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1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando,
in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, in particolare i seguenti tributi:
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) tassa sui contratti di borsa;
f) imposta sulle assicurazioni;
g) imposta sugli intrattenimenti.
2. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.
Sopprimerlo.
6. 1. (ex 6. 8.) Benvenuto, Visco, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. La riforma dell'imposizione sugli immobili si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, tutti i tributi gravanti sugli immobili. In particolare, la delega prevede:
a) un'unica imposta sugli immobili, attribuita ai comuni;
b) l'eliminazione di imposte e tasse marginali;
c) l'invarianza di gettito dei tributi;
d) la semplificazione e razionalizzazione della gestione;
e) la riduzione del peso fiscale sulla prima casa.
6. 3. (ex 6. 02.) Pistone, Benvenuto, Lettieri, Buemi, De Brasi, Maran, Olivieri, Pinotti, Vernetti, Vianello, Tidei, Cima.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La riforma dell'imposizione sui servizi garantisce il mantenimento e l'istituzione di agevolazioni per tutti i trasferimenti immobiliari funzionali all'esercizio dell'attività.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 2. (ex 6. 10.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la percentuale di riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dei contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge;
b) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi articolo 3, comma 2, della stessa legge;
c) aumentare la misura della detrazione per il conduttore in materia di canone di locazione a quanto previsto dall'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) prevedere per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile l'obbligo della registrazione analogamente agli altri provvedimenti della magistratura come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base. 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 02. (ex 6. 01.) Pistone, Benvenuto, Lettieri, Buemi.