Allegato A
Seduta n. 139 del 7/5/2002


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(A.C. 2144 - Sezione 7)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Imposta sul reddito).

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente del 23 per cento fino a 100.000 euro e del 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei princìpi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali, con conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;
b) per quanto riguarda l'imponibile:
1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;
2) progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni;
3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido; non profit e attività svolta nel campo sociale, assistenziale, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;
4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;


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5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;
8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;
c) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:
1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei princìpi di cassa e di compensazione;
4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;
d) per quanto riguarda le semplificazioni:
1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia;
2) potenziamento degli studi di settore;
3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
4) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
e) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Imposta sul reddito).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4 e 8.
3. 70. (ex 4. 1.) Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 8;


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all'articolo 9, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
, fermi restando gli stanziamenti del bilancio statale al 31 dicembre 2002 incrementati del 10 per cento annuo e relativi alle spese tese a garantire almeno l'attuale livello di spesa sociale del paese.
3. 71. (ex 9. 4.) Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 8;
all'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. 85. (ex 9. 24.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Imposta sul reddito). - 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:
a) per quanto riguarda l'imponibile:
1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino 15 mila euro per un nucleo familiare di due persone, fino a 17-18 mila euro per un nucleo con tre persone e fino a 20-22 mila euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;
2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di handicap, casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione, sanità, istruzione, formazione, ricerca, assicurazioni, previdenza, collaborazioni familiari ed assistenza con particolare riferimento a quella rivolta in favore dei soggetti non autosufficienti, erogazioni liberali a favore di organizzazioni non profit, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;
4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;
5) riduzione del numero degli scaglioni prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie, tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi, fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;
6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsabile ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico,


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oppure erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società;
8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;
b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:
1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;
3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;
4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;
5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;
c)
per quanto riguarda le semplificazioni:
1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;
2) potenziamento degli studi di settore;
3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;
d)
contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20 mila milioni di euro;
e)
prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e attuazione prioritaria del sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), punto 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.
3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste


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dal seguente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.
* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Imposta sul reddito). - 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:
a)
per quanto riguarda l'imponibile:
1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino a 15.000 euro per un nucleo familiare di due persone, fino a 17.000-18.000 euro per un nucleo con tre persone e fino a 20.000-22.000 euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;
2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia, con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di handicap; casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione; sanità; istruzione; formazione e ricerca; assicurazioni; previdenza; collaborazioni familiari ed assistenza, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti; erogazioni liberali a favore di organizzazioni non profit, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;
4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;
5) riduzione del numero degli scaglioni, prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi e fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;
6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsato ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società;
8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;
b)
per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:
1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;


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2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;
3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali, sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;
4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;
5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;
c)
per quanto riguarda le semplificazioni:
1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;
2) potenziamento degli studi di settore;
3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a 50.000 euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;
d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20.000 milioni di euro;
e)
prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e sua attuazione prioritaria dal sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), numero 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.
3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste dal presente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.
* 3. 57. (ex 3. 134. seconda versione) Pinza, Visco, Pennacchi, Grandi, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Battaglia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Dato l'obiettivo fino alla fine del numero 1 della lettera b) con le seguenti: La riforma dell'imposta sul reddito deve articolarsi come segue:
1) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;
2) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;
3) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 33 per cento;
4) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;
5) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento.


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1-bis. La riforma si articola altresì sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:.
3. 72. (ex 3. 9.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: a due le aliquote fino alla fine del comma con le seguenti: gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte, l'articolazione da realizzare sarà la seguente:
1) 18 per cento fino a 16.000 euro;
2) 31 per cento fino a 31.000 euro;
3) 37 per cento fino a 68.000 euro;
4) 43 per cento oltre 68.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:
a)
deduzione e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, no profit, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applicato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;
b)
modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale. Articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;
c)
istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa.
d)
inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;
e)
regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati dell'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
3. 19. (ex 3. 129.) Grandi, Pistone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: a due le aliquote fino alla fine del comma con le seguenti: gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte; l'articolazione da realizzare è la seguente:
1) 18 per cento fino a 20.000 euro;
2) 32 per cento fino a 35.000 euro;
3) 38 per cento fino a 70.000 euro;
4) 44 per cento oltre 70.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:
a)
deduzioni e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, no profit, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applicato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;
b)
modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale;
c)
articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;
d)
istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;


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e)
inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;
f)
regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati dell'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
3. 1. (ex 3. 77.) Grandi, Tolotti, Buffo, Dameri, Fumagalli, Zanotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.
3. 20. (ex 3. 26.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: , in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale con le seguenti: di un livello di reddito minimo personale, pari a 7.500 euro e correlato al numero di familiari a carico del contribuente.
3. 42. (ex 3. 97.) Lettieri, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione con le seguenti: determinata dall'ISTAT, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione e correlato al numero di familiari a carico.
3. 43. (ex 3. 96.) Nicola Rossi, Benvenuto, Pennacchi, Lettieri, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Pinza, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , correlato al potere d'acquisto.
3. 61. (ex 3. 67.) Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
3. 44. (ex 3. 85.) Benvenuto, Santagata, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Tolotti, Agostini.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) definire deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 62.000 euro relative agli interessi passivi per mutui contratti per acquisto e ristrutturazione di prima casa di abitazione, istruzione universitaria, disagiata sede per lavoratori dipendenti, nonché deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 130.000 euro relative a spese inerenti l'assistenza agli anziani, a soggetti portatori di handicap, fisici e psichici, a soggetti portatori di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito.

Conseguentemente, sopprimere i numeri 3) e 4).
3. 73. (ex 3. 10.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;.
3. 45. (ex 3. 88.) Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Pinza, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.


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Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ispirate alle scale di equivalenza.
3. 21. (ex 3. 27.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: famiglia, con aggiungere le seguenti: mantenimento del valore delle detrazioni trasformate in deduzioni e.
3. 34. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: dei figli, aggiungere le seguenti: delle persone a carico.
3. 67. Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , riqualificazione urbana e mobilità dei lavoratori.
3. 22. (ex 3. 79.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale.
* 3. 23. (ex 3. 117.)Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale.
* 3. 90. (ex 3. 117.)Di Teodoro.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: previdenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera,
3. 24. (ex 3. 124.) Benvenuto, Giulietti, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: previdenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di invalidità per causa di servizio,
3. 25. (ex 3. 125.) Benvenuto, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: assistenza aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti e.
3. 39. Pinza, Pennacchi, Grandi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: asili nido aggiungere le seguenti: e domiciliare.
3. 59. (vedi 3. 127) Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: assistenziale aggiungere le seguenti: e di promozione sociale e valorizzazione etica,.
3. 65. Patria.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: e scientifico aggiungere le seguenti: , con previsione di ulteriori deduzioni


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relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni non profit.
3. 38. Pinza, Pennacchi, Grandi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: potere d'acquisto.
3. 62. (ex 3. 66.) Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) previsione, parallelamente all'entrata in vigore, anche graduale, del nuovo livello di reddito esente, che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, siano comunque garantiti anche ai soggetti che non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure da sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità stabilite entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'intervento a favore di questi soggetti incapienti avviene previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà. Questi interventi fiscali non possono andare a discapito degli interventi di natura assistenziale e sociale, già previsti o introdotti in futuro, a sostegno delle figure sociali più deboli, con i quali eventualmente si sommano;
3. 9. (ex 3. 71.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) previsione che entro tre anni dall'entrata in vigore i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, possano essere disposti come imposta negativa, cioè reddito aggiuntivo a disposizione dei soggetti interessati, previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà;
3. 26. (ex 3. 122.) Grandi, Benvenuto, Fluvi, Pistone, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) previsione di inserire tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo quelli sostenuti dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;
3. 75. (ex 3. 6.) Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) conferma delle detrazioni più consistenti per i redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi da lavoro autonomo, così come previsto dall'attuale regime;
3. 74. (ex 3. 2.) Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: al fine di fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo, in ogni caso, riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, la deduzione per la contribuzione a forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. 27. (ex 3. 28.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: meglio.
3. 33. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: la progressività dell'imposta aggiungere le seguenti: , di aiutare chi è rimasto indietro.
3. 58. Stradiotto, Pinza, Bottino, Frigato, Lettieri, Santagata.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: particolarmente.
3. 35. Grandi, Benvenuto,Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare attenzione per le giovani coppie.
3. 68. Di Teodoro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) istituzione di un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni e/o deduzioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda;
3. 80. (ex 3. 1.) Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) possibilità anche per chi è percettore solo di un reddito personale escluso da imposizione di usufruire, mediante riconoscimento di una «imposta negativa», degli effetti positivi delle deduzioni previste al numero 3) della presente lettera;
3. 28. (ex 3. 24.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) previsione con decreto delegato dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione nella legge finanziaria dell'anno successivo attraverso le modifiche degli scaglioni di reddito;
3. 29. (ex 3. 70.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:
4-bis) istituzione di una specifica deduzione forfetaria per maggiori spese di produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;
3. 30. (ex 3. 38.) Grandi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:
4-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore relativi ai redditi da lavoro


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dipendente prodotti all'estero, mediante l'esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;
3. 31. (ex 3. 110.) Benvenuto, Pistone, Grandi, Flavi, Cennamo, Tolotti, Coluccini, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:
4-bis) applicazione di deduzioni per compensare il non omogeneo costo della vita sul territorio nazionale;
3. 63. (ex 3. 65.) Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 5), 6) e 7).
3. 77. (ex 3. 11.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).
3. 5. (ex 3. 106.) Tolotti, Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).
3. 6. (ex 3. 81.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
3. 7. (ex 3. 37.) Grandi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
7-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;
* 3. 8. (ex 3. 78.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
7-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;
* 3. 65-bis. (ex 3. 19.)Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire la parola: dei con le seguenti: di alcuni.

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: da artisti e professionisti di qualsiasi tipo con le seguenti: solo da artisti e professionisti.
3. 36. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
9) revisione dei criteri per la determinazione del volume d'affari correlato al riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, al fine di agevolare ulteriormente gli esercenti attività agricole nei comuni montani;
3. 60. (ex 3. 128.) Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi.


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Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 66. (ex 3. 12.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), alinea, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria;.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
sostituire il numero 2) con il seguente:

2) applicazione di una aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;
al numero 3, sostituire le parole:
dei princìpi di cassa e di compensazione con le seguenti: del principio di tassazione sul risultato di gestione.
3. 46. (ex 3. 83.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Rossi Nicola, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei con le seguenti: in questa fase del regime fiscale sostitutivo su quello della prima aliquota dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i.
3. 11. (ex 3. 121.) Grandi, Tolotti, Buffo, Dameri, Fumagalli, Zanotti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: proprio dei con le seguenti: delle due prime aliquote dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i.
3. 10. (ex 3. 76.) Grandi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).
3. 78. (ex 3. 13.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: fondi pensione aggiungere le seguenti: derivanti da contrattazione collettiva.
3. 12. (ex 3. 75.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:
5) incentivare la diffusione dei fondi pensione «etici, socialmente ed ecologicamente responsabili», di seguito denominati «fondi etici», attraverso una loro tassazione inferiore rispetto al regime tributario già previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Per fondi pensione etici si intendono quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti, criteri morali orientati su imprese che: a) adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente; b) rispettano i diritti umani e, in particolare, bandiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile; c) favoriscono lo sviluppo dell'occupazione; d) rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari; e) non investono nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia; f) non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali. La Banca d'Italia è demandata ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico dei fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili che definisca tra l'altro: le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili, prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti; le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta, in modo efficace, efficiente e trasparente; le modalità di compilazione delle liste


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di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione. Al futuro maggior onere stimato in 8 milioni di euro per ogni annualità, si provvede con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. 79. (ex 3. 5.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:
4-bis) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;.
3. 49. (ex 3. 87.) Nicola Rossi, Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione della imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della norma di cui alla presente lettera sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 3. 13. (ex 3. 31. seconda versione). Fluvi, Benvenuto, Lettieri, Tolotti, Pinza, Stradiotto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione della imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della norma di cui alla presente lettera sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,


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si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 3. 14. (ex 3. 32. seconda versione). Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) introduzione di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria e per i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in alternativa al regime fiscale ordinario e in linea con quanto previsto per i redditi di natura finanziaria;
3. 15. (ex 3. 80.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 16. (ex 3. 23.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente.
3. 47. (ex 3. 84.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le parole: avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia.
3. 17. (ex 3. 82.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) rafforzamento dei controlli di veridicità per i redditi che risultano al di fuori delle previsioni degli studi di settore;.
3. 18. (ex 3. 73.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo la parola: potenziamento aggiungere le seguenti: e completamento.
3. 4. (ex 3. 74.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e conseguente ampliamento delle categorie produttive considerate.
3. 81. (ex 3. 4.) Pecoraro Scanio.


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Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 3. 3. (ex 3. 68.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 3. 82. (ex 3. 14.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione dell'imponibile, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività produttive;
3. 50. (ex 3. 95.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) introduzione della previsione triennale preventiva, sulla base degli studi di settore, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo, salvo conguaglio sulla base del reddito effettivo realizzato nei tre anni;
3. 2. (ex 3. 72.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: concordato triennale preventivo, aggiungere le seguenti: sulla base degli studi di settore.

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.
3. 52. (vedi 3. 90) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore con le seguenti: da effettuarsi sulla base degli studi di settore, e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili nonché di un regime agevolativo per le imprese di nuova costituzione e per le nuove attività di lavoro autonomo;
3. 51. (vedi 3. 93.) Stradiotto, Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili.
3. 53. (ex 3. 91.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Pennacchi.


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Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;
3. 64. (ex 3. 64.) Sergio Rossi, Scherini.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo la parola: autonomi aggiungere le seguenti: al di sotto di una soglia di reddito non superiore al livello determinato dagli studi di settore.
3. 37. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 83. (ex 3. 15.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: od uguale, mai peggiore,
3. 55. (ex 3. 94. e 3. 99.) Santagata, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: con riferimento fino alla fine della lettera.
3. 32. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi ,Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431 del 1998;
b)
riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini del calcolo dell'imposta di registro sui medesimi contratti, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431;
c)
incremento della detrazione prevista dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
d)
obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi dell'articolo 663 e 665 del Codice di procedura civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 03. (ex 3. 012. nuova formulazione) Pistone, Benvenuto, Grandi, Tolotti.


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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 01. (ex 3. 011. seconda versione). Duca, Benvenuto, Pistone, Lettieri, Pinza.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.
3. 02. (ex 3. 010.) Duca, Benvenuto, Pistone, Lettieri, Pinza, Stradiotto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di pensioni e di assegni di fonte estera). - 1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1o gennaio 2002, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 settembre 2002 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 giugno 2003, del 15 dicembre 2003, del 15 giugno 2004 e del 15 dicembre 2004, senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonché a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità


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previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 04. (ex 3. 014.) Benvenuto, Giulietti, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Tassazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), le parole «o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero il contribuente non eserciti attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1»;
b)
all'articolo 50, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Sono comunque escluse dalla determinazione del reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), effettuate fuori dal territorio comunale costituenti redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1».

2. All'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sulle somme di cui all'articolo 50, comma 5, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 05. (ex 3. 013.) Benvenuto, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.