Allegato A
Seduta n. 140 dell'8/5/2002


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DISEGNO DI LEGGE: S. 1217 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2002, N. 28, RECANTE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488, RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI, NONCHÉ ALLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89, IN MATERIA DI EQUA RIPARAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (2639)

(A.C. 2639 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 marzo 2002, n.28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n.89, in materia di equa riparazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 4.220 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dal comma 4 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.488, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e alla tabella 1).

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, è sostituito dal seguente:
«3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso


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introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge».

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno».
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda».
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, è inserito il seguente:
«5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale».

5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, è sostituito dal seguente:
«8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione».

6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, è sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1o marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:
a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1o gennaio 2000;
c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1o gennaio 2000.

Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, né i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1o gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa».


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7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.488, è inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, è dovuto il contributo pari a euro 516,50».

8. Nel numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dopo le parole: «titolo I» sono inserite le seguenti: «, capo I, III e IV,» e sono soppresse le parole: «e II,», nonché l'ultimo periodo dalle parole: «il contributo» alle parole: «procedura civile».
9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.488, è inserito il seguente:
«4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella».

10. Dopo il numero 5 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.488, è inserito il seguente:
«5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio».

11. Dopo il numero 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.488, è inserito il seguente:
«5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.89).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile).

1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, e successive modificazioni, le parole: «l'indicazione delle parti,» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale,».

Art. 4.
(Norma transitoria).

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1o marzo 2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già iscritti a ruolo alla data del 1o marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.