La Camera,
considerato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2002, relativo al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili penali ed amministrativi, nonché relativo a norme sulla equa riparazione, prevede all'articolo 1, comma 5 capoverso 8, una estensione della esenzione da contributo impositivo, a varie fattispecie ritenute meritevoli di tale beneficio;
considerato che tuttavia non si prevede in nessuna parte della normativa la assoluta gratuità della procedura e la esenzione totale da spese, per quei cittadini il cui reddito non consente la attivazione o il ricorso alla funzione giurisdizionale;
considerato che tale mancata previsione si pone in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ed impedisce di realizzare per tutti i cittadini, il diritto alla difesa, anche in sede civile o amministrativa;
ad estendere, con proprio provvedimento, la gratuità del processo e la esenzione da ogni forma di imposizione per tutti i cittadini che siano ricompresi nelle fasce di povertà.
9/2639/1. Fanfani.
La Camera,
considerato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2002, relativo al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili penali ed amministrativi, nonché relativo a norme sulla equa riparazione, all'articolo 1, prevede tutt'ora che i diritti di cancelleria siano applicabili al rilascio di copie per il quale è stato per altro escluso il diritto di bollo;
considerato che ciò rappresenta una anomalia del sistema ed una inaccettabile perpetrazione di un appesantimento anacronistico di un sistema di esazione,
ad eliminare progressivamente il pagamento dei diritti di cancelleria per tutti gli atti e le copie di essi a chiunque rilasciate, anche per i procedimenti giurisdizionali di ogni tipo
9/2639/2. Annunziata.
La Camera,
considerato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2002, relativo al contributo unificato di iscrizione al ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili penali ed amministrativi, nonché relativo a norme sulla equa riparazione, all'articolo 1 comma 7, 3-bis, prevede il pagamento del contributo di cui alla lettera f) del comma 1, anche per le procedure fallimentari;
che tale previsione pare del tutto irrazionale perché impone pagamenti a carico di chi è già stato penalizzato dall'essere stato coinvolto in una procedura fallimentare che parrebbe più corretto prenotare a debito la somma, inserendola in via di prededuzione o privilegiata alla procedura fallimentare;
ad emanare apposito provvedimento al fine di consentire che tutte le spese per diritti e contributo, connesse e derivanti per i creditori fallimentari in conseguenza di azioni giudiziarie volte al conseguimento del proprio diritto di credito, siano prenotate a debito e recuperate in prededuzione o in via privilegiata dal passivo fallimentare.
9/2639/3. Iannuzzi, Fanfani.