Allegato B
Seduta n. 142 del 10/5/2002


Pag. 3913


...

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

ALFONSO GIANNI e DEIANA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la Atesia SpA (call center della Telecom) con sede operativa in Roma, via Lamaro n. 81, attualmente occupa circa tremila e cinquecento operatori telefonici, che in alcuni periodi dell'anno arrivano fino a cinquemila, come collaboratori coordinati e continuativi, quindi, non subordinati;


Pag. 3914


nel 1995 i telefonisti erano circa seicento. In quel periodo, a seguito di una richiesta d'intervento da parte di un Sindacato autonomo (SULTA), l'Ispettorato provinciale del lavoro di Roma (attuale Servizio ispettivo), ha svolto una serie di accertamenti presso l'azienda in questione definendo, dopo circa un anno e mezzo di indagini, gli accertamenti stessi con un rapporto all'autorità giudiziaria per violazione all'articolo 37 della legge n. 689/81 e con un processo verbale di illecito amministrativo per omissioni contributive e violazione alla legge sul collocamento, in relazione all'occupazione di oltre 600 operatori telefonici indebitamente inquadrati come lavoratori autonomi con partita IVA, anziché come lavoratori subordinati;
qualche tempo dopo il comitato regionale dell'Inps, senza peraltro attendere l'esito della denuncia all'autorità giudiziaria, inopinatamente ha accolto, con voto non unanime, il ricorso amministrativo presentato dall'Atesia SpA contro il predetto processo verbale, facendo proprie le tesi dell'azienda volte a negare la subordinazione del rapporto di lavoro e contraddicendo, pertanto, le conclusioni degli ispettori del lavoro verbalizzanti;
nel mese di settembre 2000 si è sviluppata una trattativa tra l'azienda e i rappresentati sindacali confederali che ha portato, nel 2001, al passaggio degli operatori telefonici da lavoratori autonomi a partita IVA a collaboratori coordinati e continuativi con ritenuta d'acconto;
la permanenza dello stato di lavoro non subordinato non permette agli operatori telefonici, cresciuti nel frattempo in numero assai più cospicuo rispetto al 1995, di godere di alcuna tutela né di alcun diritto. Pertanto essi non hanno diritto alle ferie, alla malattia retribuita, alla legge n. 1204 del 1971, così che le lavoratrici madri lavorano ben oltre il settimo mese di gravidanza e al riconoscimento delle malattie professionali;
a seguito di una forte mobilitazione degli operatori telefonici contro le condizioni di lavoro vergognose e l'ingiustificato mancato rinnovo del contratto, a scadenza trimestrale, di 150 lavoratori con professionalità acquisita negli anni e, per lo più, sindacalizzati, l'azienda non solo non ha rinnovato i suddetti contratti buttando fuori i 150 operatori ma, in un secondo tempo, ha licenziato un delegato sindacale della Uil, impegnatosi nello sciopero, senza aspettare la fine della scadenza contrattuale e senza alcun preavviso;
tali licenziamenti si configurano come vera e propria ritorsione anche perché su un'altra commessa dell'Azienda e cioè «Alice», campagna di promozione da parte di Telecom delle linee ADSL, veniva corrisposto agli operatori un pagamento indecoroso cioè 0,15 centesimi a telefonata, per un totale giornaliero di circa 4 euro e mezzo. La reazione dei lavoratori e delle lavoratrici ha momentaneamente bloccato la campagna obbligando l'azienda a modificare i compensi -:
quali siano le motivazioni espresse dai componenti del comitato regionale dell'Inps e come tali motivazioni possano conciliarsi con il fatto che l'opera dei telefonisti risulta essere, da sempre, completamente inserita nel ciclo lavorativo dell'azienda e che, senza tale opera - necessariamente organizzata e diretta - la Atesia SpA non potrebbe operare;
essendo, inoltre, il parere del comitato regionale dell'Inps solo consultivo, se non sia doveroso e urgente che la direzione regionale dell'Inps, verificate le attuali condizioni occupazionali, riconosca che la prestazione d'opera dei lavoratori dell'Atesia SpA si configura quale lavoro subordinato e quindi regolato dal CCNL e a tempo indeterminato così come, peraltro, rilevato dalla direzione provinciale del lavoro di Roma;
se non intenda verificare la sussistenza di comportamenti antisindacali;
se non ritenga necessario convocare la Atesia SpA e le organizzazioni sindacali


Pag. 3915

dei lavoratori allo scopo di trovare una soluzione al problema auspicabilmente con il reintegro degli operatori licenziati.
(5-00925)