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PRESIDENTE. L'onorevole Benvenuto ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale
Bressa ed altri n. 2, di cui è cofirmatario.
GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, intervengo per illustrare la questione pregiudiziale di cui l'onorevole Bressa è primo firmatario e in cui si pone la questione dell'eccesso del ricorso ai decreti-legge, poiché questo inizio di legislatura ha visto il Governo abusarne. In particolare, per quanto riguarda il decreto-legge sottoposto alla nostra attenzione, a nostro avviso, non ricorrono i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Le motivazioni che sono alla base del ricorso alla decretazione d'urgenza non ci sembrano coerenti né valide in quanto contraddicono il dettato della Costituzione.
Vorrei ricordare il messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere, con riferimento ad un altro decreto-legge, fortemente modificato ed alterato rispetto alle decisioni originarie. Soprattutto, vorrei richiamare le prescrizioni dell'articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988, contraddette dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge in esame, che recano rispettivamente l'istituzione di una società, denominata «Patrimonio dello Stato Spa», ai fini della valorizzazione, della gestione e alienazione del patrimonio dello Stato e l'istituzione da parte della Cassa depositi e prestiti, di un'apposita società finanziaria per azioni, denominata «Infrastrutture Spa». A nostro modo di vedere, queste disposizioni dovrebbero rientrare, a pieno titolo, nella procedura normale di formazione della legge e, quindi, chiediamo all'Assemblea di non procedere all'esame del disegno di legge.
Signor Presidente, a tal proposito dobbiamo svolgere una considerazione. Evidentemente, vi è una maggioranza parlamentare eletta sulla base di ambiziosi programmi che il Governo ha fatto propri: mi riferisco ai cospicui aumenti di spesa e alla riduzione delle tasse, secondo un'equazione che, per non essere esplosiva, postula un continuo e consistente aumento del prodotto interno lordo e la presenza di ampi margini di efficienza.
Dall'inizio della legislatura, per mantenere questo impegno e questi programmi, dato che le manovre realizzate non stanno dando i risultati previsti (i conti pubblici arrancano, il sommerso stenta ad emergere, i capitali clandestinamente esportati tardano a rientrare, il prelievo fiscale aumenta), il Governo sta attuando un'affannosa rincorsa di decreti-legge. Nell'elencazione che ci invia con diligenza il ministro Giovanardi possiamo constatare che questo è stato lo strumento principe del Governo per fare politica: in un anno, infatti, sono stati adottati 47 decreti-legge. Sui decreti-legge non solo non è possibile un dibattito, ma questi espropriano i colleghi, non solo dell'opposizione ma anche della maggioranza, della possibilità di apportare un loro contributo. Alcuni decreti-legge, poi, sono correttivi di altri decreti-legge, come è avvenuto per quanto riguarda il rientro dei capitali dall'estero o il sommerso.
Nella fattispecie, per sostenere queste entrate il ministro dell'economia ed il Governo hanno fatto ampio ricorso alle cartolarizzazioni che consistono nello sconto presso le banche di entrate future e sono parenti prossime dell'indebitamento: come questo producono un'entrata una tantum che, poi, deve essere rimborsata.
Il Governo dice che è costretto a ricorrere ai decreti-legge per far fronte alla situazione sempre più precaria dei conti pubblici data dal buco che, nella passata legislatura, si sarebbe determinato. Non riusciamo proprio a capire questo tentativo di esorcizzare l'inquietudine e l'incapacità riaprendo, un giorno sì ed uno no, la vecchia e trita storia dell'extradeficit che avrebbe lasciato il Governo di centrosinistra. Quel buco non c'era, ma quand'anche ci fosse stato, si tratterebbe, comunque, di un argomento chiuso con il bilancio consuntivo dell'esercizio 2001 che lo stesso Governo ha stilato e sottoscritto.
Le nostre preoccupazioni sull'istituzione delle due suddette società e sul ricorso alla cartolarizzazione sono date dal fatto che un giusto obiettivo qual è quello di un utilizzo positivo del demanio
(già nella passata legislatura erano state adottate alcune norme con la realizzazione dell'agenzia per il demanio) viene perseguito, non si capisce perché, con la procedura della decretazione d'urgenza, restringendo al minimo la possibilità di un confronto sia alla Camera sia al Senato. Inoltre, l'approvazione di questo decreto-legge rischia di porre gravi problemi alla tenuta dei conti pubblici.
Il ministro Tremonti si appassiona molto, nelle sue relazioni introduttive, a fare sfoggio di grande cultura: è un grande esperto di filosofia. Vorrei raccomandare al ministro dell'economia ed al Governo di rileggere la storia degli assegnati durante la Repubblica francese. Si tratta di una procedura che ha portato - come tutti sappiamo - ad esiti catastrofici e, con questo processo incredibile e confuso di cartolarizzazione, siamo su quella china. Vorrei ricordare che, durante la rivoluzione francese, si giunse a cartolarizzare persino le foreste ed a creare una gigantesca inflazione.
Da qui, la necessità che il decreto-legge al nostro esame non venga esaminato perché non corrisponde a questi criteri e che i problemi importanti di una valorizzazione del demanio e delle infrastrutture siano affidati, invece, al procedimento di carattere ordinario. Per tali motivi, chiediamo di non passare all'esame del disegno di legge di conversione in questione (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. L'onorevole Pistone ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale De Franciscis n. 3, di cui è cofirmataria.
GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, la nostra Carta costituzionale all'articolo 77 disciplina la decretazione d'urgenza, permettendo solo in casi davvero eccezionali l'autoattribuzione da parte del Governo del potere di adottare, senza previa delega parlamentare, atti che abbiano forza di legge. L'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 impone al Governo di indicare nel preambolo del decreto-legge le circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustifichino l'adozione, mentre il preambolo del decreto-legge al nostro esame non precisa tali motivazioni.
La legge n. 400 del 1988 prescrive, inoltre, che i decreti-legge - e questo è un punto molto importante - devono contenere misure di immediata applicazione. Sappiamo tutti che il decreto-legge entra in vigore il giorno in cui viene emanato ed ha una validità di sessanta giorni, pena la decadenza dei suoi effetti qualora non venga convertito: ora ci troviamo in una palese contraddizione e difformità da questo dettato costituzionale.
Infatti, in tal modo sostanzialmente la legge conferma il dettato costituzionale sull'urgenza delle misure adottate, che, in quanto tali, devono riguardare misure immediatamente applicabili: e così non è. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 prescrive espressamente che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e rispondente al titolo. Il decreto-legge in esame presenta, invece, contenuti normativi eterogenei e non giustificati dall'urgente necessità, in quanto non sono immediatamente applicabili. In particolare, negli articoli 7 e 8 - che recano rispettivamente l'istituzione di un'apposita società, denominata Patrimonio dello Stato Spa, ai fini della valorizzazione, della gestione e dell'alienazione del patrimonio dello Stato, e l'istituzione da parte della Cassa depositi e prestiti di un'apposita società finanziaria per azioni, denominata infrastrutture Spa, avente lo scopo di favorire, attraverso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie, la realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche e investimenti - la necessità e l'urgenza sotto questo aspetto non sono giustificate.
Difatti, da un lato la patrimonio Spa serve a togliere dalla contabilità pubblica il debito, attraverso la cartolarizzazione, attuata da una Spa di proprietà del Tesoro, di patrimonio dello Stato conferito alla Spa. Dall'altro, la Patrimonio dello Stato Spa può conferire immobili alla Infrastrutture Spa, che diventano garanzia
dell'indebitamento, per la realizzazione di investimenti che, sicuramente, potrebbero avere carattere infrastrutturale (ad esempio, qualche tratto di autostrada per il ministro Lunardi, qualche galleria o qualche altra opera infrastrutturale). Dunque, il paradosso è che, ipotecando il Colosseo, poi si faccia fare un tunnel al ministro Lunardi; siamo arrivati quasi al ridicolo!
Il decreto-legge presenta contenuti normativi eterogenei e assolutamente non giustificati dall'urgente necessità, in quanto non immediatamente applicabili, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 8. Tra l'altro, sotto il profilo finanziario, la società Infrastrutture Spa trae la provvista necessaria a finanziare la propria attività attraverso l'emissione di titoli di debito e l'assunzione, in generale, di finanziamenti; inoltre, sui titoli di debito emessi dalla società, sugli strumenti di finanziamento da essa utilizzati e sulle garanzie prestate è prevista la garanzia dello Stato.
Al riguardo, si deve rilevare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 37 del 1961, si è già espressa sul problema della copertura delle garanzie prestate dallo Stato. Rammentando la necessità di una copertura finanziaria delle garanzie patrimoniali - ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione - in quanto comportanti la responsabilità patrimoniale del concedente, la Corte ha affermato che, in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui fare fronte ai rischi assunti con garanzia prestata, la norma che sorregge la garanzia stessa non può non essere in contrasto con l'anzidetto principio costituzionale. Inoltre, nella stessa sentenza, la Corte ha stabilito che la copertura non deve corrispondere all'importo dei crediti garantiti, essendo invece sufficiente che sia commisurata al rischio, da calcolare con metodi adeguati da effettuare nella relazione tecnica.
In sostanza, l'articolo 8 non configura alcuna forma di copertura per la garanzia prestata dallo Stato sui titoli di debito emessi dalla società Infrastrutture Spa, sugli strumenti di finanziamento utilizzati e sulle garanzie prestate.
Inoltre, è evidente che la decisione del Governo, di fatto, ha un senso tutto politico e finanziario. Il senso politico è sicuramente evidenziato dal fatto che si vuole sciogliere l'agenzia del demanio, attribuendo i beni dello Stato (uffici pubblici, caserme, scuole, musei, spiagge, monumenti, porti, aeroporti, eccetera) alla nuova società; dunque, si tratta di qualunque cosa che abbia a che fare con la pubblica utilità. Si tratta di beni che sono sicuramente dello Stato, ma che risultano difficilmente valorizzabili e - per fortuna - vendibili.
Quindi, è evidente come questi beni non siano cartolarizzabili perché sono molto differenti dai palazzi degli enti previdenziali e non forniscono un flusso di reddito immediatamente fruibile; dunque, lo scopo reale della società Patrimonio dello Stato Spa è sicuramente un altro.
PRESIDENTE. Onorevole Pistone, lei sta esaurendo il tempo a sua disposizione.
GABRIELLA PISTONE. Grazie, signor Presidente. Lo scopo è quello che ho cercato di spiegare illustrando la questione pregiudiziale De Franciscis ed altri n. 3: per questa via, si cerca di raggiungere un risultato utile a migliorare i conti pubblici.
Certamente, in questo decreto-legge, non si riscontra alcun carattere di necessità ed urgenza: come ampiamente descritto in precedenza, esso non è assolutamente conforme ai principi dettati sia dalla Costituzione sia dalle sentenze emesse dalla Corte costituzionale in proposito.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alfonso Gianni al quale ricordo che ha a disposizione 5 minuti. Ne ha facoltà.
ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, noi siamo d'accordo con le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dai colleghi e, quindi, siamo dell'avviso che non si debba affatto procedere alla conversione in legge del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, attualmente al nostro esame.
Le considerazioni sono varie ed io le riassumo molto brevemente. Vi è, naturalmente, una considerazione di carattere generale che riguarda l'interpretazione dell'articolo 77 della Costituzione. Come sappiamo, questo Governo ha una tendenza ormai inveterata ad aggirare l'articolo 77, pur governando questo paese non da molto tempo. La circostanza è quantomeno curiosa dal momento che, non soltanto in linea teorica ma purtroppo anche in linea pratica, la maggioranza di cui il Governo dispone dal punto di vista parlamentare è ampia, almeno sotto il profilo quantitativo. Quindi, vi è francamente da chiedersi se il Governo non possa utilizzare in altri campi la fantasia istituzionale poco riguardosa delle medesime istituzioni, dal momento che in ogni caso ha la possibilità di far passare i provvedimenti che propone, naturalmente a condizione che si sia in grado di convincere almeno la maggioranza della loro bontà.
Rivolgo la mia attenzione agli articoli 7 e 8 del provvedimento: siamo di fronte alla costituzione di due società, Patrimonio dello Stato Spa e Infrastrutture Spa, che verrebbero beneficiate dalla conversione in legge di questo decreto-legge. Francamente, è lecito dubitare delle ragioni di tanta urgenza e di tanta necessità, pur non essendo espertissimi della materia: anche se qualcuno o qualcuna potesse dimostrare la necessità di una simile prospettiva, ben difficilmente sarebbe in grado di collegarla con l'urgenza. Dunque i presupposti, che devono andare assolutamente insieme per rispondere al dettato costituzionale di necessità e di urgenza, non vi sarebbero in ogni caso.
L'altra considerazione che entra più nel merito delle questioni proposte dal testo del Governo è già stata sollevata sia nel testo sia durante l'esplicazione...
PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di distribuirsi più ordinatamente per i banchi e di abbassare il volume delle conversazioni. Grazie.
Prego, onorevole Alfonso Gianni.
ALFONSO GIANNI. Dicevo che gli argomenti sono già stati sollevati ed io li condivido; quindi li ricorderò molto brevemente, anche in considerazione del poco tempo a mia disposizione.
Siamo di fronte ad un'eterogeneità della materia del decreto-legge che, - come sappiamo - secondo un consolidato giudizio di costituzionalisti, è uno degli elementi che mette in dubbio in partenza il carattere di necessità e di urgenza delle norme qui contenute.
Per usare la famosa espressione del Presidente Pietro Ingrao, se un decreto, è un decreto-salsiccia e sicuramente non rientra nei caratteri previsti dall'articolo 77 della Costituzione. In più, esso mette in atto misure che non sono immediatamente applicabili e usa una disinvoltura che definirei sostanzialmente truffaldina, se questo termine non apparisse troppo malizioso o non sopravvalutasse l'intelligenza, per quanto perversa, degli estensori del testo del decreto-legge, perché siamo al di fuori dei principi sanciti dalla Corte costituzionale sul tema della copertura e delle garanzie prestate dallo Stato che (sono già state qui ricordate) la Corte affermò nella sua sentenza n. 37 del 1961. Infatti, la Corte ha ribadito la necessità di una copertura finanziaria delle garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proprio perché comportano la responsabilità patrimoniale del concedente, ed ha affermato che, in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui fare fronte ai rischi assunti con garanzia prestata, la norma che sorreggerebbe la garanzia stessa non potrebbe non essere in netto contrasto con quel principio costituzionale. Come vede, sono diversi i motivi per cui noi siamo favorevoli a votare favorevolmente alle questioni pregiudiziali presentate dai colleghi e, quindi, perché questa Camera concluda subito l'esame di questo provvedimento e passi ad occuparsi d'altro (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Villetti.
L'articolo 40 comma 3 del regolamento, prevedendo per la discussione della questione pregiudiziale l'intervento di un deputato per gruppo, non fa cenno agli interventi dei deputati appartenenti alle componenti politiche del gruppo misto. Conformemente alla prassi, la Presidenza ritiene tuttavia di ammettere questi interventi, assegnando all'onorevole Villetti il tempo di tre minuti.
Prego, onorevole Villetti, ha facoltà di parlare.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, intervengo non nel merito di questo disegno di legge, di cui avremo la possibilità di discutere ampiamente, ma sollevando la questione che riguarda la costituzionalità e i requisiti di necessità e di urgenza. Data la brevità del mio intervento, voglio far presente all'Assemblea come questo disegno di legge di conversione manchi di copertura per quanto attiene, come detto in uno di questi atti presentati, alle garanzie prestate dallo Stato per i titoli di debito emessi dalla società Infrastrutture SpA. Ne discuteremo nel corso dell'esame del disegno di legge, ma badate che con questo disegno di legge si crea surrettiziamente una sovrapposizione tra l'aspetto patrimoniale e l'aspetto finanziario, che non risponde al modo in cui la Costituzione regola questa materia. Si tratta di una questione sulla quale richiamo l'attenzione anche dei deputati dell'opposizione, perché si introduce un principio che può sicuramente rappresentare un fattore contraddittorio con l'opera di risanamento necessaria per il paese.
In secondo luogo, voglio dire che, almeno per quanto riguarda gli articoli 7 e 8, che richiederebbero un'ampia discussione, molto più ampia di quella che è stata fatta in sede parlamentare, questi non presentano i requisiti di necessità e di urgenza, proprio perché comportano una modifica dell'architettura finanziaria e patrimoniale del nostro Stato e quindi una vera e proprio innovazione molto discutibile, molto opinabile, che non può essere adottata con una misura di questo tipo.
Queste sono le ragioni per cui confermo l'appoggio dei socialisti e dei deputati del gruppo misto, nel suo complesso, alle pregiudiziali presentate (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Antonio Leone. Ne ha facoltà.
ANTONIO LEONE. La ringrazio, signor Presidente. Gli interventi dei colleghi in relazione alle tre pregiudiziali presentate denotano solamente l'intento di strumentalizzare le questioni pregiudiziali, visto che tutti gli interventi sono stati, sì, puntuali, ma nel merito, e che non ho sentito nessuna argomentazione legata ad una pregiudizialità.
Mi riferisco, ad esempio, alla questione pregiudiziale Morgando ed altri n. 1 nel momento in cui la critica - e parlo sulla base di quanto rilevato dal documento cartaceo - si appunta sul fatto che non vi sarebbe un'adeguata garanzia della copertura finanziaria come richiede, invece, la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Mi sembra vi sia solo da osservare che la necessità di copertura finanziaria potrebbe nascere solo nel momento in cui tale garanzia venisse effettivamente prestata, ma ciò può avvenire solo con un apposito provvedimento successivo. Occorre osservare come la necessità di copertura potrebbe nascere solo qualora, in caso di operazioni non andate a buon fine, tale garanzia dovesse effettivamente intervenire: solo a quel punto, si porrebbe il problema della copertura finanziaria. Il provvedimento, correttamente, sposta il problema della copertura finanziaria, così come è accaduto anche in precedenza per altri provvedimenti nella scorsa legislatura; non vedo allora perché, su questo punto, vi sarebbe una palese inosservanza delle norme costituzionali per non poter procedere all'esame di questo provvedimento.
Per quanto riguarda la questione pregiudiziale Bressa e altri n. 2, si tratta di argomentazioni trite e ritrite - che, tra l'altro, furono oggetto di una grande battaglia
dell'allora opposizione nel corso della passata legislatura -, nel momento in cui si critica il profilo della violazione dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione di urgenza. C'è da dire che un'osservazione di fondo per quanto attiene all'esigenza di costituire una società per azioni, patrimonio dello Stato, potrebbe essere quella di fornire al Governo uno strumento per valorizzare, subito, il proprio patrimonio immobiliare che dopo tanti decenni non ha dato alcun frutto ed il cui abbandono totale ha fornito introiti inadeguati. Questo è lo scopo dell'istituzione di tale patrimonio dello Stato.
Torno a ripeterlo: si tratta di eccezioni di merito, non di natura costituzionale. Di nessun pregio mi sembra, in relazione alla questione pregiudiziale De Franciscis e altri n. 3, l'osservazione del collega De Franciscis, anche se la stessa osservazione fa salvo ed estrapola quello che ci sembra il cuore del provvedimento in relazione all'articolo 6.
Mi sembra che la strumentalità delle questioni poste in Assemblea possa far giungere i colleghi alla conclusione di votare contro le questioni pregiudiziali presentate (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.
GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, intervengo solo per dire, a parziale correzione delle parole dell'onorevole Villetti, che alcune componenti del gruppo misto, tra cui io stesso, voteranno contro le tre pregiudiziali presentate per le ragioni che l'onorevole Antonio Leone ha già sinteticamente esposto.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Avverto che il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ha chiesto la votazione nominale.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Morgando ed altri n. 1, Bressa ed altri n. 2 e De Franciscis e altri n. 3.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 360
Maggioranza 181
Hanno votato sì 160
Hanno votato no 200).
La discussione sulle linee generali del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.
PIERGIORGIO MASSIDDA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERGIORGIO MASSIDDA. Signor Presidente, volevo soltanto segnalare che la mia tessera di votazione è stata evidentemente inserita male e non ho potuto partecipare al voto, altrimenti avrei espresso voto contrario.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Massidda, ne prendo atto.
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