenti, con feriti, a causa del maltempo e degli improvvisi restringimenti;
gli spartitraffico utilizzati dalle ditte che eseguono le opere non sempre sono quelli in cemento, ma in alcuni tratti vengono usate vecchie segnaletiche in plastica, certamente poco idonee al volume di traffico che usufruisce dell'autostrada;
il Ministro in indirizzo, nel corso di una sua visita ai cantieri, aveva assicurato celerità nell'opera dì ristrutturazione, al punto da garantire anche il lavoro notturno delle imprese impegnate -:
quali utili interventi il Ministro intenda adottare per accelerare i lavori sull'A3, nel tratto descritto;
se il Ministro interrogato voglia verificare l'idoneità dei materiali utilizzati come spartitraffico.
(4-01724)

Risposta. - L'Anas - Ente Nazionale per le Strade - interessato al riguardo, fa presente che il cantiere che ha determinato i maggiori disagi all'utenza per la presenza di un restringimento di carreggiata, situato al chilometro 20 circa della A3 in prossimità di Pontecagnano, è già stato rimosso il 21 dicembre 2001.
L'Ente riferisce che è stato rimosso anche il restringimento di carreggiata in corrispondenza del chilometro 33 circa, luogo dove è stata realizzata la pila centrale della Strada statale 19.
Permane un solo restringimento in corrispondenza dello svincolo di Battipaglia, ampiamente segnalato e rispondente alle norme del codice della Strada. L'Anas prevede la rimozione del cantiere a breve.
Lo spartitraffico centrale lungo tutto il tratto Eboli-Pontecagnano, già parzialmente realizzato e in fase di completamento, è costituito da barriere metalliche a tripla onda, conformi a quanto previsto dalle più recenti normative vigenti (decreto ministeriale 3 giugno 1998 e successivo decreto ministeriale 11 giugno 1999).
Per quanto concerne lo stato dei lavori nel tratto Eboli-Pontecagnano, si riferisce che gli stessi hanno avuto un decisivo incremento tanto da poter prevedere la loro prossima completa ultimazione.
L'ente medesimo in particolare segnala:
tronco 1o - tratto 2o - lotto unico (1o stralcio); Km. 16+000 - Km. 23+000 (svincolo di Pontecagnano - svincolo di Battipaglia): data ultimazione giugno 2002;
tronco 1o - tratto 3o - lotto unico; Km. 23+000 - Km. 30+000 (svincolo di Battipaglia - svincolo di Eboli): data ultimazione luglio 2002;
tronco 1o - tratto 4o - lotto unico; Km. 30+000 (svincolo di Eboli - svincolo di Campagna): data ultimazione aprile 2002.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

CENTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di


Pag. VII

informazione e sicurezza. - Per sapere - premesso che:
in tutta Italia i lavoratori socialmente utili impegnati nel progetto «Catasto urbano» sono circa 1.800;
l'articolo 78, comma 32 della legge del 23 dicembre 2000 n. 388 recita: per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'Agenzia del territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1.650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato «Catasto urbano»;
dal 2 maggio 2001, circa 1.650 tecnici, geometri, periti edili e periti agrari, ma anche molti ingegneri ed architetti, hanno cominciato il loro rapporto di lavoro, con un contratto a tempo determinato di un anno regolato dall'attuale Ccnl del comparto ministeri, con l'Agenzia del territorio, come assistenti tecnici, nell'area B, posizione economica B3;
i lavoratori in questione, che avevano svolto le stesse attività di recupero dell'arretrato del catasto, già nei due anni precedenti come lavoratori socialmente utili, hanno raggiunto brillanti risultati consentendo un più rapido recupero dell'arretrato, rispetto agli obiettivi fissati per la fine del 2001;
tali lavoratori nella maggior parte dei casi hanno sempre coperto vuoti in organico e sono forniti di un notevole know how -:
quali iniziative intendano intraprendere per la definitiva stabilizzazione dei 1.650 assistenti tecnici a tempo determinato dell'Agenzia del territorio, vista la rinnovabilità del loro contratto, così come citato nel comma 32 dell'articolo 78 n. 388 del 2000.
(4-01023)

Risposta. - L'interrogante, nel ricordare che l'articolo 78, comma 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha permesso la stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1.650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili (L.S.U.) relativi al progetto denominato «Catasto urbano», chiede di conoscere le iniziative che si intendono intraprendere per la definitiva stabilizzazione di detti soggetti.
In proposito l'agenzia del territorio ha comunicato che nel documento di pianificazione triennale 2002-2004, è stata sottolineata la necessità di continuare ad avvalersi degli ex L.S.U. per il raggiungimento dei propri obiettivi e, in particolare, per il progetto di costituzione dall'anagrafe beni immobili.
Il documento, peraltro, indica l'esigenza di prevedere ragionevoli percorsi di integrazione, che contemperino le esigenze dell'agenzia stessa e degli enti locali, tenendo conto che una quota di ex L.S.U. dovrà successivamente essere assorbita da quei comuni che gestiranno in proprio le funzioni catastali.
La legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 9, comma 24), considerate l'esigenza e la necessità che venga completato il programma relativo all'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, ha consentito la prosecuzione degli interventi previsti


Pag. VIII

dall'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Ciò posto, la predetta agenzia ha assicurato che intende prorogare i contratti in precedenza stipulati con gli ex lavoratori socialmente utili, avvalendosi di quanto previsto dalla citata legge finanziaria 2002.
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

CENTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
dal 1 ottobre 2001, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 5 maggio 1999 n. 155, i cittadini residenti nei comuni a nord di Roma, ricadenti nel circondario del tribunale di Castelnuovo di Porto, originariamente sezione distaccata del tribunale di Roma, devono rivolgersi al nuovo Tribunale di Tivoli;
il tribunale di Castelnuovo di Porto è divenuto sezione distaccata del Tribunale di Tivoli;
gli abitanti della zona Roma nord per molte cause civili devono pertanto, per presenziare alle udienze, raggiungere la sede del nuovo Tribunale di Tivoli. Detta sede è stata istituita allo scopo di alleggerire il carico di lavoro della capitale, ma si è totalmente ignorato il problema reale dell'accessibilità ai nuovi uffici, da parte dei cittadini, viste le enormi difficoltà di collegamento, e i maggiori costi che questi ultimi inoltre dovranno sostenere visto che, per le trasferte, aumenteranno tutte le voci tabellari per le parcelle di avvocati, periti e ufficiali giudiziari;
attualmente il tribunale di Castelnuovo di Porto, con l'aumento del numero dei Comuni sotto la propria competenza, verte in una situazione di grave disagio poiché vi è un deficit di personale rispetto alla pianta organica prevista specie per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari -:
quali iniziative intenda intraprendere, eventualmente anche di natura normativa, per garantire il legittimo diritto dei cittadini residenti nei comuni di Roma nord di poter concretamente accedere alla giustizia.
(4-01434)

Risposta. - Si rappresenta che la situazione dettagliata delle varie figure professionali della sezione di tribunale di Castelnuovo di Porto, tenuto conto del personale in entrata e in uscita, è la seguente: 1 cancelliere C2, 1 cancelliere C1, 1 cancelliere B3, 3 operatori giudiziari B2 e 1 ausiliario A1.
Per il personale amministrativo dell'ufficio giudiziario in parola non risultano vacanze nei posti previsti in pianta organica a fronte di una scopertura nel distretto pari al 7,69 per cento e nazionale dell'11,62 per cento.
Per quanto riguarda l'ufficio N.E.P. della sede di Castelnuovo di Porto la situazione è la seguente: qualifica C2, Ufficiale giudiziario: dotazione organica 1, personale presente 0; qualifica C1, Ufficiale giudiziario: dotazione organica 4, personale presente 1; qualifica B3, Ufficiale giudiziario: dotazione organica 1, personale presente 2; qualifica B2, Ufficiale giudiziario: dotazione organica 3, personale presente 3; totale: dotazione organica 9, personale presente 6.
La dotazione organica dell'Ufficio N.E.P. prevede complessivamente 9 unità, di cui 6 presenti. La percentuale di scopertura risulta essere pari al 22,22 per cento a fronte di quella nazionale del 21,35 per cento.
In ordine al posto vacante di ufficiale giudiziario, posizione economica C1, messo a concorso per la relativa copertura a mezzo telefax del 10 luglio 2001, si comunica che, alla sede di Castelnuovo di Porto, con P.D.G. 20.12.2001 è stata trasferita la signora Trama Donatella, in servizio presso l'ufficio unico della corte d'appello di Torino.
È distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un ufficiale giudiziario B3.
A seguito del mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo di


Pag. IX

lavoro di amministrazione, sottoscritto il 5 aprile 2000, con decreto ministeriale 6 aprile 2001 sono state rideterminate le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria. Conseguentemente l'organico è stato aumentato di due unità nella posizione di ufficiale giudiziario, posizione economica C1 e determinato in una unità nella posizione di ufficiale giudiziario, posizione economica C2.
Tale ultima professionalità, di cui attualmente l'amministrazione non dispone, potrà essere assegnata al predetto ufficio soltanto all'esito delle procedure di riqualificazione del personale, attualmente in corso di svolgimento.
Solo al termine di tali procedure potrà essere valutata l'adozione di ulteriori provvedimenti per fronteggiare eventuali, persistenti, carenze di personale. Per far fronte ad esigenze urgenti di funzionalità dell'ufficio si potrà ricorrere all'istituto dell'applicazione distrettuale del personale.
Quanto alla richiesta di ampliamento dell'organico della citata sede, si fa presente che è tra gli obiettivi del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria la revisione, nel più breve tempo possibile, delle piante organiche degli uffici giudiziari.
Tale revisione, tuttavia, deve essere condotta attraverso un esame complessivo e sistematico della situazione di tutti gli uffici giudiziari e non può procedere attraverso singoli interventi attuati al di fuori di una organica strategia.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CENTO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
sulla base del recente disposto della Comunità europea che raccomanda ai paesi membri di ridurre del 40 per cento il numero dei morti e dei feriti negli incidenti stradali entro l'anno 2010, nonché di quanto indicato dagli articoli 2 «Definizione e classificazione delle strade» e 6 «Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati» del Nuovo codice della strada decreto legislativo n. 285 del 1992, i cittadini e l'interrogante ritengono opportuna la costruzione di una rotatoria stradale presso l'incrocio della Trasversale di pianura con la Strada Provinciale n. 18 nel comune di Sala Bolognese in provincia di Bologna;
ogni mattina e ogni sera chi risiede nei paesi siti tra Padulle di Sala Bolognese (Bologna) e Cento (Bologna) e deve procedere verso Bologna o deve da Bologna fare ritorno alla propria abitazione, è costretto a lunghe file per raggiungere il sopradetto incrocio e oltrepassarlo rischiando di incorrere in incidenti causati da chi non ha voglia o tempo di rispettare precedenze e divieti;
la costruzione di una rotatoria, come già dimostrato in molti altri incroci simili a quello sopra menzionato (esempio la rotonda di Casalecchio di Reno, angolo via Porrettana), permetterebbe di evitare incidenti gravi e renderebbe scorrevole il flusso veicolare facendo diminuire il tasso di inquinamento -:
se non ritengano opportuno, ognuno per la propria competenza, rendere possibile la costruzione della suddetta rotatoria quale intervento di qualità per la moderazione del traffico e per la riqualificazione di questa strada e tutelare la salute degli abitanti della zona dall'inquinamento provocato dall'ingorgo che ogni giorno si crea all'incrocio in questione.
(4-01991)

Risposta. - L'ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, riferisce che l'incrocio della trasversale di Pianura con la strada provinciale n. 18 nel comune di Sala Bolognese (Bologna) non rientra nella rete stradale statale, trattandosi di viabilità provinciale.


Pag. X


Questa amministrazione non può, pertanto, fornire i richiesti elementi informativi.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

COLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 31, comma 28, dellalegge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha trasformato la natura del canone di depurazione che non è considerato più un tributo, ma una tariffa;
ciò ha comportato che al canone di depurazione, a partire dal 1 gennaio 1999, va applicata l'aliquota IVA, come avviene per i corrispettivi correlati ad un servizio effettivamente reso;
la configurazione della fattispecie in oggetto, faceva sì che il canone di depurazione fosse dovuto anche in assenza della prestazione del servizio, e cioè in assenza del depuratore (articolo 14 legge n. 36 del 1994);
nonostante tale incontestabile innovazione normativa, i gestori del servizio per le forniture idriche, continuano a chiedere il pagamento del canone di depurazione, anche in assenza di un impianto centralizzato, inducendo molti contribuenti ad adire le vie legali;
si appalesa, pertanto, necessaria per sgombrare il campo da possibili equivoci, l'abrogazione del citato articolo 14 della legge n. 36 del 1994, ovvero la modifica dello stesso in conformità con quanto stabilito dall'articolo 31, comma 28, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;
nelle more che tale iniziativa legislativa, per altro non ancora assunta, si rende necessario esentare i cittadini di tutti i comuni sprovvisti di impianti centralizzati di depurazione dal pagamento del canone di depurazione -:
quali provvedimenti si intendano adottare per rimuovere la situazione di incomprensibile discriminazione di cui in premessa, sgravando migliaia di famiglie da un tributo non dovuto;
se, più specificatamente, non si intendano dare disposizioni ad hoc perché i gestori del servizio sospendano immediatamente la riscossione di detto contributo che comporta per l'utente una spesa di 550 lire (IVA compresa) per ogni metro quadrato di acqua misurato al contatore.
(4-02607)

Risposta. - Premessa la necessità di abrogare o modificare l'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo il quale il canone di depurazione sarebbe dovuto anche in assenza della prestazione del servizio, e cioè in assenza del depuratore, si chiede se nel frattempo non si ritenga opportuno esentare dal pagamento del canone di depurazione i cittadini di tutti i comuni sprovvisti di impianti centralizzati di depurazione.
La circostanza lamentata nella interrogazione può essere superata soltanto da un apposito intervento legislativo, in quanto attualmente, rispetto a quanto legislativamente previsto in passato, è la stessa legge (articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) che impone il pagamento del canone da parte di coloro che sono allacciati alla pubblica fognatura - condizione che costituisce pur sempre il presupposto per richiedere il canone - anche se non usufruiscono del servizio di depurazione, poiché manca oppure è inattivo il relativo impianto.
Inoltre, l'Amministrazione finanziaria ha già precisato (circolare n. 177 del 5 ottobre 2000) le modalità applicative della summenzionata legge n. 36 del 1994 e, al riguardo, ha chiarito che la ragione sottesa alla predetta disposizione normativa riposa nel fatto che i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione nonché alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
Va peraltro rilevato che la materia richiede un concerto di più ampio respiro,


Pag. XI

rispetto ad un intervento di carattere meramente tributario, come richiesto nella interrogazione, in quanto la problematica involge aspetti non di esclusiva competenza dell'amministrazione finanziaria, bensì oggetto di interesse di altre amministrazioni, come quella preposta alla tutela dell'ambiente, oltre che degli enti locali.
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

COSTA. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
la Direzione generale per le politiche agroalimentari - divisione X (carni) - gestisce i finanziamenti per l'allevamento e l'ingrasso di bestiame e attraverso norme nazionali viene disciplinato l'erogazione del contributo comunitario;
le modalità di erogazione sono determinate dal decreto del 22 gennaio 2001 recante disposizioni in materia di premi zootecnici che, per quanto riguarda le cosiddette superfici foraggere, non prevede (vedi articolo 16) che il bestiame relativamente al quale si ottiene il contributo debba, se non in percentuale irrisoria (0,2 UBA/HA) essere trasportato e permanere per almeno 60 giorni nella superficie a pascolo individuata dal relativo codice -:
se non ritenga che la disposizione citata provochi, da un lato, un ingiustificato arricchimento, attraverso una legittima, ma ingiustificata speculazione, e se, dall'altro, non faccia scatenare una corsa all'accaparramento dei terreni con una conseguente lievitazione del costo dell'affitto degli alpeggi in concomitanza e a danno dei veri alpeggiatori (si dà il caso che, a quanto risulta all'interrogante, sia divenuta pratica abituale quella di allevatori che ingrassano 1000 vitelloni ovvero vacche nutrici beneficiando mediamente, ogni anno, di 500 milioni per premi legati alla PAC trasferendo in montagna soltanto 100 capi e cioè la cifra corrispondente allo 0,2 UBA/HA) -:
quali iniziative si intendano adottare per evitare simili situazioni del tutto ingiustificate.
(4-01662)

Risposta. - In riferimento alle preoccupazioni evidenziate nell'interrogazione cui si risponde, si evidenzia che, al fine di evitare le speculazioni denunciate nell'atto in questione, l'amministrazione, con decreto ministeriale del 27 febbraio 2001 ha rettificato l'articolo 16 del decreto ministeriale del 22 gennaio 2001.
Nell'intento di salvaguardare la pratica dell'alpeggio, infatti, è stato previsto che «le superfici a pascolo ubicate in zone altimetriche superiori a 1.000 m.s.l.m. non vengono considerate nel relativo calcolo per la determinazione delle unità bovino adulto (UBA) necessarie per l'ottenimento dei premi comunitari salvo che il produttore utilizzi con modalità di conduzione tradizionali tali zone per il periodo dell'alpeggio».
Inoltre, con nota del 6 aprile 2001, indirizzata all'AGEA, agli assessorati regionali all'agricoltura ed alle Organizzazioni professionali, il ministero ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla definizione di «conduzione tradizionale».
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

FOLENA. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
è ormai nota la grave crisi che coinvolge il settore agricolo e zootecnico pugliese alla luce di una perdurante siccità che investe l'intera regione;
la crisi idrica ha comportato l'aumento a dismisura dei prezzi del foraggio e delle materie prime incidendo negativamente sulle capacità competitive del settore agricolo e zootecnico e sulle prospettive di crescita dei singoli produttori agricoli e allevatori;
tra le zone maggiormente investite dalla siccità vi sono la Capitanata e più in


Pag. XII

generale la provincia di Foggia i cui prodotti agricoli e zootecnici sono rinomati e richiesti in tutto il mondo;
la regione Puglia con la deliberazione di G.R. n. 1409 del 17 ottobre 2001 ha richiesto l'emanazione da parte del Ministro delle politiche agricole del decreto di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche in provincia di Foggia -:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se il Ministro delle politiche agricole intenda emanare in tempi celeri il decreto sovra indicato, al fine di riconoscere l'eccezionalità della situazione descritta.
(4-02385)

Risposta. - In riferimento alla siccità che nel 2001 ha colpito, tra l'altro, i territori agricoli della provincia di Foggia il ministero, sulla base delle proposte documentate della regione Puglia, ha emesso i seguenti decreti di declaratoria:
decreto del 10 settembre 2001, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2001;
decreto integrativo del 4 dicembre 2001, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2001;
decreto integrativo del 15 febbraio 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2002;
decreto del 4 febbraio 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2002;

A favore delle aziende agricole dove, a seguito di verifica da parte degli organi competenti, risulti un incidenza del danno non inferiore al 35 per cento sulla produzione lorda vendibile possono essere concesse le seguenti provvidenze:
a) erogazione di contributi e di prestiti quinquennali per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita della produzione;
b) erogazione di prestiti quinquennali di esercizio per le necessità di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e per il consolidamento della passività;
c) proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso.

Nell'ambito del territorio danneggiato, inoltre, sono previsti interventi a favore delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori che abbiano subito danni economici di particolare gravità per i ridotti conferimenti dei prodotti da parte dei Soci o per la minore attività di commercializzazione.
Infine, per consentire all'imprenditore di rimuovere con immediatezza i danni e favorire la rapida ripresa produttiva ed economica della propria azienda, è previsto anche l'erogazione del credito di soccorso prima dell'istruttoria regionale che si svolgerà nei dodici mesi successivi per la definizione del concorso pubblico negli interessi.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

FRAGALÀ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
si è appreso da organi di stampa dell'esistenza, presso il primo reparto del Comando generale della Guardia di finanza del settore «c.r.p. - cartelle riservate personali», contenenti informazioni extra corriculari raccolte su appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate;
l'esistenza di questo stesso archivio sarebbe stata sempre negata e comunque avvolta dal più rigido criterio di segretezza;
la raccolta delle suddette informazioni, non verrebbe «filtrata» da nessuna


Pag. XIII

verifica preventiva ma, semplicemente inserita nelle cartelle riservate personali -:
se risulti l'esistenza del suddetto archivio e, qualora la stessa fosse confermata, se non si ritenga di estrema gravità la raccolta indiscriminata di informazioni non verificate sottoposte per lo più a vincoli di segretezza;
quali iniziative intendano intraprendere i Ministri competenti nei confronti dei responsabili di simili archivi, al fine di restituire finalmente trasparenza e chiarezza al sistema degli archivi costituiti negli anni nel nostro paese.
(4-02084)

Risposta. - Al riguardo, il comando generale della Guardia di finanza ha riferito che l'unico archivio esistente presso i suoi uffici è quello formato da apposite cartelle, intestate a ciascun nominativo, nelle quali vengono conservate, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, tutte le trattazioni che attengono allo sviluppo di carriera dei soli ufficiali del Corpo e, comunque, rilevanti per la gestione di detto personale.
Peraltro, i dati personali ivi contenuti sono «trattati» dall'amministrazione secondo le modalità di legge e vengono custoditi con la dovuta cura.
Ciò allo scopo di limitare il numero dei soggetti che possano venirne a conoscenza, riducendo quindi al minimo il rischio di divulgazione, di evitare rischi di perdita o distruzione, anche accidentale, e di impedire accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.
Occorre inoltre assicurare che i documenti amministrativi contenuti in dette cartelle personali sono accessibili soltanto da parte dell'interessato o di terzi che ne abbiano diritto a norma di legge.
Infine, il predetto comando generale ha precisato che l'esistenza di detti fascicoli, il cui contenuto è stabilito dall'articolo 19 della circolare 2 dicembre 1960 (n. 132000), non è coperta da alcun riserbo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

INTINI e VILLETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
la tragedia delle Twin Towers ha imposto una svolta nella lotta al terrorismo, che è diventato il più importante impegno nella agenda internazionale per tutti i Paesi;
la lotta al terrorismo su scala internazionale, a cominciare dall'intervento in Afghanistan, cui hanno dato il primo fondamentale impulso gli Stati Uniti, corrisponde a una necessità inderogabile per garantire la convivenza pacifica;
l'Italia deve continuare a dare ed accrescere il proprio contributo politico, diplomatico e militare al fine di sconfiggere definitivamente il terrorismo;
la lotta al terrorismo comporta diversi livelli di intervento politico e diplomatico, ma anche regole nella condotta delle operazioni militari e livelli giudiziari ove accertare le responsabilità e punire i colpevoli -:
se corrisponda al vero la notizia, riportata da diverse fonti giornalistiche italiane e internazionali che può essere sintetizzata in quanto ha riportato Le Monde, secondo cui la CIA avrebbe sostenuto la seguente argomentazione: «Bisogna uccidere i combattenti di Al Qaeda rinserrati a Tora Bora e bisogna ucciderli subito: non accetteremo che depongano le armi»;
se, qualora ciò corrisponda al vero, sia ammissibile che in un conflitto come quello in Afghanistan, assimilabile a una vera e propria guerra, non si debbano applicare le convenzioni di guerra, secondo le quali non possono essere passati per le armi o sottoposti a tortura coloro che si arrendono e sono fatti prigionieri;
se il Governo italiano intenda attivarsi per la costituzione di un tribunale internazionale che giudichi i crimini terroristici, come si è fatto nel caso della ex Jugoslavia, almeno per quanto riguarda i reati che non possono essere ricondotti


Pag. XIV

alla tragedia delle Twin Towers e al territorio degli Stati Uniti;
se il Governo italiano si vorrà far promotore nei colloqui con i nostri alleati affinché siano trattate queste fondamentali questioni, dal momento che la lotta al terrorismo è più forte se condotta attraverso il rispetto degli elementari principi che devono regolare la convivenza umana.
(4-01704)

Risposta. - L'Italia non è, in linea di principio, favorevole al proliferare di organi giudiziari internazionali istituiti post factum, anche in considerazione delle attuali gravi difficoltà nella creazione di uno speciale tribunale, sotto l'egida delle Nazioni Unite, chiamato a giudicare sui crimini commessi in Cambogia.
Le iniziative del Governo italiano sul tema del terrorismo riguardano vari ambiti. In particolare, nel G8 si è costituito un apposito gruppo di esperti - tra cui anche magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine - denominato gruppo di Roma, creato nel 1996 come esercizio parallelo al gruppo di Lione (gruppo contro la criminalità organizzata). L'attività svolta da tali gruppi, che si riuniscono anche in sessione congiunta, è stata caratterizzata da un notevole successo, assicurando in particolare un migliore coordinamento e scambio di informazioni e la predisposizione di misure concrete in materia. Si tratta di funzioni che hanno ricevuto uno specifico impulso dalla Presidenza italiana del G8, nel corso del 2001, ulteriormente intensificato dopo i tragici eventi dell'11 settembre.
Va ricordata, inoltre, l'adozione del piano d'azione in 25 punti contro il terrorismo (Firenze, novembre 2001), che prevede una strategia di lotta al fenomeno terroristico in una prospettiva di breve, medio e lungo periodo, sui cui seguiti operativi si sta concentrando l'attuale Presidenza canadese del G8. Il piano, oltre ad azioni coordinate in tema di misure di prevenzione e contrasto (soprattutto nel settore dell'aviazione civile), assicura un'attenzione particolare: al raccordo con gli organismi competenti delle Nazioni Unite; all'esigenza di favorire la firma, ratifica ed applicazione legislativa degli strumenti convenzionali internazionali in materia (le 12 convenzioni ONU contro il terrorismo), sia da parte dei paesi del G8 che dei paesi terzi; alla necessità di dare impulso al negoziato per l'adozione del progetto di convenzione globale contro il terrorismo nucleare; al problema delle fonti di finanziamento del terrorismo (sul tema si è appena tenuta una riunione
ad hoc del gruppo di Roma, Ottawa, 22-23 gennaio 2002) e dei legami con le attività di narco-traffico internazionale.
Si sottolinea che le misure di contrasto previste dal piano saranno accompagnate, in prospettiva di medio e lungo termine, da forme di cooperazione giudiziaria, particolarmente nel campo dell'estradizione e della confisca di beni di provenienza illecita. La cooperazione giudiziaria viene seguita da appositi sotto-gruppi di esperti nell'ambito di concertazione e discussione dei gruppi di lavoro menzionati.
Da ultimo, ad Ottawa il 18-20 febbraio 2002 si è svolta una riunione congiunta dei gruppi di Lione e di Roma.
In ambito Nazioni Unite appare auspicabile la puntuale e sollecita esecuzione ed applicazione delle diverse convenzioni internazionali vertenti sulla lotta al terrorismo. Le medesime pongono a disposizione degli stati, di esse parti, tutta una gamma di misure preventive e repressive di grande ausilio nel perseguimento degli obiettivi prefissati.
Alla luce di ciò, l'impegno del nostro paese potrebbe altresì concretizzarsi nella rapida ratifica delle ultime due, in ordine di tempo:
la «
International Convention for the Suppression of terrorist Bombings», firmata a New York il 12 gennaio 1998;
la «
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism», firmata a New York il 10 gennaio 2000.

In conclusione, le iniziative descritte e quelle indicate come auspicabili rappresentano percorsi più agevolmente percorribili sul tema della lotta al terrorismo rispetto


Pag. XV

alla creazione ex novo di una corte internazionale ad hoc.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

LA GRUA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'organico dei magistrati del tribunale di Ragusa, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del giudice unico, è stato ridotto da 15 a 14;
l'ufficio giudiziario anzidetto va avanti grazie al costante impegno ed al senso di responsabilità dei giudici che, negli ultimi tempi, sono stati gravati di carichi di lavoro insostenibili;
i vuoti che l'organico del tribunale presenta, particolarmente in questa fase, derivano dal collocamento a riposo del presidente dottor Giuseppe Cordaro ed in aspettativa di due giudici per motivi di salute e per gravidanza;
questo stato di cose ha provocato un incremento del lavoro per ogni singolo magistrato, andando ad aggravare una situazione già di per sé difficile;
si profilano imminenti trasferimenti di magistrati -:
se non ritenga opportuno che siano adottati con urgenza provvedimenti che evitino che il tribunale di Ragusa resti privo di magistrati in caso di preannunciati, contemporanei o ravvicinati, trasferimenti di alcuni giudici;
se non ritenga indispensabile riportare a 15 il numero di magistrati dell'organico del tribunale di Ragusa.
(4-00230)

Risposta. - La pianta organica del personale di magistratura del tribunale di Ragusa consta di complessivi quattordici posti.
In relazione alla lamentata riduzione da quindici a quattordici unità della stessa, occorre precisare che prima dell'entrata in vigore della legge sul giudice unico, la pretura era caratterizzata da un organico di sei unità ed il tribunale da un organico di nove unità.
L'articolo 38 del decreto legislativo n. 51/1998 recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado», ha devoluto alle corti d'appello la competenza a trattare gli appelli in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria.
Si è quindi reso necessario, per gli uffici di corte d'appello di maggiori dimensioni, assegnare specifiche risorse organiche, idonee a consentire l'istituzione di sezioni specializzate in materia.
Per quanto attiene al tribunale di Ragusa, va rilevato che l'ufficio risultava compreso in un distretto il cui capoluogo si colloca fra le sedi di maggiori dimensioni in Italia.
Pertanto, si è ritenuto opportuno procedere all'ampliamento della pianta organica della corte d'appello in ragione di complessive tre unità, una delle quali reperita dal tribunale di Ragusa, al fine di consentire l'istituzione di una sezione specializzata nella trattazione delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria.
Le risorse necessarie sono state, quindi, recuperate proprio dagli uffici per i quali la medesima disposizione normativa aveva determinato una corrispondente riduzione del carico di lavoro.
Per i motivi sopra evidenziati si è quindi stabilito che la dotazione organica del tribunale di Ragusa, quale risultante dall'unificazione sopra indicata a seguito dell'entrata in vigore della riforma del giudice unico di primo grado, potesse essere congruamente determinata in quattordici unità.
In linea generale si fa presente che le variazioni delle piante organiche dei magistrati devono essere realizzate con decreto ministeriale, previa acquisizione del parere del consiglio superiore della magistratura.
Tale parere è necessario ma non vincolante, cioè non impegna l'Amministrazione ad assumere determinazioni ad esso conformi.
L'ampliamento di 1000 unità del ruolo organico del personale di magistratura operato


Pag. XVI

con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, all'esito della definizione dei criteri e parametri oggettivi, cui attenersi nella ripartizione delle unità recate in aumento, previsti dalla medesima legge, consentirà di procedere ad incrementi delle piante organiche dei singoli uffici giudiziari nella misura di complessivi 546 posti.
Tali posti, di cui 300 destinati al settore lavoro, dovranno essere ripartiti con la procedura innanzi descritta (decreto ministeriale previa acquisizione del parere del Consiglio superiore della magistratura) prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi per uditore giudiziario banditi in attuazione dell'articolo 18 della citata legge 48 del 2001; nell'ambito della predetta ripartizione potranno essere opportunamente valutate le esigenze del tribunale di Ragusa.
Per quanto concerne la situazione del personale di magistratura in servizio presso il citato tribunale, si fa presente che con telex del 21 febbraio 2002, sono stati pubblicati i 4 posti di giudice vacanti; tre dei quali già disponibili e l'ultimo resosi vacante a seguito del trasferimento disposto con provvedimento del 27 febbraio 2002 al tribunale di Latina di un altro magistrato.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

LOSURDO. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
i servizi tecnici della Commissione europea con la motivazione-pretesto di voler procedere ad una armonizzazione delle aliquote di accise sulle bevande alcoliche hanno proposto la introduzione di una aliquota minima di accisa sul vino di euro 0,14 al litro (circa lire 270);
tale misura va indubbiamente a penalizzare il consumo del vino che sta lievitando in maniera impensabile anche tra le giovani generazioni e che denota un rinnovato interesse verso tale bevanda fondato su motivi culturali, ambientali e territoriali;
fra gli esperti del settore viene esternato il sospetto, invero fondato, che tale misura penalizzante dei consumi di vino voglia altresì agevolare il consumo della birra e di altre bevande;
le prime reazioni a tale iniziativa della Commissione europea sono state estremamente negative e fra di esse si è contraddistinta la dichiarazione estremamente critica sulla misura del Ministro delle politiche agricole Alemanno -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare in sede comunitaria al fine di evitare l'aggravamento della crisi del settore che sarebbe estremamente pregiudizievole per tutto il comparto vitivinicolo.
(4-02293)

Risposta. - Premesso che l'argomento oggetto dell'interrogazione investe la primaria competenza del ministero dell'economia e delle finanze, si fa presente che, in data 22 febbraio 2002, avuta notizia delle intenzioni (perché, al momento, soltanto di intenzioni si tratta) della Commissione europea di introdurre un'aliquota minima di 13,92 euro per ettolitro sul vino, a partire dal 1o gennaio 2003, ho interessato della questione il Governo.
Quest'ultimo è consapevole che l'introduzione di un'accisa sul vino, anche minima, comporterebbe un effetto negativo su un comparto strategico del mercato agroalimentare qual'è quello vitivinicolo.
Perciò, l'esecutivo è impegnato a seguire l'operato degli organi comunitari sin dalla fase formativa di queste delicate decisioni ed a valutare, altresì, con appositi studi, l'impatto delle misure sui mercati.
Naturalmente, il problema è delicato e presenta aspetti di natura economica e sociale.
Il ministero delle politiche agricole e forestali, comunque, contrasterà eventuali soluzioni intese ad aumentare la sola tassazione sul vino che maturassero a livello comunitario.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.


Pag. XVII

MANCINI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i lavori di ammodernamento dell'A3 con l'allargamento delle due carreggiate prevedono l'abbattimento dei vecchi cavalcavia e la sostituzione con altri nuovi;
nel tratto di autostrada ricadente nel comune di Montalto Uffugo sono stati realizzati tre nuovi cavalcavia ubicati in località Scalo, in località Sant'Antonello e in località Taverna;
la realizzazione dei suddetti cavalcavia determina una indubbia pericolosità per gli utenti che li percorrono a causa sia del forte dislivello (località Scalo) sia per la presenza di curve a gomito nelle direttrici di entrata e di uscita (località Sant'Antonello e Taverna) -:
se e quali iniziative intenda adottare per sollecitare i progettisti dell'Anas a ideare e realizzare in tempi rapidi delle vie di accesso più sicure che eliminino fin da subito i gravi pericoli per gli utenti.
(4-01625)

Risposta. - L'ente nazionale per le strade ha riferito che il progetto dei lavori di adeguamento alle norme CNR/BO tipo 1/A del tracciato autostradale in argomento, mediante la realizzazione della corsia di emergenza (tronco 2 - tratto 5 - lotti 2o e 3o, km 234+700 - km 244+700 e km 244+700 - km 253+700), comprende anche cavalcavia presso le località scalo, S. Antonello e Taverna del comune di Montalto Uffugo.
Sul progetto, quest'ultimo comune, con delibera 238 del 17 giugno 1997, aveva espresso parere favorevole con prescrizioni, che tuttavia non riguardavano i cavalcavia previsti nello stesso. Peraltro, nell'ambito della conferenza di servizi tenutasi il 24 giugno 1997 presso l'ex ministero dei lavori pubblici, le amministrazioni convocate si erano espresse favorevolmente.
I cavalcavia menzionati nell'atto ispettivo sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche relative a quello in località S. Antonello che si sta, peraltro, realizzando, in parziale affiancamento al preesistente in due fasi così distinte:
a) costruzione di metà del nuovo impalcato a filo con l'impalcato esistente, per deviare a senso unico alternato il traffico da e per S. Antonello;
b) demolizione del vecchio cavalcavia e costruzione dell'altra metà del nuovo impalcato.

La realizzazione dell'opera in due fasi distinte consente di evitare l'isolamento di una vasta zona del territorio comunale. Allo stato attuale è stata realizzata la prima metà del nuovo impalcato ed è stata avviata la deviazione del traffico sulla nuova opera per poter procedere al completamento dei lavori.
I restanti cavalcavia - Scalo e Taverna - sono stati realizzati come da progetto.
Per quanto riguarda la pendenza del cavalcavia in località Scalo, l'Ente stradale precisa che la soluzione progettuale adottata, peraltro rispondente a norma, si è resa indispensabile per la presenza di vincoli (accessi, viabilità trasversale, recinzioni private) che non hanno consentito il prolungamento della rampa.
Il cavalcavia, ubicato sulla strada statale 559, che sottopassa l'autostrada A3 in località Taverna (Montalto Uffugo), è stato realizzato in affiancamento al vecchio per poter Contenere al minimo i disagi per l'utenza, trattandosi di strada con elevato traffico giornaliero. Ciò ha reso necessaria l'introduzione di due nuove curve di raccordo, a valle e a monte della A3, peraltro indicate ed adeguate alle condizioni locali di viabilità e traffico.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MARRAS. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la disciplina prevista dai Concorsi per Dottorato di Ricerca non prevede univocamente, a livello nazionale, di considerare


Pag. XVIII

e valutare oggettivamente i curricula dei partecipanti;
l'età media dei concorrenti ai concorsi universitari è generalmente aumentata, rispetto agli anni scorsi;
stante l'età media dei concorrenti, è usuale la presenza di candidati i cui curricula siano ben superiori rispetto alle condizioni minime generalmente richieste per partecipare;
una maggiore attenzione ai titoli e alla bibliografia dei partecipanti ai Concorsi risponderebbe a più intelligenti ed equi criteri di selezione;
le prove concorsuali - tema scritto e colloquio orale sul Progetto di ricerca proposto alla Commissione giudicante - non paiono di per sé sufficienti a garantire la migliore scelta possibile;
specie nelle discipline umanistiche, il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca rappresenta l'anello di passaggio fondamentale, o addirittura unico, per l'avviamento di nuovi talenti alla ricerca scientifica ed universitaria;
l'investimento in energie e risorse economiche (tre anni di studio, di formazione metodologica, d'approfondimento delle conoscenze linguistiche e di ricerca specialistica, con eventuali periodi di soggiorno all'estero, opportunamente retribuiti) richiederebbe la massima attenzione rispetto alla formazione già maturata da coloro che partecipano alla selezione -:
se non ritiene urgente intervenire perché - nel rispetto dell'autonomia universitaria - si valutino, con oggettiva trasparenza e a norma di regolamento, la formazione post lauream, i titoli e la bibliografia dei partecipanti ai Concorsi suddetti, a vantaggio della qualità complessiva delle nuove generazioni di studiosi da avviare alla ricerca strutturata in ambito universitario.
(4-01247)

Risposta. - La legge 3 luglio 1998 n. 210, articolo 4 e il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 attuativo della citata legge hanno demandato alle singole università l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca sulla base dei criteri generali e dei requisiti di idoneità delle sedi previsti nel decreto ministeriale n. 224 del 1999.
Le università con proprio regolamento disciplinano sia l'istituzione dei corsi di dottorati di ricerca sia le relative modalità operative.
Per quanto riguarda la prova di ammissione l'articolo 5 comma 2 del decreto ministeriale n. 224 del 1999 sottolinea la necessità che le prove stesse siano tali da consentire un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
Gli organi accademici sono gli unici responsabili per disciplinare, con normativa idonea ad accertare la preparazione dei candidati, le modalità di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, corsi che, come richiamato dall'articolo 4 della legge n. 210 del 1998 «...forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione».
Il bando di concorso per l'ammissione a ciascun corso di dottorato riporta le prove che i candidati devono sostenere per l'ammissione al corso stesso. Un'apposita commissione, nominata dal rettore, sentito il collegio dei docenti, procede alla valutazione comparativa dei candidati; l'articolo 5, comma 4 del più volte citato decreto ministeriale 224 del 1999 delinea le modalità generali per la Costituzione di dette Commissioni.
Pur nel rispetto dell'autonomia universitaria sarà cura di questo Ministero porre in essere opportuni contatti con le istituzioni interessate (Università e C.R.U.I) per definire un sistema omogeneo di selezione dei candidati da adottarsi da tutti gli Atenei.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Letizia Moratti.

MESSA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'Ufficio postale di Bagni di Tivoli è chiuso per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione;


Pag. XIX


il protrarsi dei lavori determina una situazione di particolare disagio in una realtà che conta oltre novemila residenti -:
se non ritenga, al fine di consentire agli utenti di Bagni di Tivoli di usufruire del servizio postale, opportuno rappresentare alle Poste italiane s.p.a. l'esigenza di una sollecita conclusione dei lavori al fine di una pronta riapertura dell'ufficio.
(4-01884)

Risposta. - Al riguardo non può che confermarsi quanto comunicato con la nota prot. GM/130096/4-1662/int/bp del 25 marzo 2002 - con la quale è stata fornita la risposta ad un analogo atto di sindacato ispettivo parlamentare presentato dal medesimo interrogante.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

MIGLIORI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
a norma delle vigenti disposizioni legislative, ed in particolare la legge n. 4 del 14 gennaio 1999 e il decreto ministeriale del 21 maggio 1998, n. 242, inerenti il settore universitario e la ricerca scientifica circa criteri e procedura per il conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato, le facoltà universitarie procedono a bandi di «insegnamento scoperti» a fini di supplenza;
il moltiplicarsi di tali bandi denota l'eseguità dei corpi docenti;
in molti casi tali bandi contengono la frase: «all'atto della presente pubblicazione non assume impegno alcuno circa l'entità e la congruità della eventuale retribuzione»;
trattasi evidentemente a giudizio dell'interrogante di ingiustificabile ed umiliante sottovalutazione sfruttatrice del ruolo e del lavoro di molti «cultori della materia» impegnati in un ruolo essenziale per il buon funzionamento dei nostri Atenei -:
se non si reputi opportuno, pur nell'ambito delle autonome decisioni dei singoli Atenei, adottare le adeguate iniziative anche di carattere normativo affinché siano specificati criteri e procedure che non siano potenzialmente lesivi della dignità di molti insegnanti.
(4-00887)

Risposta. - Si risponde all'atto di sindacato ispettivo con il quale si sollecitano, per il settore universitario, iniziative anche di carattere normativo per definire i criteri e la procedura per il conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato.
Al riguardo, si deve fare presente che non è chiaro quale dovrebbe essere l'argomento oggetto dell'iniziativa legislativa considerato che i contratti cui fa riferimento l'interrogante «sono contratti di diritto privato» e sono pertanto le parti che ne convengono un contenuto, non vi è obbligo di adesione e qualora vi siano inadempienze è il codice civile che ne stabilisce i casi di risoluzione.
Ogni università ha deliberato un proprio regolamento per la disciplina in materia contrattuale. L'entità della retribuzione dipende dai fondi di cui dispone l'Università alla luce dell'ordine di priorità stabilito nella programmazione predisposta dall'Ateneo.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Letizia Moratti.

MOLINARI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la decisione di razionalizzare le spese intrapresa dal Governo ha determinato, come denunciato dalle organizzazioni sindacali di categoria, la riduzione di 25 miliardi per il corpo dei vigili del fuoco;
questa decisione penalizza lo svolgimento del loro indispensabile e fondamentale lavoro e determina una paralisi del


Pag. XX

l'attività a causa dell'impossibilità di acquistare carburante e di effettuare, addirittura, riparazioni sui mezzi di servizio con la gravissima conseguenza di paralizzare del tuffo l'attività del Corpo;
la riduzione di risorse contrasta nettamente con la legge approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura finalizzata, invece, al potenziamento, in termini di mezzi e di uomini, del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
è aperto tuttora il confronto con le organizzazioni sindacali per l'ingresso dei vigili del fuoco nel «Comparto Sicurezza» finalizzato all'adeguamento normativo ed economico degli stessi a quelli attribuiti alle forze di Polizia con la recente riforma -:
quali misure intenda adottare il ministro per evitare il taglio delle risorse destinate al corpo nazionale dei vigili del fuoco che altrimenti determinerebbe gravi disfunzioni a discapito della sicurezza del Paese e quali iniziative intenda intraprendere per concludere la vertenza sul loro riconoscimento all'interno del «Comparto Sicurezza».
(4-00789)

Risposta. - La riduzione delle risorse destinate al corpo nazionale dei vigili del fuoco evidenziata dall'interrogante, si riferisce agli interventi già posti in essere dalla precedente manovra finanziaria e mirati al contenimento delle spese classificate quali «consumi intermedi» e che si riferiscono al funzionamento delle infrastrutture e dei mezzi attraverso cui le amministrazioni rendono i loro servizi alla collettività.
Dall'esame delle manovre finanziarie d'assestamento e di previsione per l'esercizio 2002 si evince che, a fronte di maggiori risorse destinate al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio 2000-2001 e dalla legge 21 marzo 2001, n. 75, recante: «Potenziamento degli organici nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per incrementi pari a circa 80 miliardi di lire per l'anno 2001, pari a 41.316.500,00 Euro e L. 46 miliardi circa per l'anno 2002, pari a 23.757.000,00 Euro) si registra, parallelamente, per le rimanenti risorse di parte corrente - escluse, quindi, le somme per investimenti (L. 22 miliardi per il 2001, pari a 11.362.000,00 Euro e L. 32 miliardi circa per il 2002, pari a 16.526.600,00 Euro) - una notevole riduzione.
La decurtazione ha interessato, come accennato, gli stanziamenti dei capitoli di spesa per l'acquisto di materiale di consumo (carburanti, schiumogeni, materiale tecnico, di casermaggio e d'ufficio) per l'acquisto di servizi, in particolare quelli di manutenzione ordinaria (dei mezzi, del materiale tecnico e delle sedi di servizio), per il pagamento delle varie utenze nonché, infine, per i canoni di locazione.
Va comunque sottolineato che, per far fronte alle esigenze correlate al finanziamento degli oneri di gestione e manutenzione dei mezzi operativi e del materiale tecnico, è stata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, l'assegnazione - per l'esercizio corrente - della somma di 6 miliardi di lire da prelevarsi dal Fondo di riserva per le spese impreviste.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

NICOTRA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 288/99 prevede la chiamata in servizio degli idonei del concorso a 984 posti di coadiutore indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1995 dal ministero interno;
la validità della graduatoria del precitato concorso è stata prorogata a tutto il 31 dicembre 2002 -:
in relazione alla disposizione contenuta nella legge finanziaria 2002 che blocca tutte le assunzioni, se non sia il caso di applicare la deroga consentita per le esigenze e il miglioramento del servizio «giustizia» onde attingere dagli idonei del citato concorso un congruo numero di unità impiegatizie per fare fronte alle esigenze degli uffici giudiziari.
(4-01813)


Pag. XXI

Risposta. - Si rappresenta che la soluzione prospettata dall'interrogante appare di difficile applicazione pratica, posto che i titoli e l'oggetto della prova selettiva concorsuale indetta dal ministero dell'interno per la qualifica di coadiutore non prevedeva le specificità richieste per la immissione nel ruolo amministrativo del personale addetto agli uffici giudiziari, sì che la mobilità tra le amministrazioni difficilmente potrebbe iscriversi nella deroga prevista dalla legge finanziaria per le assunzioni nel settore dell'amministrazione della giustizia.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

PEZZELLA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
sul tratto di strada, che da Casoria conduce alla tangenziale e all'autostrada, lo scorso lunedì 2 luglio (come riportato dal quotidiano Il Roma nell'edizione del 3 luglio 2001), una grossa nube di fumo ha invaso la strada, spaventando gli automobilisti, e creando momenti di panico alla circolazione;
la coltre di fumo si è sprigionata in seguito allo svilupparsi di un incendio, su di un'area molto vasta interamente ricoperta di sterpi e d'erbacce;
le fiamme sono arrivate a lambire un cavalcavia nella zona d'Arpino, frazione di Casoria particolarmente popolosa, e letteralmente invasa dal fumo, che ha reso l'aria irrespirabile per parecchie ore, determinando malesseri e agitazione per gli abitanti;
l'incendio, secondo quanto rilevato dai vigili del fuoco del comando centrale di Napoli, è scaturito in seguito ad una fatalità, non accertabile, ma ha assunto una portata più vasta per la presenza di grosse quantità di rifiuti e di sterpi sulla zona cui si sono aggiunti l'alta temperatura e il vento forte;
tenuto conto che il tratto di strada, scenario dell'incendio, è uno tra i più trafficati della zona;
la presenza di sterpi ed erbacce, espressione di un'incuria che si protrae da parecchi anni, rappresenta un pericolo «evidente» -:
quali iniziative i signori ministri intendano intraprendere, per evitare il verificarsi di questi episodi, al fine di garantire l'incolumità di quanti vivono nelle zone limitrofe, e percorrono quotidianamente queste strade.
(4-00233)

Risposta. - Nel novembre del 2000, il Parlamento ha approvato la legge quadro in materia di incendi boschivi - la n. 353 - che ha confermato la ripartizione di competenze tra lo stato e le regioni, definendo le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi.
In particolare spetta allo Stato e di conseguenza al dipartimento della protezione civile - attraverso il proprio centro operativo aereo unificato (COAU) - la gestione degli interventi della flotta aerea anticendio dello Stato ed il coordinamento dei mezzi aerei messi a disposizione dalle regioni; queste ultime sono, invece, responsabili di tutta l'attività di previsione, prevenzione e degli interventi di spegnimento degli incendi in operazioni di terra, che possono realizzare anche avvalendosi, attraverso accordi di programma, del corpo forestale dello Stato e dei Vigili del fuoco.
Ciò premesso occorre precisare che l'evento citato nel documento parlamentare, non ha assunto proporzioni tanto estese ed intense da indurre la regione Campania - tramite il suo centro operativo regionale - a richiedere l'intervento del dipartimento della protezione civile. Esso, tuttavia rientra nella categoria degli incendi boschivi individuata dalla predetta legge n. 353, in quanto si è sviluppato con le modalità previste dall'articolo 2 della legge stessa. Le relative attività di contrasto, pertanto, spettavano alle regioni e dovevano attuarsi tramite una serie di misure inserite nel piano regionale per la programmazione


Pag. XXII

delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
In particolare, il piano dovrebbe prevedere operazioni silvicolturali di pulizia e di manutenzione del bosco, da realizzarsi attraverso interventi operati anche «in vece» di un proprietario inadempiente, soprattutto nelle aree soggette a maggior rischio.
La legge quadro, inoltre fornisce alle regioni la facoltà di concedere, ai proprietari di aree boschive, contributi per avviare lavori di pulizia e di manutenzione selvicolturale potenziando così la prevenzione degli incendi.
Tuttavia, per evitare il ripetersi di situazioni gravi, quali l'incendio scoppiato nella frazione di Casoria, sarebbe opportuno che le regioni sollecitassero le amministrazioni locali a realizzare interventi di manutenzione e di ripulitura dei soprassuoli, soprattutto in prossimità di insediamenti abitativi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

PISICCHIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
opera nell'ambito del Ministero dell'università il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario le cui funzioni non sono del tutto definite così come non sono note le indennità e le eventuali retribuzioni e rimborsi corrisposti ai componenti e al personale dipendente, il numero stesso degli appartenenti a quest'ultima categoria e il modo di reclutamento di tale personale, se all'interno o all'esterno dello stesso ministero -:
se il ministro sia nelle condizioni di rendere nota l'incidenza dei costi del citato comitato nel bilancio del ministero e se non li valuti tali da non giustificare l'esistenza dell'organismo e la sua utilità.
(4-00812)

Risposta. - Le funzioni del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario sono puntualmente definite dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che richiama peraltro, i compiti affidati al preesistente osservatorio e resi operativi dai decreti ministeriali 4 aprile 2000 n. 178 e 179.
Tra i principali compiti ad esso affidati rientrano pertanto la fissazione dei criteri generali per la valutazione delle attività degli atenei; la promozione di iniziative di sperimentazione, applicazione e diffusione delle metodologie e pratiche valutative; la predisposizione del programma annuale di valutazione delle università o di singole strutture didattiche esterne, sulla base di
standards riconosciuti a livello internazionale; ulteriori attività consultive, istruttorie, di definizione di standards di valutazione, su specifica richiesta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
Il predetto organismo si compone di nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, i cui compensi, parimenti a quelli degli esperti di cui il comitato stesso si avvale (nei limiti della disponibilità degli appositi stanziamenti di bilancio), sono stabiliti, in virtù della legge n. 662 del 1996 con i decreti ministeriali, rispettivamente, del 2 gennaio 1997 e del 7 agosto 2000.
Al riguardo, va evidenziato che il bilancio di questo dicastero prevede un apposito capitolo (n. 1218) per il funzionamento del comitato, la cui consistenza, per l'anno 2001 è stata fissata nella misura di L. 3.039.300.000 (pari ad euro 1.569.667).
Si fa presente infine che è disponibile uno specifico sito web (htpp://www.miur.it/valutazione comitato), nel quale si forniscono, per esigenza di pubblicità e trasparenza, tutte le notizie relative all'attività dell'organismo nazionale di valutazione in termini di documenti prodotti, ricerche e studi realizzati, iniziative eventualmente condotte con altri organismi nazionali ed internazionali; sul sito in questione è inoltre possibile reperire e consultare la normativa di riferimento.
In relazione alle indicazioni sopra riportate è evidente che al comitato di cui trattasi è affidato il controllo e il raccordo delle varie componenti del sistema nazionale


Pag. XXIII

universitario e che la funzione di vigilanza che il ministero esercita si fonda in modo essenziale sull'attività di tale organo.
Per la complessità e la rilevanza dei compiti affidatogli, esso deve valersi della professionalità e dell'esperienza di esperti particolarmente qualificati, la cui capacità deve essere adeguatamente remunerata analogamente a quanto accade in ogni altro settore del mondo del lavoro.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Letizia Moratti.

RAISI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la signora Oxana Klimovets, 27 anni, di Gomel (Bielorussia) svolge ogni anno la funzione di accompagnatrice del gruppo di bambini ospiti presso l'associazione «Granarolo & Castenaso per Chernobyl», associazione che ospita ogni anno bambini provenienti dalle zone contaminate dalla centrale di Chernobyl»;
successivamente la stessa aveva manifestato il desiderio di passare il testimone a sua sorella sognando di potersi inserire in Italia, in Emilia, nella ricca ed accogliente Bologna;
la signora Oxana Klimovets è laureata, parla correntemente l'italiano, ed ha intorno 20 famiglie pronte a prendersi cura di lei. Nel settembre 2001, finito il soggiorno estivo coi bambini, la signora Oxana Klimovets ritorna in Bielorussia munita della richiesta nominativa fatta al comune di Granarolo da parte del cittadino italiano Enzo Gilli dell'associazione «Granarolo & Castenaso per Chernobyl» per richiesta visto turistico di mesi 3;
per maggiore sicurezza la banca del signor Enzo Gilli rilascia alla signora Oxana Klimovets dichiarazione da esibirsi all'ambasciata italiana di Minsk in cui si dichiara che lo stesso ha mezzi sufficienti per garantire il soggiorno della ragazza in Italia e l'eventuale rientro qualora necessario;
a seguito di ciò l'ambasciata italiana richiede alla signora Oxana Klimovets di esibire la somma di 3.000 dollari americani per la concessione del visto che le sarà in ogni caso concesso per soli mesi 2, avendo già usufruito di un altro soggiorno in Italia come accompagnatrice dei bambini bielorussi;
tale richiesta di denaro viene giustificata dalla necessità di sfoltire il numero delle richieste ed avere maggiori garanzie sulla «qualità» dei richiedenti, e ciò, ad avviso dell'interrogante, è inaccettabile;
per evitare altre perdite di tempo, il signor Gilli invia in Bielorussia la somma di 3.000 dollari americani affinché la stessa possa finalmente raggiungere la città di Granarolo dell'Emilia (Bologna);
al suo arrivo la signora Oxana Klimovets lavora in prova alla pizzeria del paese dove il gestore aveva già da tempo necessità di un'aiuto-cuoca;
superata brillantemente la prova, viene depositata all'ufficio stranieri di Bologna regolare richiesta nominativa per la concessione del permesso di soggiorno annuo per motivi di lavoro (la richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro viene depositata presso la direzione provinciale del lavoro in Bologna, con protocollo numero 859) e copia della dichiarazione di ospitalità presso l'abitazione della famiglia Gilli;
nel frattempo alla signora Oxana Klimovets vengono fissati appuntamenti presso aziende locali tutte disposte ad instaurare un normale rapporto di lavoro;
purtroppo, stante la mancanza di rilascio di permesso la signora Oxana Klimovets correttamente - per non entrare in clandestinità - è dovuta ritornare a Gomel, in attesa che si riapra un improbabile spiraglio e che in questo spiraglio


Pag. XXIV

ci sia una quota per una cittadina bielorussa -:
se sia a conoscenza del comportamento dell'ambasciata italiana in Ucraina e quali provvedimenti intenda intraprendere in merito alla questione.
(4-02212)

Risposta. - Il ministero degli esteri rende noto che la signora Klimovets ha soggiornato diverse volte in Italia in qualità di accompagnatrice di un gruppo di minori post-Chernobyl, o privatamente come turista. In occasione del rilascio di un visto d'ingresso il 3 ottobre 2001 la predetta ha esibito garanzie economiche per 2609 dollari USA in travellers cheques, come previsto dalla normativa vigente (direttiva del ministero dell'interno del 1o marzo 2000 relativa alla determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale).
Risulta inoltre che nel semestre luglio-dicembre 2001 la medesima si sia trattenuta in Italia per un periodo superiore ai 90 giorni consentiti.
La rappresentanza diplomatico-consolare d'Italia a Minsk ha anche comunicato che il caso della signora Oxana Klimovets è stato oggetto di un articolo apparso il 15 febbraio 2002 sul quotidiano di Bologna
«Il Resto del Carlino», nel quale si lamentava, tra l'altro, il fatto che l'ambasciata in Bielorussia avesse chiesto alla predetta una somma di 3000 dollari per ottenere un visto della durata di due mesi.
Il 19 febbraio 2002 la signora Klimovets sottoscriveva presso l'ambasciata a Minsk una dichiarazione con la quale affermava che «quanto riportato dall'articolo del giornale non è veritiero, in quanto non mi sono stati mai chiesti soldi per ottenere il visto d'ingresso, i 3000 $ (tremila dollari USA) sono riferiti alle garanzie economiche chiestemi in
traveller's cheque per trascorrere il periodo in Italia come turista» e ha precisato altresì che «i miei problemi per l'ottenimento del visto sono dovuti al fatto che al momento non sono previste quote d'ingresso per lavoro subordinato in Italia».
Di quanto precede l'ambasciata a Minsk informava le autorità competenti in Italia.
Successivamente, il 25 febbraio 2002 la predetta ambasciata, su indicazione del servizio stampa del ministero degli esteri, inviava a
«Il Resto del Carlino» una propria lettera di precisazione che veniva pubblicata il 3 marzo 2002 nella rubrica «Lettere dalla Provincia».
Quanto alla circostanza che la signora Klimovets abbia lavorato in prova presso una pizzeria di Granarolo, si fa presente che con tale comportamento la medesima ha violato la legge sul soggiorno nel territorio, che non consente di esercitare alcuna attività lavorativa se non in possesso di autorizzazione al lavoro, nulla osta della questura e visto d'ingresso per lavoro e non per turismo.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

RUGGERI, PASETTO, LUSETTI, REDUZZI e RUSCONI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
in data 4 settembre 2001, la Gazzetta di Mantova ha pubblicato una lettera aperta, del Segretario provinciale della SLP-CISL, che denunciava il degrado del servizio del recapito postale nel territorio mantovano;
la reazione di Poste Italiane spa è stata quella di citare il sindacalista presso il tribunale civile di Mantova, accusandolo di diffamazione e richiedendo 400 milioni di lire, in risarcimento dei presunti danni subiti dall'Azienda Postale a seguito della pubblicazione della lettera -:
quali iniziative intenda assumere, in relazione alla vicenda esposta, affinché sia garantito il diritto all'esercizio dell'attività sindacale, che è volta alla tutela di interessi generali di cittadini e lavoratori.
(4-01423)


Pag. XXV

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno anzitutto premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari delle società né può interferire nel rapporto tra la stessa società ed un proprio dipendente.
Ciò premesso, si significa che la società Poste - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha ritenuto necessario fare riferimento al contesto nel quale l'episodio che ha coinvolto il signor Mario Bianchi va collocato.
La società ha tenuto a ricordare come sia impegnata, da circa tre anni, nella realizzazione di un complesso processo di riorganizzazione e ristrutturazione in linea con le previsioni del piano di impresa, che ha coinvolto tutti i processi gestionali ed organizzativi, in particolare nel settore del recapito e dei servizi di sportelleria.
Nel corso delle diverse fasi in cui il processo stesso si è articolato - ha continuato la società - essa ha sempre ricercato l'accordo con le organizzazioni sindacali, proponendo e concordando soluzioni che, nel rispetto delle linee guida del piano di impresa, tenessero conto dei vari, e spesso contrastanti, interessi in gioco al fine di evitare o, comunque, ridurre al minimo, interventi comportanti conseguenze traumatiche.
Riferisce la società che il giorno 4 settembre 2001, il signor Mario Bianchi, segretario provinciale della Cisl di Mantova che, peraltro, già in precedenti occasioni, aveva rilasciato alla stampa dichiarazioni sull'operato della società che secondo la stessa travalicavano il limite del diritto di critica, inviava al quotidiano
La Gazzetta di Mantova una «lettera aperta» che conteneva, a dire di Poste Italiane, accuse prive di qualsiasi fondamento ed affermazioni gravemente lesive della dignità e della reputazione dei responsabili della società.
Da parte sua la società riferisce che fino a quel momento aveva ritenuto non dare seguito alle incaute dichiarazioni dell'interessato, confidando che egli stesso si sarebbe reso conto degli eccessi nei quali era incorso; tuttavia, dopo l'iniziativa del 4 settembre 2001 - che ribadiva, aggravandole, le accuse e le insinuazioni precedenti - decideva di agire in giudizio a difesa del buon nome dei dirigenti e dell'immagine della società.
Il diritto di critica - ovviamente riconosciuto e rispettato dalla società - non può, secondo quanto riferito, essere invocato nel caso in esame, in quanto nel contestare scelte e mezzi attuativi si deve evitare il ricorso ad affermazioni arbitrarie e il riferimento a circostanze non vere, né può consentirsi che il diritto di critica diventi il pretesto per offendere l'altrui reputazione che ciascuno ha il diritto di tutelare nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.
Le affermazioni, ritenute ingiuriose, contenute nella «lettera aperta», infatti, non sarebbero, secondo la società, riconducibili a semplici «manifestazioni di dissenso», né la reazione da parte della società - consistente nell'azione di risarcimento dei danni in sede civile - potrebbe essere considerata come un'«intimidazione nei confronti di un rappresentante sindacale», prescindendo dalla valutazione del comportamento a lungo tollerante mantenuto dall'azienda nei confronti dell'interessato.
Solo a seguito della pubblicazione della «lettera aperta» infatti, la società riferisce di avere adottato iniziative di contrasto, nella convinzione che non poteva più essere consentita la possibilità di diffamare a piacimento la controparte e, a riprova della assenza di ogni volontà punitiva, l'azienda si era dichiarata disponibile - a seguito di un eventuale chiarimento da parte dello stesso signor Bianchi o della sua organizzazione sindacale - a ricondurre l'anomalo episodio nell'ambito delle normali relazioni industriali, rinunciando all'azione intrapresa.
Non essendosi tale circostanza verificata, la prima udienza del procedimento in parola si è tenuta il 15 gennaio 2002 con un rinvio al prossimo 23 aprile 2002.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.


Pag. XXVI

TANZILLI e FILIPPO MARIA DRAGO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
le università non statali fruiscono di un contributo annuo inserito nel bilancio del ministero;
le scuole superiori per interpreti e traduttori sono equipollenti a tutti gli effetti, ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, alle istituzioni universitarie, in quanto abilitate «al rilascio dei diplomi di interprete e traduttore aventi valore legale secondo la denominazione e l'ordinamento didattico corrispondenti a quelli rilasciati in ambito universitario» -:
se non ritenga di comprendere anche le scuole suddette fra gli enti che fruiscono del contributo previsto per le istituzioni universitarie non statali.
(4-00798)

Risposta. - Con atto di sindacato ispettivo cui si risponde, si chiede di estendere alle scuole superiori per interpreti e traduttori riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697 le norme che prevedono la possibilità di concedere contributi ministeriali in favore delle università non statali legalmente riconosciute.
Al riguardo si rappresenta che le scuole autorizzate ad istituire e ad attivare corsi per interpreti e traduttori ed a rilasciare titoli corrispondenti a quelli conseguiti in ambito universitario hanno natura giuridica del tutto diversa dalle università statali legalmente riconosciute.
Infatti, mentre le predette scuole hanno natura privatistica, le università non statali legalmente riconosciute sono da considerarsi, secondo la consolidata giurisprudenza intervenuta in materia, enti pubblici aventi scopi, struttura organizzativa e poteri amministrativi del tutto analoghi a quelli delle Università statali.
Si esprime pertanto l'avvio che le vigenti norme di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 - secondo le quali le università non statali legalmente riconosciute possono essere beneficiarie di contributi dello Stato - siano state disposte in considerazione della peculiare natura giuridica delle stesse.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Letizia Moratti.

VALPIANA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 10/1991 e i successivi decreti del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e n. 551/1999 dettano norme precise per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia elettrica che ha come finalità il contenimento dei consumi di energia degli impianti di riscaldamento, consentendo agli utenti di evitare sprechi di combustibile e di abbattere i costi in eccesso e quella di ridurre l'inquinamento ambientale, considerato che la combustione di combustibili fossili produce sostanze inquinanti;
il numero degli incidenti domestici provocati dagli impianti di riscaldamento a livello nazionale è, purtroppo, in costante aumento;
la sopra citata legge pone l'obbligo per il proprietario o per colui che occupa l'immobile di effettuare la manutenzione periodica degli impianti di riscaldamento in conformità delle norme UNI e CEI;
l'articolo 31, comma 3 della legge n. 10/1991 prevede che l'amministrazione provinciale debba effettuare, ogni due anni, nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti, i controlli tesi a verificare l'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici con onere a carico degli utenti;
la provincia di Verona, deve attivare il servizio di controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici;
per la maggior parte degli impianti esistenti saranno necessari pesanti interventi


Pag. XXVII

di ristrutturazione per l'adeguamento alla normativa vigente;
i fabbricati sono assoggettati a diversa tassazione (ICI, IRPEF, Consorzio di Bonifica, RU e tutte le aggiunte dei servizi legati al fabbricato);
l'obbligo di manutenzione degli impianti termici, come previsto dalla legge e dai successivi decreti è condivisibile in quanto il regolare e corretto esercizio degli impianti termici, oltre a determinare la riduzione dell'inquinamento atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, comporta l'aumento della sicurezza degli impianti domestici stessi e quindi un minore pericolo di incendi;
la manutenzione degli impianti termici, previsto nella normativa citata, comporta un aggravio di spesa per le famiglie italiane e che il costo diretto ed indiretto dell'abitazione incide notevolmente sui loro bilanci -:
se il Ministro non ritenga utile che la totale spesa sostenuta per la messa a norma degli impianti termici siti nei fabbricati di proprietari di prima casa sia considerata quale onere detraibile dall'imposta sulle persone fisiche.
(4-02131)

Risposta. - L'interrogante nell'evidenziare i notevoli e costosi interventi necessari per la ristrutturazione e per l'adeguamento alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento, chiede di conoscere se non si ritenga utile, limitatamente alla prima casa, considerare la spesa sostenuta per la messa a norma di detti impianti quale onere detraibile dall'imposta sulle persone fisiche.
In proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto, relativamente alle spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni degli edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali appartenenti a qualsiasi categoria, una speciale detrazione dall'imposta lorda calcolata sul reddito delle persone fisiche.
Tra gli interventi per i quali è prevista la detrazione, relativamente alle singole unità immobiliari, vi sono quelli di cui alle lettere
b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
In particolare, la suddetta lettera
b) considera interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
La circolare esplicativa dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (n 57 del 24 febbraio 1998), nella parte in cui esemplifica alcuni interventi riconducibili alla lettera
b) dell'articolo 31 della predetta legge 457 del 1978, indica anche le opere finalizzate al risparmio energetico previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Inoltre, tra gli interventi che godono della detrazione, sono inclusi quelli di messa a norma degli edifici. Si tratta di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell'abitazione fra i quali rientrano gli impianti di riscaldamento (articolo 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46).
Ciò posto, la spesa per gli interventi di ristrutturazione degli impianti di riscaldamento, relativamente alle unità immobiliari residenziali, è detraibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale detrazione compete, attualmente, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute.
Infatti, nella legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 9) è stata inserita una disposizione con la quale viene prorogata la detrazione fiscale di cui trattasi delle spese sostenute nell'anno 2002.
Al contrario, le spese sostenute per la manutenzione periodica dell'impianto di riscaldamento e quelle sostenute per i controlli (di cui all'articolo 31 della legge n. 10 del 1991), non danno diritto alla detrazione di cui al richiamato articolo 1 della legge 449 del 1997, se effettuate sulle singole unità


Pag. XXVIII

immobiliari, in quanto rientranti tra le spese per interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) dell'articolo 31 della legge 457 del 1978, detraibili solo se effettuate sulle parti comuni degli edifici e non se realizzate sulle singole unità immobiliari.
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il servizio postale di Gela versa in una gravissima situazione in quanto da tempo è stato immotivatamente impoverito di personale con indescrivibile pregiudizio dell'espletamento del servizio; gli Uffici postali sono giornalmente intasati da code oblunghe di utenti fino a snodarsi per centinaia di metri lungo la pubblica via;
sono di questi giorni le notizie stampa circa malori di persone anziane costrette sin dalle ore quattro della mattina a conquistarsi un posto nell'interminabili file sopra descritte;
la situazione è perfettamente a conoscenza dell'Azienda Poste Italiane, cui più volte l'interrogante ha lamentato tale scandalosa situazione, spesso involgente problemi di ordine pubblico, tanto che più volte sono intervenute le forze di polizia per sedare esasperate manifestazioni di protesta -:
se non ritenga necessario e urgente intervenire verso l'Azienda Poste Italiane affinché sia assicurato il servizio pubblico secondo le obiettive necessità di Gela, che è la quinta città dell'isola, con circa 100.000 abitanti di fatto dimoranti, sede di stabilimento petrolchimico dell'Eni, di porto commerciale e di innumerevoli uffici pubblici e piccole aziende private.
(4-01920)

Risposta. - Al riguardo si ritiene, anzitutto, necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, la società Poste Italiane, opportunamente interpellata, ha tenuto a precisare che il problema delle file agli sportelli degli uffici postali è oggetto di studio attento e continuo per individuare ogni iniziativa che possa contribuire ad alleviarlo.
Peraltro è noto che in tutte le esperienze di uffici aperti al pubblico, dalla pubblica amministrazione centrale e locale alle banche, alle imprese pubbliche e private di gestione servizi, sul problema della concentrazione dell'afflusso del pubblico in particolari giornate ed orari, si è sempre alla ricerca di soluzioni che consentano di superare le difficoltà per gli utenti.
Per ridurre al minimo i motivi di disagio, ha proseguito la società, è stata attuata una serie di iniziative articolate in uno specifico piano denominato «Rete 2000» e già sperimentata sin dal 1999 nelle città di Roma e Milano, applicando ad un problema non nuovo, soluzioni innovative ed avanzate, la cui applicazione sta permettendo di ottenere concreti e sensibili vantaggi, documentati dalle rilevazioni che costantemente vengono effettuate.
La soluzione della «coda unica», ben nota ed ampiamente utilizzata in vari contesti, specialmente all'estero, ma solo oggi praticabile dalla società Poste grazie alla conseguita polifunzionalità di tutti i nuovi posti di lavoro allo sportello, ha registrato in effetti un impatto parzialmente negativo nella fase iniziale, specialmente in alcune zone, essenzialmente dovuto alla circostanza che il nuovo modello lavorativo appariva molto lontano dall'immagine postale della tradizione ed era nettamente divergente rispetto ad abitudini ormai radicate; tale procedura lavorativa, però, consentendo vantaggi effettivi, sta finalmente registrando il successo previsto.
Particolare attenzione è stata anche dedicata dall'azienda al problema delle persone anziane e dei portatori di handicap ed è proprio pensando a tale particolare clientela


Pag. XXIX

che, laddove le strutture lo permettono, Poste italiane ha dotato i propri uffici di piccoli accorgimenti, quali panche e sedili lungo il percorso della coda unica.
A ciò si aggiunga l'iniziativa, più volte e in più modi comunicata alla clientela, del servizio «Pensionati e accreditati», che consente l'accreditamento dei ratei di pensione in conto corrente postale o libretto di risparmio fin dal primo giorno del mese ed evita agli interessati i rischi spesso connessi con il prelievo, con il maneggio fisico e con la conservazione sulla persona di rilevanti somme, oltre ovviamente ad eliminare le attese agli sportelli, più comodamente accessibili nei giorni successivi.
Risponde allo stesso intento di ridurre il disagio collegato alle attese allo sportello il cosiddetto progetto «pomeriggio del pensionato», che sta registrando un crescente successo e consiste nell'apertura pomeridiana di alcuni uffici ai soli pensionati nei giorni di pagamento delle pensioni e risolve per altra via alcune tra le specifiche criticità collegate alle scadenze di inizio mese.
Quanto infine, al supposto «impoverimento» di personale che gli uffici postali di Gela avrebbero subito, la medesima società ha precisato che nessuno dei sei uffici della zona è stato interessato da decurtazioni di addetti, mentre i monitoraggi effettuati periodicamente allo scopo di verificare l'andamento dei servizi ha evidenziato che il personale applicato è sostanzialmente adeguato al volume delle attività svolte.
Se poi l'interrogante parlando di «indescrivibile disagio» ha inteso riferirsi alle momentanee difficoltà provocate dalla chiusura - disposta per consentire l'effettuazione di lavori di ristrutturazione - della succursale n. 5, la ripetuta società ha assicurato che nel corso del mese di aprile verrà attivato un nuovo ufficio postale, in località Settefarini, circostanza che dovrebbe consentire di limitare al minimo i disagi in parola.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

ZACCHERA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
è numerosissima la nostra comunità italiana residente in Germania;
è un problema importante per le famiglie italiane poter garantire ai propri figli la possibilità di studiare anche in lingua italiana o comunque poter continuare nello studio dell'italiano;
da reiterate segnalazioni da parte della nostra comunità, risulta che questa esigenza non verrebbe sufficientemente tutelata, che vi sono state chiusure di istituti scolastici italiani ed il mantenimento di altri corsi di italiano, in diverse città tedesche, sarebbero in forse -:
quale sia il pensiero del Governo in merito alla situazione delle scuole italiane in Germania, come siano oggi organizzate ed in quali sedi, quanti siano gli alunni frequentanti ed a quale livello, quali strategie per il futuro si intendano adottare per assicurare questo fondamentale diritto alla nostra comunità presente in Germania e negli altri paesi di lingua tedesca.
(4-02193)

Risposta. - Si rileva anzitutto che non sono in atto provvedimenti di soppressione di istituzioni scolastiche in Germania. Infatti, nei limiti imposti dal bilancio, si è cercato di mantenere costante la presenza di scuole e di sezioni italiane presso scuole locali. Inoltre, anche per il corrente anno scolastico la dotazione del capitolo di bilancio 3153, riguardante i contributi destinati alle iniziative e le attività di assistenza scolastica a favore della nostra collettività residente in Germania, è stato incrementato di 5 miliardi di lire, mentre quello riguardante gli assegni di sede per i docenti in servizio nei corsi delle stesse iniziative scolastiche non ha subito decurtazioni.
Esistono in Germania due scuole italiane legalmente riconosciute, la media «Papa Giovanni XXIII» di Stommeln e il liceo sperimentale di Colonia, frequentate complessivamente da circa 340 studenti. In considerazione delle sempre maggiori esigenze finanziarie, è stato per esse deciso un incremento dei finanziamenti che, nell'esercizio finanziario 2001, ha raggiunto per i


Pag. XXX

due istituti la cifra di 520 milioni di lire, rispetto ai 490 milioni dell'anno precedente.
Nelle scuole europee a Monaco e a Karlsruhe sono in funzione le sezioni italiane che comprendono tutti i gradi di istruzione. Presso le due scuole prestano servizio rispettivamente otto e quindici docenti italiani di ruolo che, fatto salvo lo stipendio metropolitano, vengono amministrati dalle suddette scuole.
Infine, in diverse città (Weilimdorf, Berlino, Wolsburg, Francoforte, Colonia, Amburgo, Osnabruck, Hagen, Kollnau) vi sono diverse sezioni italiane presso scuole locali con programma integrato tedesco-italiano ove operano 22 docenti italiani di ruolo con assegno di sede a carico del ministero degli esteri.
Per quanto riguarda la copertura dei posti di insegnamento nei corsi di cui sopra, proprio per venire incontro alle esigenze della consistente comunità italiana residente in Germania, si è riusciti a mantenere intatto anche per il prossimo anno scolastico l'attuale contingente, superando le difficoltà poste dai limiti di bilancio.
Quest'anno scolastico prestano servizio nei corsi in Germania 11 dirigenti scolastici, 77 docenti e 13 unità di personale amministrativo di ruolo per un onere complessivo a carico del ministero degli affari esteri di 10.812.252.000 lire (a.f 2001).
Si riportano qui di seguito i dati, per ciascuna circoscrizione consolare della Repubblica federale di Germania, riguardanti rispettivamente il numero dei corsi e gli allievi che frequentano i corsi di lingua e cultura italiana:
Sede Amburgo: corsi 67, allievi: 629; Sede Berlino: corsi 19, allievi: 222; Sede Colonia: corsi 790, allievi: 6.824; Sede Dortmund: corsi 530, allievi: 3.255; Sede Francoforte: corsi 962, allievi: 8.637; Sede Friburgo: corsi 444, allievi: 4.050; Sede Hannover: corsi 263, allievi: 2.017; Sede Monaco: corsi 396, allievi: 2.040, Sede Norimberga: corsi 262, allievi: 1.373; Sede Saarbrucken: corsi 163, allievi: 1.514; Sede Stoccarda: corsi 1032, allievi: 8.933; Totale corsi: 4.928; Totale allievi: 39.494.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

ZANELLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
gli istituti penali minorili, come le carceri per adulti, stanno diventando il residuo della società, dove finiscono tutti coloro con i quali sul territorio nessuno vuole avere a che fare: i ragazzini stranieri arrivati in Italia da soli, gli italiani con malattie mentali (l'aumento di malattie mentali tra i giovani viene segnalato da molti istituti di ricerca), i figli di famiglie disastrate, dove spesso un famigliare è stato o è ancora in carcere;
ormai da diversi anni ci si rende conto di un aumento consistente, tra i ragazzi, di patologie psichiche gravi come schizofrenia, paranoia e così via;
anche l'istituto penale minorile di Treviso ripropone le condizioni e le caratteristiche tipiche dei luoghi di detenzione come il sovraffollamento, la carenza di personale specializzato specialmente di tipo educativo, la presenza crescente di detenuti stranieri sempre più giovani e rispetto ai quali le misure alternative risultano non applicate a causa di mancanza di reti di sostegno e l'aumento del numero di casi psichiatrici di giovani nazionali;
anche in questo istituto alcuni minori di nazionalità italiana presentano evidenti disturbi di ordine psicologico e psichiatrico con storie di fortissima depressione e povertà affettiva (padri più volte detenuti e spesso madri con problemi psichiatrici);
altri sofferenti di disturbi psichiatrici gravissimi, già ospiti di comunità terapeutiche e ricoverati in strutture ospedaliere, le cui condizioni detentive perdurano da parecchi mesi, nonostante le ripetute e continue segnalazioni agli organismi competenti da parte degli operatori penitenziari


Pag. XXXI

e della Direzione circa l'evidente non compatibilità tra i minori e la struttura penale;
tali detenzioni arrecano danno non solo ai ragazzi ma anche ai loro vicini, perché spesso nei casi in questione infatti i ragazzi soffrono d'insonnia, hanno crisi violente caratterizzate da urla contro i compagni che portano il personale a dover fare ampio uso di psicofarmaci con la funzione di alleviare lo stato di sofferenza e contenimento senza finalità terapeutiche;
è evidente che il personale sia civile che di polizia penitenziaria risente di tale clima che certamente non agevola un rapporto adeguato e soprattutto individualizzato e a tutto questo si aggiunge che la struttura non dispone di un presidio psichiatrico interno, con personale specializzato nel fronteggiare situazioni di particolare disagio psicologico -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle situazioni esposte e quali siano le sue valutazioni;
quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare rapidamente una situazione di normalità in cui vengano utilizzate tutte le opportunità di misure alternative alla carcerazione e soprattutto ripristinare la dovuta attenzione per la persona umana, considerando poi che in questi casi si tratta di minori.
(4-00744)

Risposta. - Il dipartimento giustizia minorile ha rappresentato che da tempo è impegnato a risolvere i problemi di sovraffollamento dell'istituto penale di Treviso, nonché di tutte le strutture collocate nell'area nord dell'Italia che versano in condizioni similari.
Le cause di tale situazione vanno ricercate, principalmente, nel progressivo aumento dell'utenza di provenienza dai Paesi extracomunitari, che in detta area territoriale, rappresenta più del 70 per cento della popolazione minorenne detenuta. Per questa tipologia di giovani, purtroppo, per la scarsità di idonee risorse sul territorio, la misura detentiva sembra - allo stato - costituire l'unica risposta possibile per l'autorità giudiziaria, in assenza di riferimenti familiari significativi.
È stato poi evidenziato che l'utenza italiana appare sempre più caratterizzata da disturbi psico-patologici che, in alcuni casi, si associano ad uno stile di vita deviante, in altri costituiscono la dimensione prevalente dalla quale origina il comportamento deviante.
Occorre in proposito precisare che la permanenza dei giovani nel circuito penale è prioritariamente determinata dalle decisioni adottate dall'autorità giudiziaria minorile, la quale è destinataria delle informazioni e delle proposte provenienti dagli operatori dei servizi e, nel contempo, è completamente autonoma ed indipendente, come è noto, nell'adottare le singole decisioni di merito e di legittimità.
Ciò vale anche per quel che concerne le questioni relative alla presenza prolungata presso gli istituti penali minorili di giovani con problemi psichiatrici, per i quali si registra la grave assenza di adeguati interventi di presa in carico da parte dei servizi territoriali ed il ricorrente fenomeno di delega ai servizi della giustizia minorile.
Il personale della giustizia minorile, nello svolgimento del proprio ruolo educativo istituzionale, si trova sovente ad operare in tale quadro, connotato da notevole complessità. Infatti, se all'atteggiamento deviante del minorenne deve seguire una risposta di tipo retributivo ed al tempo stesso risocializzante, che ha come presupposto la capacità del ragazzo di comprendere che tale risposta è la conseguenza dell'azione antisociale compiuta, è da considerare che il personale della giustizia minorile si vede costretto a colmare una carenza istituzionale occupandosi, di fatto, di soggetti che per loro natura dovrebbero essere gestiti da personale dei servizi sanitari, dotato della specifica competenza.
Il dipartimento della giustizia minorile, tuttavia, provvede a sollecitare la collaborazione di tali operatori specializzati al fine di fornire comunque gli opportuni interventi a quei giovani portatori di disturbi psicopatologici affidati dall'autorità giudiziaria ai servizi della giustizia minorile.


Pag. XXXII


La necessità di operare simili scelte si sostanzia maggiormente allorquando la presa in carico riguarda ragazzi che non riescono a comprendere neppure il senso dell'
iter processuale-penale ed ancor meno l'azione detentiva, proprio a causa del disagio mentale di cui sono portatori.
Premesso quanto sopra, deve rilevarsi che, in casi come quelli appena richiamati, la esecuzione concreta della misura adottata in sede giurisdizionale non dovrebbe prescindere dall'intervento dei servizi specialistici del territorio. Proprio in tale direzione sta operando da tempo il dipartimento della giustizia minorile, al fine di potenziare la collaborazione con operatori specializzati ed offrire, in linea con quanto auspicato dall'interrogante, da una parte risposte più adeguate a quei soggetti affetti da patologie di tipo psichiatrico e, dall'altra, permettere agli operatori del settore minorile di fornire gli opportuni interventi a quei giovani portatori di comportamenti devianti che entrano in contatto con la giustizia penale.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.