Acquarone, Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Enzo, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Chiti, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Nan, Napoli Angela, Nesi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Romano, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.
Acquarone, Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Chiti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Mussi, Nan, Angela Napoli, Nesi, Palumbo, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Romano, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.
Buontempo.
In data 6 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CASTAGNETTI ed altri: «Norme ordinamentali e processuali in materia di diritto di famiglia e dei minorenni» (2703);
PECORELLA: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di condanna alle spese» (2704);
LUCIDI ed altri: «Norme concernenti la mediazione penale nel processo minorile» (2705);
PISTONE: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (2706).
Saranno stampate e distribuite.
La proposta di legge n. 2008, d'iniziativa dei deputati BUFFO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la realizzazione di locali per la celebrazione delle esequie civili o di confessioni religiose minoritarie».
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
II Commissione (Giustizia):
BURANI PROCACCINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia» (2415) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PAOLO RUSSO: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali dei soci di cooperative edilizie e degli acquirenti di immobili da costruire» (2512) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PAOLO RUSSO: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali derivanti dalla compravendita di beni immobili» (2513) Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII;
CARLI ed altri: «Istituzione di un fondo di solidarietà per i soggetti danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società immobiliari» (2591) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
In data 6 maggio 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:
VIOLANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, MINNITI, LUCIDI, LEONI, BONITO, LUMIA: «Articolo 22: istituzione della Commissione permanente Affari Interni» (doc. II, n. 2).
Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonchè alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 16 aprile 2002, sentenza n. 120 del 10-16 aprile 2002, (doc. VII, n. 146), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.
alla II Commissione permanente (Giustizia).
La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi
dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonchè alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 87 del 27 marzo-5 aprile 2002, (doc. VII, n. 144) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 106 del 10-12 aprile 2002, (doc. VII, n. 145) con la quale:
dichiara che non spetta al consiglio regionale della Liguria adottare la delibera n. 62 del 15 dicembre 2000 recante «Istituzione del Parlamento della Liguria» e conseguentemente la annulla.
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 121 del 10-16 aprile 2002, (doc. VII, n. 147) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 127 dell'11-22 aprile 2002, (doc. VII, n. 148) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Treviso, con l'ordinanza di cui in epigrafe
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 133 dell'11-24 aprile 2002 (doc. VII, n. 149) con il quale:
dichiara che non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della regione Siciliana, alle riserve a favore dell'erario statale del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate emanati dal 1992 al 1996; e conseguentemente
annulla il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1o gennaio 1997, del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della regione Sicilia, emanati dal 1992)
alla V Commissione permanente (Bilancio);
sentenza n. 134 dell'11-24 aprile 2002 (doc. VII, n. 150) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione istituito presso il tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 135 dell'11-24 aprile 2002 (doc. VII, n. 151) con il quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dell'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 14 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Alba con l'ordinanza in epigrafe
alla II Commissione permanente (Giustizia).
Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 30 aprile 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea ROMANO ed altri n. 9/1456/6 e FONTANINI n. 9/1456/7, concernenti le imposte sostitutive dei tributi erariali in favore delle regioni a statuto speciale, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 ottobre 2001.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VI (Finanze), competenti per materia.
Il difensore civico della regione Lombardia, con lettera in data 28 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 1/12).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.