Allegato A
Seduta n. 141 del 9/5/2002


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(A.C. 2255 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Acquisizione di servizi informatici).

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.