1. La riforma della imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;
b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;
c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
d) semplificazione degli adempimenti formali.
e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;
f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;
g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;
h) esclusione della sussistenza del presupposto soggettivo per l'attribuzione agli esercenti arti e professioni che rivestono la qualifica di amministratori di società di partecipazioni derivanti da piani azionari.
2. Ogni anno la legge finanziaria determina, nel quadro dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume d'affari che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sulla base dello standard comunitario con le seguenti: nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria.
5. 1. (ex 5. 9. ) Agostini, Visco, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
5. 51. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), alinea, sostituire le parole da: nel rispetto dei principi fino alla fine della lettera con le seguenti: la definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta
sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea.
0. 5. 52. 1. Alfonso Gianni, Cento, Crucianelli, Grandi, Spini, Annunziata, Bandoli, Battaglia, Bellillo, Bellini, Giovanni Bianchi, Bielli, Bimbi, Bolognesi, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Camo, Carboni, Cennamo, Cima, Cordoni, Titti De Simone, Deiana, Di Serio D'Antona, Duca, Fioroni, Fluvi, Folena, Franci, Fumagalli, Gasperoni, Giacco, Giordano, Giulietti, Grignaffini, Grillini, Innocenti, Kessler, Labate, Leoni, Loiero, Lucidi, Lumia, Paola Mariani, Mariotti, Mascia, Melandri, Mussi, Nigra, Panattoni, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pinotti, Pisa, Pistone, Preda, Realacci, Rizzo, Rocchi, Rotundo, Russo Spena, Ruzzante, Sasso, Sciacca, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Spini, Tidei, Tolotti, Trupia, Valpiana, Vigni, Violante, Zanella, Zanotti.
All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), alinea, dopo le parole: principi di aggiungere la seguente: equità,
0. 5. 52. 2. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone.
All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), alinea, sostituire le parole da: escludere dalla base imponibile fino a: corrispettivo destinato con le seguenti: destinare parte dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, indicata.
0. 5. 52. 3. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Pistone, Cima, Buemi.
All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), numero 2), dopo le parole: legge finanziaria aggiungere le seguenti: per l'anno succcessivo.
0. 5. 52. 4. Grandi, Benvenuto, Innocenti, Pistone, Cima, Buemi.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti principi:
1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo;
2) l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con legge finanziaria, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5. 52. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine
temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5. 17. (vedi 5. 3.) Alfonso Gianni, Cento, Crucianelli, Grandi, Spini, Annunziata, Bandoli, Battaglia, Bellillo, Bellini, Giovanni Bianchi, Bielli, Bimbi, Bolognesi, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Camo, Carboni, Cennamo, Cima, Cordoni, Titti De Simone, Deiana, Di Serio D'Antona, Duca, Fioroni, Fluvi, Folena, Franci, Fumagalli, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Grignaffini, Grillini, Innocenti, Kessler, Labate, Leoni, Loiero, Lucidi, Lumia, Paola Mariani, Mariotti, Mascia, Melandri, Mussi, Nigra, Panattoni, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pinotti, Pisa, Pistone, Preda, Realacci, Rizzo, Rocchi, Rotundo, Ruzzante, Sasso, Sciacca, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Spini, Tidei, Tolotti, Trupia, Valpiana, Vigni, Violante, Zanella, Zanotti, Sereni.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea.
5. 50 (vedi 5. 3.) Alfonso Gianni, Cento, Crucianelli, Grandi, Spini, Annunziata, Bandoli, Battaglia, Bellillo, Bellini, Giovanni Bianchi, Bielli, Bimbi, Bolognesi, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Camo, Carboni, Cennamo, Cima, Cordoni, Titti De Simone, Deiana, Di Serio D'Antona, Duca, Fioroni, Fluvi, Folena, Franci, Fumagalli, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Grignaffini, Grillini, Innocenti, Kessler, Labate, Leoni, Loiero, Lucidi, Lumia, Paola Mariani, Mariotti, Mascia, Melandri, Mussi, Nigra, Panattoni, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pinotti, Pisa, Pistone, Preda, Realacci, Rizzo, Rocchi, Rotundo, Ruzzante, Sasso, Sciacca, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Spini, Tidei, Tolotti, Trupia, Valpiana, Vigni, Violante, Zanella, Zanotti.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) riordino dei beni di consumo inseriti nelle diverse aliquote dell'IVA secondo criteri di priorità sociale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori e in particolare per favorire i consumi dei redditi più bassi.
5. 4. (ex 5. 12.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) previsione, per le aziende termali così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n.323, della deducibilità dell'I.V.A. per i costi sostenuti per l'acquisizione, la realizzazione l'ampliamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento di immobili ed impianti, nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende termali al fine di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo.
5. 5. (ex 5. 20.) Benvenuto, Crucianelli, Pinza, Pistone, Lettieri, Stradiotto.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) applicazione dell'aliquota minima ai generi di prima necessità per l'infanzia.
5. 7. (ex 5. 21.) Sergio Rossi.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
5. 53. Governo.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base. 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 9. (ex 5. 17.) Duca, Benvenuto, Lettieri, Buemi, Pistone, Stradiotto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma: «non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni».
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 12. (ex 5. 16.) Duca, Benvenuto, Lettieri, Buemi, Pistone.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l'estero di natura speculativa, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;
b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;
c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;
d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;
e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo, all'incremento dei fondi per la cooperazione alla sviluppo, alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;
f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi; in nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo.
5. 14. (ex 5. 18.) Pistone, Benvenuto, Buemi, Grandi, Tolotti, Sereni.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque Paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai Paesi membri dell'Unione europea.
4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro Paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.
5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1o gennaio di ogni anno.
6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei Paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.
8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di:
a) estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;
b) istituire un fondo internazionale che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.
9. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. 15. (ex 5. 6.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Pistone, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Burlando, Crucianelli, Sereni.
Sopprimere il comma 2.
* 5. 13. (ex 5. 13.) Grandi.
Sopprimere il comma 2.
* 5. 21. (ex 5. 1.) Giordano, Russo Spena.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare oneri per il bilancio pubblico.
2-bis. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicati annualmente, con un profilo almeno triennale, nel rispetto dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume degli affari, che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche, gli oneri finanziari relativi e la copertura finanziaria. Con successivo provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura si rende operativa la agevolazione secondo l'ammontare del volume d'affari previsto.
5. 16. (ex 5. 8.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Imposizione forfetaria sul reddito delle navi). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, nel rispetto degli «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi» del 5 luglio 1997, con l'obiettivo di allineare il sistema a quello di altri importanti paesi marittimi, di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, della previa determinazione dei costi fiscali, è introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) il modello dell'imposta, calcolata su un utile teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate nette, dovrà essere compreso fra 0.45 e 0.10 euro;
b) l'utile teorico annuale, determinato in base all'utile teorico giornaliero della nave per il numero dei giorni di effettiva attività che sarà assoggettato all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) la durata del regime sostitutivo con vincolo non inferiore ad un triennio e natura opzionale;
d) le modalità del pagamento dell'imposta indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività marittima;
e) le modalità dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva che si applica alle navi che svolgono attività primarie di cabotaggio quali, fra le altre il trasporto di merci o passeggeri; il rimorchio, il salvataggio o altri tipi di assistenza marittima e il trasporto in riferimento a servizi necessariamente forniti in mare;
f) le regole per l'ammissione al regime sostitutive per le attività «secondarie» e «collaterali» a quelle primarie di cabotaggio.
3. Il decreto di cui comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti commissioni.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'U.p.b. 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 01. (ex 4. 03.) Benvenuto.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo nazionale, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.
2. Dall'imposta di cui al comma i sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.
4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno altri quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.
5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1o gennaio di ogni anno.
6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.
8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di:
a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti, l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;
b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.
9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. 02. (ex 5. 6.) Benvenuto, Sereni.