Allegato A
Seduta n. 141 del 9/5/2002


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(A.C. 2255 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n.470, e ulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero).

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituita dalla seguente:
«d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;».

2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.
3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune


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che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.
4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.459.
5. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:
«2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200».

6. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno - Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti.
2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni».

7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.