...
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere.
7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'adozione del parere, il termine per l'emanazione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
Sopprimerlo.
10. 5. (ex 10. 1.) Giordano, Russo Spena.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
L'entrata in vigore del o dei decreti avverrà in ogni caso previa approvazione definitiva della successiva legge finanziaria. Per ogni anno previsto di attuazione della presente legge e per ogni materia prevista dagli articoli da 3 a 8, l'entrata in vigore del o dei decreti sarà contemporanea e non ripetibile nel corso dello stesso anno. Eventuali decreti correttivi seguiranno
la stessa procedura nell'anno successivo.
10. 10. (ex 0. 2. 39. 2). Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri, Cima.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I pareri motivati per violazione del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, sono vincolanti.
10. 1. (vedi 10. 4.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'entrata in vigore del o dei decreti avviene in ogni caso previa approvazione definitiva della legge finanziaria. Per ogni anno previsto di attuazione della presente legge e per ogni materia prevista dagli articoli da 3 a 8, l'entrata in vigore del o dei decreti è contemporanea e non ripetibile nel corso dello stesso anno. Eventuali decreti correttivi seguono la stessa procedura nell'anno successivo.
10. 2. (ex 10. 10.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.
Al comma 4, dopo le parole: decreti legislativi aggiungere la seguente: non.
10. 6. Giordano, Russo Spena.
Al comma 5, dopo le parole: decreti legislativi aggiungere la seguente: non.
10. 7. Giordano, Russo Spena.
Sopprimere il comma 6.
10. 4. Grandi.
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo aggiungere la seguente: non.
10. 8. Giordano, Russo Spena.