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ERMINIA MAZZONI. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, che stiamo per approvare, è un atto particolarmente rilevante non solo e non tanto per la materia sulla quale interviene, ma anche per l'approfondimento ed il conseguente superamento, che con esso si realizzano, delle giuste problematiche sollevate dai diversi soggetti toccati, in maniera diretta ed indiretta, dalle modifiche operate con l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e con il citato decreto-legge.
Il testo del decreto-legge, grazie alle modifiche apportate, sviluppa in maniera piena quella funzione di recupero delle comprensibili disomogeneità con il sistema, che, molto spesso, scaturiscono da testi prodotti mediante la compressione di una riforma in un testo di legge finanziaria (legge n. 488 del 1999) o con lo strumento della decretazione di urgenza (decreto-legge n. 28 del 2002).
In particolare, con l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999 si è voluto introdurre nel nostro ordinamento il contributo unificato di iscrizione a ruolo che, sostituendosi alla imposta di bollo, ai diritti di cancelleria, alla tassa di iscrizione a ruolo ed ai diritti di chiamata in causa, ha reso necessaria una radicale revisione della materia della tassazione degli atti e provvedimenti relativi alle procedure giudiziarie civili, penali, amministrative, alla materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione.
L'obiettivo che, a suo tempo, si prefiggevano i proponenti era la razionalizzazione dell'assetto delle spese, attraverso la proporzionalizzazione dei costi al valore della causa.
L'obiettivo del decreto-legge n. 28 del 2002 era quello di dare attuazione a quella norma, intervenendo per risolvere le difficoltà ermeneutiche e gli ostacoli di natura pratico-organizzativa che la lettura di quel testo aveva evidenziato.
La legge di conversione, che tra poco voteremo, assecondando il raggiungimento di tali obiettivi, opera delle modifiche significative, che sono il portato delle legittime istanze degli operatori del diritto, nei diversi ruoli - personale di cancelleria e avvocati -, volte al miglioramento della norma e, in alcuni casi, anche ad una effettiva correzione di parti di essa.
Cito i momenti più significativi del testo, sui quali ritengo doveroso sottolineare la nostra piena condivisione: la modifica che ha eliminato la previsione sanzionatoria, della irricevibilità della domanda in caso di mancato pagamento del tributo; la precisazione delle parti che rendevano dubbio il carattere di tributo una tantum, esplicitando la gratuità di tutti gli atti successivi al primo nonché del rilascio di copie di atti e provvedimenti; la cancellazione della retroattività del sistema unificato, pur comprendendo le pratiche difficoltà alle quali andranno incontro gli uffici nella fase transitoria, durante la quale coesisteranno i due sistemi di tassazione; il regime delle esenzioni che, accanto alle materie tradizionalmente esenti, come il lavoro e la previdenza, ha posto famiglia, minori, azioni di equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo; la previsione del pagamento a debito nelle cause risarcitorie penali, come già per la registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento per fatti costituenti reato (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131).
Gli altri interventi modificativi recuperano la organicità del sistema, toccata da alcune imprecisioni contenute nei precedenti testi.
Il nuovo sistema che con questa legge andiamo ad introdurre, per la semplificazione che da essa consegue, può essere annoverato tra i provvedimenti tendenti alla riduzione dei tempi della giustizia. È un piccolo passo in relazione alle tante urgenze ma va accolto comunque positivamente.
Da ultimo mi preme precisare la questione relativa alla regolamentazione delle procedure di esazione del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, sulla quale l'intervento operato con il decreto-legge n. 466 del 2001 non costituisce ancora risposta definitiva. Tale tema ha già trovato la condivisione del Governo, che in sede di sindacato ispettivo, da me promosso, ha in un primo tempo prorogato l'entrata in vigore del nuovo sistema, per poter disciplinare la materia. Ad oggi resta aperta la questione relativa alla regolamentazione delle modalità di esazione mediante i sistemi telematici; punto sul quale sollecito una pronta risposta.
Annuncio, pertanto, su questo testo, che considero un atto dovuto, in quanto promuove un processo di civiltà e di progresso, il voto favorevole dei deputati del gruppo UDC.
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