La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 reca la delega al Governo per la graduale soppressione dell'IRAP, senza tener conto degli articoli 1 e 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, per effetto dei quali l'IRAP è un tributo regionale le cui aliquote, dal 1o gennaio 2001, possono essere variate unicamente dalle regioni stesse;
il provvedimento non delinea gli interventi normativi che dovrebbero garantire la tenuta della finanza statale e regionale al venire meno di una rilevantissima fonte di gettito che, in particolare, finanzia il sistema sanitario, se non con una disposizione contenuta nel successivo articolo 9 del tutto inefficace nella sua vaghezza;
l'articolo 9 stabilisce infatti che, fino al completamento del processo di riforma fiscale, devono essere garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale, ed in particolare che la progressiva riduzione dell'IRAP dovrà essere compensata da trasferimenti o da compartecipazioni a tributi erariali, la cui copertura finanziaria, peraltro, non viene specificata dal provvedimento in esame se non con un ulteriore generico rinvio alla manovra di bilancio;
gli articoli 3 e 5 prevedono la revisione delle basi imponibili dell'IRPEF e dell'IVA alle quali fanno riferimento le compartecipazioni delle regioni e degli enti locali ai tributi erariali;
il combinato disposto degli articoli 3, 5, 8 e 9 del disegno di legge n. 2144 sembra lesivo delle competenze attribuite al sistema delle autonomie locali, così come viene configurato dall'articolo 117 e dall'articolo 119, comma 2, della Costituzione, nel testo riformato con l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dagli statuti delle regioni a statuto speciale;
di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2144.
n. 1. Michele Ventura, Nicola Rossi, Innocenti, Lettieri, Santagata, Pistone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2144 reca numerose deleghe al Governo per la riforma del sistema fiscale senza individuare in modo rigoroso e preciso tempi, principi e criteri direttivi per l'esercizio dei poteri delegati;
la delega contrasta con una corretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che essa rinvia la copertura dei decreti delegati alla legge finanziaria di ciascun anno, anziché provvedere direttamente ad individuare costi,
benefici, coperture e tempistiche in modo sufficientemente preciso; tale procedura appare del tutto anomala e incompatibile con la natura dei decreti delegati che trovano la loro legittimità e giustificazione esclusivamente nella legge di delega; inoltre, qualora il procedimento di riforma delle parti diverse da quelle la cui copertura finanziaria è rinviata alle leggi finanziarie (Irpef, Irap ed Iva, ma unicamente per la parte concernente le deduzioni per le finalità etiche), quali la riforma generale dell'Iva (articolo 5) e dell'accisa (articolo 7), comporti oneri, come d'altronde la relazione tecnica lascerebbe supporre, essi non potrebbero essere quantificati e coperti dai decreti legislativi;
la progressiva riduzione dell'Irap, prevista dall'articolo 8, dovrà essere compensata da trasferimenti o da compartecipazioni a tributi erariali a favore delle regioni, la cui copertura finanziaria non viene specificata dal provvedimento in esame se non con un ulteriore generico rinvio alla manovra di bilancio, inserito peraltro all'ultimo momento in Commissione in sede referente, dopo il parere della Commissione bilancio, e dunque con l'ammissione implicita da parte del Governo che tale disposizione era, ed è ancora, sostanzialmente priva di copertura ed è lesiva della competenza tributaria delle regioni di cui all'articolo 119, secondo comma della Costituzione;
il riordino dell'imposizione personale (articolo 3) e la graduale soppressione dell'Irap (articolo 8) si articolano su due procedimenti di produzione legislativa paralleli (decreti delegati e manovra di bilancio); tale metodologia presenta ulteriori profili problematici connessi alla successione nel tempo dell'entrata in vigore, da un lato, dei decreti legislativi, dall'altro, delle leggi finanziarie annuali, stante la disposizione della legge che regola la sessione di bilancio (articolo 11, comma 3, lettera b), legge n. 468 del 1978);
la determinazione dei soggetti di imposta e la fissazione del reddito imponibile lordo costituiscono materia rimessa ai decreti legislativi, in rapporto di pregiudizialità rispetto agli interventi di modulazione (aliquote, detrazioni, deduzioni, scaglioni e «altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione») affidati alla legge finanziaria;
ove le disposizioni contenute nei decreti delegati dovessero entrare in vigore prima della legge finanziaria, destinata a completarne il dettato sotto il profilo delle conseguenze finanziarie, potrebbero porsi problemi di coordinamento tra il nuovo assetto ordinamentale e la disciplina delle aliquote, degli scaglioni, delle deduzioni e delle detrazioni previsti dalla legislazione vigente; dall'intersecarsi dei due complessi normativi potrebbero discendere conseguenze finanziarie per le quali la clausola di invarianza di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, risulterebbe priva di effetti e di significato;
l'obiettiva incertezza nella quantificazione degli oneri dipende esclusivamente dalle modalità (principi direttivi e criteri) con le quali è stata costruita la proposta governativa e tali modalità non è stato possibile correggere in modo significativo nel corso dell'esame parlamentare;
la funzione costituzionale dei meccanismi di limitazione disciplinati dall'articolo 76 della Costituzione (criteri e temporaneità della delegazione dei poteri legislativi) è proprio quella di predefinire un campo di applicazione dei poteri delegati che renda possibile valutare in modo ragionevole ex ante gli effetti delle norme;
la funzione dell'articolo 81 della Costituzione si incrocia con quella dell'articolo 76 della Costituzione e, secondo un insegnamento costante della Corte costituzionale, deve consentire di misurare nella stessa legge l'ampiezza e la qualità dei prevedibili effetti finanziari, con ripercussioni sul bilancio statale, associabili alle norme delegate;
il puntuale rispetto degli articoli 76 e 81, soprattutto in materia di prestazioni patrimoniali a carico dei contribuenti, chiama direttamente in gioco la riserva di
legge ex articolo 23 della Costituzione e, più in generale, il punto cruciale in una democrazia rappresentativa della distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra Governo e Parlamento;
il rinvio generico alle future leggi finanziarie, oltre che configurare una plateale violazione dell'obbligo di copertura, segna una grave rottura dei principio di responsabilità del Governo in carica, che rimanda ad un futuro incerto e a possibili diverse maggioranze la soluzione dei problemi non risolti, grazie alle violazioni attuali degli obblighi costituzionali;
la cosiddetta relazione tecnica, fornita al Parlamento solo dopo l'espressa richiesta dell'opposizione e dei Presidenti delle Commissioni finanze e bilancio, non provvede ad una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal disegno di legge delega, ma si limita ad illustrare alcune ipotesi sugli effetti economici complessivi che deriveranno, in evoluzione, dall'attuazione della riforma, e dunque non può considerarsi una vera e propria relazione tecnica riconducibile al procedimento stabilito dalla legge di contabilità e volto alla quantificazione degli oneri per il controllo sostanziale di copertura;
con l'eccezione dell'articolo 4 della legge, tutte le altre disposizioni sono carenti rispetto alla precisa indicazione dei criteri di delega, violando così il disposto dell'articolo 76 della Costituzione;
il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio al Parlamento (Doc. I, n. 1) del 29 marzo scorso invita le Camere ad una «rigorosa vigilanza» dei presupposti costituzionali ed ordinamentali dei provvedimenti di legge all'esame del Parlamento stesso;
tra tali presupposti vanno annoverati in maniera particolare quelli relativi all'articolo 81 della Costituzione;
il sistema normativo che ne discende nella sua forma e nei suoi contenuti non risponde ai vincoli posti dall'articolo 76 della Costituzione per la delegazione legislativa e dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riguardo all'indicazione dei mezzi per fare fronte agli oneri derivanti dal provvedimento,
di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2144.
n. 2. Leoni, Benvenuto, Agostini, Pinza, Bottino, Pistone.