QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del disegno di legge in oggetto prevede che l'espulsione è disposta con decreto immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera;
tale disciplina, che attiene a situazioni giuridiche soggettive inerenti anche aspetti relativi ai diritti inviolabili della persona, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione applicabile anche agli stranieri;
in particolare, tale disciplina comporta limitazione della libertà personale e del diritto di difesa, che richiede in primo luogo il diritto della persona alla partecipazione al processo;
le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, sono di portata generale, riferibile anche a qualsiasi procedimento che riguardi anche lo straniero;
i princìpi del giusto processo consistono in primo luogo nella garanzia del contraddittorio nella formazione della prova;
tali principi sono violati dalla disciplina in oggetto che impedisce - con l'espulsione immediata - la presenza dell'interessato in Italia per la partecipazione al processo;
in complesso la disciplina in oggetto si pone in contrasto con gli articoli 2, 24, I e II comma, 111 della Costituzione;
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2454.
N. 1. Soda, Leoni, Turco, Bielli, Amici.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del disegno di legge in oggetto restringe il diritto dello straniero al ricongiungimento familiare rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
in particolare la disposizione di cui all'articolo 22 esclude dal diritto al ricongiungimento i figli maggiorenni non a carico e quelli che non presentino invalidità totale, i genitori a carico quando abbiamo altri figli nel Paese di origine o di provenienza, gli altri parenti entro il terzo grado, ancorché siano a carico e inabili al lavoro;
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la disciplina in oggetto di cui all'articolo 22 travolge i valori di solidarietà sui quali è fondata la famiglia;
al contrario delle disposizioni dettate dall'articolo 22 del disegno di legge in oggetto, l'articolo 29 della nostra Costituzione, stabilisce che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;
il riconoscimento e la tutela dei diritti della famiglia sono espressione del più generale principio di solidarietà, sancito dall'articolo 2 della Costituzione, oltreché dalle Convenzioni internazionali sui diritti inviolabili della persona;
i diritti della famiglia, costituzionalmente protetti, come ha anche ripetutamente statuito la nostra Corte costituzionale fin dagli anni settanta (Sentenza n. 181 del 1976 e ordinanza 258 del 1982) costituiscono diritti inviolabili della persona e come tali garantiti dalla nostra Costituzione anche agli stranieri;
la disciplina in oggetto è dunque in palese contrasto con gli articoli 2 e 29 della Costituzione;
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n 2454.
N. 2. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 28 del disegno di legge n. 2454 detta disposizioni di procedura semplificata per l'esame delle domande di asilo, con la previsione di «casi di trattenimento», la presunzione di rinuncia alla domanda per la ipotesi di mero allontanamento dai centri di permanenza, l'effetto non sospensivo, anche a fronte di ricorso, del provvedimento di allontanamento;
tale disciplina è limitativa del diritto di asilo così come configurato dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione, che configura il diritto d'asilo come diritto soggettivo costituzionalmente protetto;
le disposizioni in oggetto inoltre, nel limitare il diritto di libertà e di difesa, si pongono in contrasto, oltre che con il richiamato articolo 10 della Costituzione, con gli articoli 24 e 111 della Costituzione e che garantiscono il giusto processo anche allo straniero, soprattutto quando essi possono far valere un diritto costituzionalmente protetto;
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2454.
N. 3. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici.
La Camera,
atteso che:
l'articolo 6 del progetto di legge A.C. 2454 istituisce «il contratto di soggiorno per lavoro subordinato» introducendo una tipologia contrattuale diversa da ogni contratto di lavoro individuale a tempo determinato o indeterminato;
all'articolo 5 il progetto di legge A.C. 2454 prevede che la durata del contratto di lavoro per i lavoratori immigrati extracomunitari sia correlata alla durata del permesso di soggiorno e che esso deve essere compreso entro limiti stabiliti e in misura diversa a seconda che si tratti di «lavoro stagionale» (nove mesi), di lavoro subordinato a tempo determinato (un anno) o lavoro a tempo indeterminato (due anni);
il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto contratto individuale di lavoro, non appare mai assimilabile, anche quando formalmente qualificato, ad un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato perché la continuità del rapporto di lavoro sarebbe subordinata al permesso di soggiorno;
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il contratto di soggiorno per lavoro subordinato per essere valido deve recare l'impegno del datore di lavoro ad assicurare una sistemazione alloggiativa e le spese per il rientro nel proprio paese al lavoratore straniero (articolo 6 dell'A.C. 2454);
mediante l'istituzione di un simile contratto di soggiorno per lavoro subordinato il possesso di una determinata cittadinanza è assunto a fattore discriminante della disciplina dei contratti individuali in quanto si predispone per legge un tipo di rapporto contrattuale applicabile soltanto ai lavoratori stranieri in quanto tali e disciplinato a misura degli stessi;
ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Costituzione la condizione giuridica dello straniero è protetta nel nostro ordinamento, mediante la previsione di una riserva rafforzata di legge. Ciò implica che il legislatore nel disciplinare la materia, dovrà necessariamente attenersi a quanto disposto sul punto dalle norme internazionali generali e dai trattati stipulati dall'Italia;
l'articolo 8 della convenzione Oil n. 143 del 1975, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158, prevede che lo straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro deve usufruire di trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, alla riqualifica, ai lavori di assistenza e di inserimento;
gli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della Costituzione garantiscono in egual misura i lavoratori senza distinzione tra cittadino italiano e non;
rilevato il netto contrasto tra il progetto di legge A.C. 2454 e gli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 10 della Costituzione;
delibera
di non procedere all'esame del progetto di legge A.C. 2454.
N. 4. Mascia, Gianni, Giordano.
La Camera,
atteso che:
l'A.C. 2454 all'articolo 28 disciplina le forme e i modi per la richiesta del diritto di asilo;
le norme che si vogliono introdurre estendono oltre ogni limite ragionevole i casi di trattenimento del richiedente asilo presso i centri di accoglienza;
la decisione sulla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo è devoluta a commissioni territoriali formate da funzionari governativi e quindi non dotate della necessaria terzietà;
i tempi ristretti e sommari imposti dalle nuove norme per la decisione sulla richiesta di asilo non garantiscono decisioni corrette e ponderate;
l'eventuale ricorso avverso la decisione sfavorevole delle commissioni territoriali non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale e non è previsto il diritto per il richiedente asilo di attendere l'esito del ricorso all'interno del territorio nazionale;
considerato che:
l'articolo 10 della Costituzione prevede e tutela il diritto di asilo nel territorio della Repubblica agli stranieri ai quali sia impedito nei loro paesi l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;
tale diritto è da qualificarsi come diritto soggettivo perfetto;
l'articolo 24 della Costituzione prevede la tutela giurisdizionale dei diritti che deve essere considerata tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale;
l'articolo 13 della Costituzione sancisce che la libertà personale è inviolabile;
rilevato il netto contrasto tra l'articolo 28 della proposta di legge A.C. 2454 e gli articoli 10, 13, 24 della Costituzione;
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delibera
di non procedere all'esame del progetto di legge A.C. 2454.
N. 5. Mascia, Pisapia, Russo Spena.
La Camera,
atteso che:
l'A.C. 2454 all'articolo 22 stabilisce che il ricongiungimento familiare per lo straniero possa avvenire nei confronti dei figli maggiorenni a carico solo se essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di invalidità totale;
per i genitori a carico solo quando non abbiano nel paese di origine o provenienza altri figli;
elimina il ricongiungimento entro il terzo grado a carico inabili al lavoro;
considerato che:
l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
gli articoli 29, 30, 31 della Costituzione garantiscono a tutti (cittadini e stranieri) di formare una famiglia;
tra gli inderogabili doveri di solidarietà sociale, prevista dall'articolo 2 della Costituzione, rientra certamente il diritto al ricongiungimento con i propri familiari qualora non abbiano fonti di sostentamento nei paesi di origine e provenienza;
rilevato il netto contrasto tra l'articolo 22 e gli articoli 2, 10, 29, 30, 31 della Costituzione,
delibera
di non procedere all'esame del progetto di legge A.C. 2454.
N. 6. Mascia, De Simone, Valpiana.
La Camera,
atteso che:
l'A.C. 2454 all'articolo 26 introduce la revoca del permesso di soggiorno qualora si accerti che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo la nascita di prole;
considerato che:
l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali;
gli articoli 29, 30, 31 della Costituzione garantiscono a tutti (cittadini o stranieri) il diritto di formare una famiglia;
ciascuno è libero nell'esercitare il diritto di formare una famiglia e di stabilire le forme e i modi della vita del nucleo familiare, tra i quali può non rientrare l'effettiva convivenza;
rilevato il netto contrasto tra l'articolo 26 del progetto di legge A.C. 2454 e gli articoli 29, 30, 31 della Costituzione,
delibera
di non procedere all'esame del progetto di legge A.C. 2454.
N. 7. Mascia, Deiana, Mantovani.