Allegato A
Seduta n. 139 del 7/5/2002


Pag. 15


...

(A.C. 2144 - Sezione 2)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:
5) incentivare la diffusione dei fondi pensione «etici, socialmente ed ecologicamente responsabili», di seguito denominati «fondi etici», attraverso una loro tassazione inferiore rispetto al regime tributario già previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Per fondi pensione etici si intendono quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti, criteri morali orientati su imprese che: a) adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente; b) rispettano i diritti umani e, in particolare, bandiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile; c) favoriscono lo sviluppo dell'occupazione; d) rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari; e) non investono nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia; f) non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali. La Banca d'Italia è demandata ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico dei fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili che definisca tra l'altro: le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili,


Pag. 16

prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti; le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta, in modo efficace, efficiente e trasparente; le modalità di compilazione delle liste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione. Al futuro maggior onere stimato in 8 milioni di euro per ogni annualità, si provvede con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. 79. (ex 3. 5.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431 del 1998;
b) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini del calcolo dell'imposta di registro sui medesimi contratti, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431;
c) incremento della detrazione prevista dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
d) obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi dell'articolo 663 e 665 del Codice di procedura civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 03. (ex 3. 012. nuova formulazione) Pistone, Benvenuto, Grandi, Tolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: costo del lavoro aggiungere le seguenti: e degli oneri finanziari.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'onere derivante dal presente articolo per gli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.


Pag. 17


1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 10. (ex 8. 11.) Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.
(Limitatamente alla parte conseguenziale).