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1. L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata dei necessari elementi di informazione.
2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli da 3 a 8 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate an-nualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabiliti:
a) il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, fino a quando non sostituite da deduzioni, a valere per i successivi esercizi;
b) le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP.
5. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.
6. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Attuazione e copertura finanziaria). - 1. L'attuazione della riforma, tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere entro 30 giornidalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
2. Quanto previsto dal comma 1, prima di entrare in vigore, deve in ogni caso essere preceduto dall'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti.
3. In sede di prima applicazione la riforma dovrà in ogni caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie imprese.
4. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. L'eventuale riduzione delle entrate delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché degli enti locali, derivante dall'attuazione della presente riforma sarà compensata, d'intesa con le regioni e gli enti locali, da trasferimenti o da compartecipazioni.
6. Ad ogni riduzione della pressione fiscale statale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è modulata fino alla fine del comma con le seguenti: ,tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere, entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
9. 1. (ex 9. 28.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
9. 2. (ex 9. 27.)Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: presente legge, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 1o gennaio 2004,
9. 3. (ex 9. 26.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: tenuto anche conto fino alla fine del comma.
9. 20. (ex 9. 3.) Giordano, Russo Spena.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale.
9. 4. (ex 9. 21) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Pennacchi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione la riforma deve in ogni caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie imprese.
9. 7. (ex 9. 25.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinato all'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti.
9. 8. (ex 9. 14.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
9. 10. (ex 9. 23.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.
Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche considerando il livello medio d'imposizione locale;
9. 12. (vedi 3. 30.)Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi, Pinza, Stradiotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nella legge finanziaria sono indicate contemporaneamente le risorse correlate da impegnare per politiche di equità sociale secondo le seguenti priorità:
a) estensione del reddito minimo garantito a tutte le aree svantaggiate del nostro territorio nazionale ed incremento del suo importo;
b) aumento dell'indennità di disoccupazione fino ad un importo pari al 50 per cento dell'ultima retribuzione;
c) maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare con particolare riguardo ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed incremento dell'assegno per il terzo figlio.
9. 13. (vedi 3. 116.) Pennacchi, Benvenuto, Grandi, Agostini, Visco, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, Nicola Rossi, Turco, Battaglia.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
9. 22 (ex 9. 5.) Giordano, Russo Spena.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad ogni riduzione della pressione fiscale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato.
9. 14. (ex 9. 22.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della riforma fiscale, così come definita dagli articoli precedenti, per le regioni e gli enti locali territoriali, sono compensate, di intesa con la Conferenza Unificata, con compartecipazioni ai tributi erariali o con trasferimenti di tributi erariali. La riforma non deve produrre perdita di gettito per le singole regioni e singoli enti locali territoriali e nuovi oneri per lo Stato.
* 9. 41(ex 9. 1.) Boato, Pecoraro Scanio.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della riforma fiscale, così come definita dagli articoli precedenti, per le regioni e gli enti locali territoriali, sono compensate, di intesa con la Conferenza Unificata, con compartecipazioni ai tributi erariali o con trasferimenti di tributi erariali. La riforma non deve produrre perdita di gettito per le singole regioni e singoli enti locali territoriali e nuovi oneri per lo Stato.
* 9. 15(ex 9. 12.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: restano garantiti fino alla fine del periodo con le seguenti: sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
9. 40. (ex 9. 2.) Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè.
(Approvato)
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da trasferimenti o da compartecipazioni con le seguenti: con l'attribuzione del gettito delle imposte indirette, riscosse a livello territoriale, quali accise, imposte sui servizi e sui consumi.
9. 16. (ex 9. 11.) Sergio Rossi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. I decreti legislativi, di cui al comma 1, devono prevedere la redazione da parte dell'amministrazione finanziaria di un documento sul gettito dei tributi erariali, relativi al nuovo sistema fiscale, riscossi per tipologia di tributo almeno a livello regionale.
9. 18. (ex 9. 9.) Sergio Rossi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. I decreti di attuazione devono prevedere il coordinamento del nuovo sistema fiscale statale con la finanza locale, al fine di non compromettere la diminuzione della pressione fiscale erariale derivante dall'attuazione della presente riforma.
9. 17. (ex 9. 10.) Sergio Rossi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Contestualmente all'attuazione della riforma si adeguano gli ordinamenti finanziari delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, garantendo l'assenza di effetti finanziari negativi.
9. 42. (ex 9. 6.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Alle regioni e agli enti locali è consentito recuperare tramite trasferimenti erariali il minor gettito derivante dal nuovo sistema delle deduzioni introdotto dalla riforma dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 3 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce annualmente con apposito decreto l'entità di tali trasferimenti.
9. 19. (ex 9. 19.) Coluccini, Benvenuto, Agostini, Cennamo, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Al fine di non incrementare la pressione fiscale del settore pubblico allargato e di fornire comunque agli enti locali le risorse necessarie a copertura delle loro competenze e funzioni, d'intesa con Anci, Upi e sentite le regioni, si provvede a determinare i principi fondamentali per consentire a comuni e province di istituire tasse di scopo nelle materie di loro competenza.
9. 02. (ex 9. 07.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.