Allegato A
Seduta n. 140 dell'8/5/2002


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(A.C. 2144 - Sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Imposta sul reddito delle società).

1. Nel rispetto dei princìpi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera l), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi cor


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risposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante;
b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi princìpi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;
c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; nel caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;
d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;
e) ferma restando la disciplina di cui all'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre


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1986, n. 917, previsione di apposite regole per le plusvalenze e per i dividendi di cui alle lettere c) e d) al fine di evitare che i regimi di esenzione e di esclusione dal reddito disposti da tali lettere siano riconosciuti a vantaggio dei soci residenti nell'ipotesi in cui non si applichi il regime impositivo previsto dal predetto articolo;
f) indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera c); indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera c);
g) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera i); per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui alla seconda parte della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera h);
h) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di danaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie


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ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile; irrilevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria;
i) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci;
l) deducibilità delle componenti negative di reddito forfettariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza dell'imponibile della società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette componenti negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite;
m) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenere il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;
n) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;
o) opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo equivalente a quello di un'imposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1) l'identificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante «Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo» COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa sarà commisurata in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l'individuazione di diverse fasce di tonnellaggio


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di modo che l'importo unitario per tonnellata diminuisca con l'aumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;
p) riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;
q) mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore;
r) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni.

2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste un'aliquota unica del 33 per cento.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Imposta sul reddito delle società).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. (Imposta sul reddito delle società). - 1. La riforma dell'imposta sul reddito delle società si articola come segue:
a) applicazione opzionale in capo alla società o ente controllante che possiede una partecipazione non inferiore al 90 per cento in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, della imposta in forma consolidata con i limiti e le modalità indicate nel presente comma;
b) coincidenza della data d'inizio e di chiusura del periodo d'imposta di tutti i partecipanti al consolidamento;
c) la percentuale di controllo di cui alla lettera a) deve sussistere ininterrottamente a partire dall'inizio del periodo d'imposta;
d) il reddito imponibile di ciascuna delle società controllate e della società o ente controllante, che optano per l'applicazione dell'imposta in forma consolidata, è determinato separatamente in base alle ordinarie disposizioni;
e) ai fini dell'applicazione dell'imposta in forma consolidata è trasferito alla società cd ente controllante il risultato positivo o negativo derivante dalla determinazione separata dell'imponibile di ciascuna società controllata;
f) le perdite realizzate in periodi d'imposta anteriori a quelli cui si applica il regime opzionale di cui alla lettera a), possono essere portate in compensazione del reddito realizzato esclusivamente dal soggetto che le ha prodotte;
g) l'opzione ha la durata di tre anni, si rinnova ogni tre anni e deve essere esercitata, da ciascuna delle società o enti che intendono applicare l'imposta in


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forma consolidata, nei modi e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
h) nel caso di rinuncia all'esercizio della proroga dopo un triennio in cui l'opzione è stata esercitata, la società o ente controllante deve indicare la ripartizione degli eventuali residui che deve basarsi, a scelta del soggetto controllante, sul patrimonio netto contabile ovvero sul volume dei ricavi riferiti alle società controllate ed al soggetto controllante che hanno partecipato all'applicazione dell'imposta in forma consolidata e fra le quali sussiste ancora, al momento del mancato rinnovo, il rapporto di controllo di cui alla lettera a);
i) nel periodo d'imposta in cui, dopo l'esercizio dell'opzione, le condizioni di controllo vengono meno, l'applicazione dell'imposta in forma consolidata cessa di diritto. Gli eventuali residui saranno attribuiti al soggetto controllante;
l) la società o ente controllante deve presentare, con le stesse modalità e termini di quella relativa ai redditi propri, la dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta in forma consolidata su apposito modello;
m) al versamento dell'imposta, anche in acconto, applicata in forma consolidata, come pure al riporto a nuovo dell'eventuale credito o alla richiesta di rimborso dello stesso, provvede la società o ente controllante. Ciascuna società controllata risponde in solido con il soggetto controllante per l'importo dei debiti d'imposta trasferiti;
n) adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, prevedendo:
1) l'applicazione automatica del regime di tassazione;
2) la sua applicazione graduale sull'intero patrimonio d'impresa entro 5 anni;
3) l'aliquota sulla parte di reddito derivante dall'applicazione del coefficiente di rendimento ordinario pari al 19 per cento e l'aliquota sui profitti eccedenti pari al 35 per cento;
o) adeguamento della disciplina dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento dei maggiori valori fiscali con lo stesso livello dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da fissare al 19 per cento;
p) adeguamento della disciplina delle minusvalenze iscritte e realizzate relative a partecipazioni in società sia residenti sia non residenti, con loro riconoscimento ad un aliquota del 19 per cento, e corrispondente adeguamento della deducibilità degli ammortamenti sui cespiti rivalutati e tassati con l'aliquota del 19 per cento.
* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. (Imposta sul reddito delle società). - 1. La riforma dell'imposta sul reddito delle società si articola come segue:
a) applicazione opzionale in capo alla società o ente controllante che possiede una partecipazione non inferiore al 90 per cento in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, dell'imposta in forma consolidata con i limiti e le modalità indicate nel presente comma;
b) coincidenza della data d'inizio e di chiusura del periodo d'imposta di tutti i partecipanti al consolidamento;
c) la percentuale di controllo di cui alla lettera a) deve sussistere ininterrottamente a partire dall'inizio del periodo d'imposta;
d) il reddito imponibile di ciascuna delle società controllate e della società o ente controllante, che optano per l'applicazione dell'imposta in forma consolidata, è determinato separatamente in base alle ordinarie disposizioni;


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e) ai fini dell'applicazione dell'imposta in forma consolidata è trasferito alla società o ente controllante il risultato positivo o negativo derivante dalla determinazione separata dell'imponibile di ciascuna società controllata;
f) le perdite realizzate in periodi d'imposta anteriori a quelli cui si applica il regime opzionale di cui alla lettera a) possono essere portate in compensazione del reddito realizzato esclusivamente dal soggetto che le ha prodotte;
g) l'opzione ha la durata di tre anni, si rinnova ogni tre anni e deve essere esercitata, da ciascuna delle società o enti che intendono applicare l'imposta in forma consolidata, nei modi e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;
h) nel caso di rinunzia all'esercizio della proroga dopo un triennio in cui l'opzione è stata esercitata, la società o ente controllante deve indicare la ripartizione degli eventuali residui che deve basarsi, a scelta del soggetto controllante, sul patrimonio netto contabile ovvero sul volume dei ricavi riferiti alle società controllate e al soggetto controllante che hanno partecipato all'applicazione dell'imposta in forma consolidata e fra le quali sussiste ancora, al momento del mancato rinnovo, il rapporto di controllo di cui alla lettera a);
i) nel periodo d'imposta in cui, dopo l'esercizio dell'opzione, le condizioni di controllo vengono meno, l'applicazione dell'imposta in forma consolidata cessa di diritto. Gli eventuali residui saranno attribuiti al soggetto controllante;
j) la società o ente controllante deve presentare, con le stesse modalità e termini di quella relativa ai redditi propri, la dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta in forma consolidata su apposito modello;
k) al versamento, anche in acconto, dell'imposta applicata in forma consolidata, come pure al riporto a nuovo dell'eventuale credito o alla richiesta di rimborso dello stesso provvede la società o ente controllante. Ciascuna società controllata risponde in solido con il soggetto controllante per l'importo dei debiti d'imposta trasferiti;
l) adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, prevedendo:
1) l'applicazione automatica del regime di tassazione;
2) la sua applicazione graduale sull'intero patrimonio d'impresa entro cinque anni;
3) l'aliquota sulla parte di reddito derivante dall'applicazione del coefficiente di rendimento ordinario pari al 19 per cento e l'aliquota sui profitti eccedenti pari al 35 per cento;
m) adeguamento della disciplina dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento dei maggiori valori fiscali con lo stesso livello dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da fissare al 19 per cento;
n) adeguamento della disciplina delle minusvalenze iscritte e realizzate relative a partecipazioni in società sia residenti sia non residenti, con loro riconoscimento ad un'aliquota del 19 per cento, e corrispondente adeguamento della deducibilità degli ammortamenti sui cespiti rivalutati e tassati con l'aliquota del 19 per cento.
* 4. 1. (ex 4. 53.) Visco, Pinza, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 35. (ex 4. 2.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: come specificamente previsto aggiungere le


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seguenti: , proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente o indirettamente detenuta.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico,.
4. 4. (ex 4. 38.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: per la definizione del requisito del controllo fino a: del codice civile con le seguenti: individuazione del requisito del controllo adottando regole omogenee con quelle attualmente applicabili ai fini della dichiarazione di gruppo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ferma restando la possibilità di prevedere percentuali di possesso di partecipazione anche superiori;.
4. 3. (ex 4. 47.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: salvo quanto fino alla fine della lettera.
4. 6. (ex 4. 37.) Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: al fine di consentire fino a: reddito imponibile.
4. 7. (ex 4. 36.) Benvenuto, Visco, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: semplificazione della determinazione della base imponibile fino alla fine della lettera.
4. 8. (ex 4. 35.) Agostini, Visco, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: la società o ente controllante provvede, anche per conto delle società comprese nel consolidato, agli adempimenti di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi alla memorizzazione delle imposte nei canestri «a» e «b», al fine di attribuire il credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società del gruppo a società esterne.

Conseguentemente:
sopprimere le lettere
c) e d);
sostituire la lettera g) con la seguente:
g)
riformulazione degli articoli 61 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi.
4. 9. (ex 4. 52.) Tolotti, Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:
g)
riformulazione degli articoli 61 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di


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una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi.
4. 10. (ex 4. 60.) Tolotti, Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a cinque anni.
4. 36. (ex 4. 3.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: attività commerciale; aggiungere le seguenti: 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis;

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
d), dopo le parole: della liquidazione aggiungere le seguenti: , ferma rimanendo l'applicabilità dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato;
sopprimere la lettera e).
4. 51. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), premettere le seguenti parole: regime opzionale di.
4. 11. (ex 4. 45.) Visco, Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni.
4. 12. (ex 4. 28.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e r).

Conseguentemente, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) abrogazione dei numeri 1), 3), 5) e 8) della tabella allegata alla legge 18 ottobre 2001, n. 383.
4. 13 (ex 4. 42.) Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche.
4. 14. (ex 4. 46.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: potrà essere previsto con le seguenti: sarà previsto.
4. 15. (ex 4. 21.) Visco, Benvenuto, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.


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Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: o garantiti.
4. 18. (ex 4. 32. e 4. 59.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: partecipazione non inferiore al 10 per cento con le seguenti: partecipazione pari o superiore al 10 per cento.
4. 16. (ex 4. 20.) Agostini, Visco, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: la medesima facoltà è accordata anche alle società di capitali, alle quali sono applicabili gli studi di settore, i cui soci non siano società di capitali, a condizione che ciascuno abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento.
4. 20. (ex 4. 30.) Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) coordinamento della disciplina di tassazione opzionale dei gruppi di società di cui alle lettere a) e b) con la disciplina attuativa della delega di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
4. 19. (ex 4. 39.) Pinza, Agostini, Visco, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: ed all'indietro.
4. 21. (ex 4. 19.) Benvenuto, Visco, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:
n)
coerentemente con la logica della disciplina recata dalla riforma e, in particolare, con il regime delle partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti, estensione dell'esenzione di cui alla lettera c) alle fattispecie previste dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.
4. 23. (ex 4. 41.) Visco, Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: e della possibilità fino alla fine della lettera con le seguenti: relativa alle plusvalenze derivanti da cessione o conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento.
4. 22. (ex 4. 43.) Benvenuto, Agostini, Pinza, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Imposizione forfetaria sul reddito delle navi). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, nel rispetto dei Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di stato al trasporto marittimo - COM(96)81, approvati dalla Commissione dell'Unione europea in data 24 giugno 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 205 del 5 luglio 1997, per l'allineamento del sistema nazionale a quello di altri importanti paesi marittimi, la semplificazione


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e razionalizzazione degli adempimenti e la previa determinazione dei costi fiscali, è introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) il modello dell'imposta, calcolata su un utile teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate di stazza netta, dovrà essere compreso fra 0,45 e 0,10 euro;
b) l'utile teorico annuale, determinato in base all'utile teorico giornaliero della nave moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva attività che sarà assoggettato all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) la durata del regime sostitutivo con vincolo non inferiore ad un triennio e natura opzionale;
d) le modalità del pagamento dell'imposta indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività marittima;
e) le modalità di applicazione dell'imposizione sostitutiva applicabile alle navi che svolgono attività primarie di cabotaggio quali, fra le altre, il trasporto di merci o passeggeri, il rimorchio, il salvataggio o altri tipi di assistenza marittima, o il trasporto in riferimento a servizi necessariamente forniti in mare;
f) le regole per l'ammissione al regime sostitutivo per le attività secondarie e collaterali a quelle primarie di cabotaggio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 24. (ex 4. 03.) Duca, Benvenuto, Burlando, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
4. 37. (ex 4. 4.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: dell'imposta relativa al reddito aggiungere le seguenti: ovvero del reddito.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: sarà commisurata con le seguenti: ovvero il reddito saranno commisurati.
4. 50. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:
s) modifica della disciplina in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle attività culturali, con particolare riferimento al settore teatrale, in particolare aumentando la misura delle deduzioni, ammesse in modo da consentire un incremento del volume delle risorse a disposizione di tali attività;
t) revisione della disciplina della deducibilità delle spese sostenute per lo svolgimento di attività imprenditoriali in ambito culturale, con particolare riferimento al settore teatrale, al fine di ampliare


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la tipologia delle spese deducibili e di incrementare la misura delle relative deduzioni.
4. 27 (ex 4. 25.) Pistone, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Stradiotto.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. 43. (ex 4. 13.) Leo, Patria.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) possibilità di introdurre un sistema agevolativo teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese e sulle società che sostengono spese per innovazione tecnologica, ricerca e formazione.
4. 42. (ex 4. 23.) Patria.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) riformulazione del trattamento fiscale degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche al fine di garantire l'esenzione dall'imposta alle università statali;
4. 29 (ex 4. 50.) Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) adozione, in sede di attuazione dei princìpi e dei criteri indicati alle lettere a), b), c), d), f), n), o), p) e r), di apposite discipline transitorie volte a razionalizzare il passaggio dal precedente sistema impositivo alla nuova normativa.
4. 32. (ex 4. 48.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese che sostengono spese per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo.
4. 28. (ex 4. 51.) Nicola Rossi. Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese che sostengono spese per l'innovazione, la ricerca e la formazione.
4. 25. (ex 4. 29.) Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) previsione di un regime fiscale di favore per i processi di aggregazione tra


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piccole imprese e, in particolare, per la costituzione di consorzi tra imprese.
4. 26. (ex 4. 57.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi, Santagata, Frigato.

Sopprimere il comma 2.
4. 38. (ex 4. 5.) Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.
2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.
3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;
b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;
c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.
4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:
a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibro modale di cui al comma 5;
b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.
5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibro modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:
a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;
b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;
c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.
4. 01. (ex 4. 01.) Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.