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La seduta, sospesa alle 16,50, è ripresa alle 19.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.
La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali del disegno di legge è pubblicata nel calendario (vedi il resoconto stenografico della seduta del 3 aprile 2002).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la Commissione affari costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole D'Alia, ha facoltà di svolgere la relazione.
GIAMPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, il provvedimento in esame (atto Camera n. 2600) reca una serie di modifiche al procedimento elettorale che riguardano, in particolare, il prolungamento dell'orario di votazione in occasione delle elezioni politiche e amministrative regionali, nonché modifiche ed altre norme attinenti al procedimento elettorale che in seguito, con estrema sintesi, verranno illustrate.
Il testo, già approvato dal Senato con alcune limitate modifiche, si compone di sei articoli.
Il primo - come ho precedentemente affermato - riguarda il prolungamento dell'orario di votazione; esso prevede l'estensione delle operazioni di voto nelle elezioni politiche, provinciali e comunali e nelle consultazioni referendarie anche alla giornata del lunedì. In ragione di questa modifica, quindi, le operazioni di voto verranno celebrate, non solo la domenica, dalle ore 8 alle ore 22, ma anche il lunedì successivo, dalle ore 7 alle ore 15.
Queste modifiche non riguardano, come abbiamo già avuto modo di approfondire in Commissione, le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, posto che queste ultime sono regolate sulla base dell'atto di Bruxelles che dispone, all'articolo 9, paragrafo 1, che la data delle elezioni, fissata da ciascun Stato membro, debba, tuttavia, avere luogo per tutti gli Stati entro uno stesso lasso di tempo, compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.
Le modifiche contenute nell'articolo 2 del provvedimento in esame riguardano anche l'obbligo per i comuni di installare, in occasione di tutte le consultazioni elettorali, quattro cabine in ciascun seggio, salvo ovviamente che l'ampiezza dei locali renda impossibile tale soluzione. Nel testo vigente si prevedeva l'obbligo di istallare da due a quattro cabine, ciò ovviamente per agevolare le operazioni di voto. Una delle quattro cabine dovrà essere destinata ai portatori di handicap.
L'articolo 3, che sostituisce al comma 1, l'articolo 1 della legge n. 70 del 1980, ridetermina gli onorari spettanti, in occasione della consultazione elettorale e di quella referendaria, al presidente, agli scrutatori e al segretario degli uffici elettorali di sezione.
Come si evidenzia nella relazione tecnica, gli onorari, ad eccezione della consultazione elettorale per l'elezione al Parlamento europeo, sono incrementati mediamente del 25 per cento.
Il comma 2 dell'articolo prevede che gli importi così determinati vengano aggiornati con le modalità previste dall'articolo 1 della legge n. 117 del 1985.
Il comma 3 introduce, inoltre, una norma di delegificazione, autorizzando il Governo ad emanare, entro sei mesi, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione sia dei compensi sia del trattamento di missione dei membri degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali.
Il comma in questione individua, a tale fine, i seguenti principi: l'entità dei compensi, già definita per legge, è stabilita con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
I criteri cui deve attenersi il decreto sono interamente rimessi all'emanando regolamento e dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo saranno abrogate tutte le disposizioni legislative con esso incompatibili.
L'articolo 4 estende queste previsioni anche alle elezioni regionali, ovviamente in maniera compatibile rispetto alla nuova formulazione del titolo V della Costituzione, in particolare dell'articolo 117.
Esso prevede che le disposizioni di cui ai precedenti articoli trovino applicazione anche in occasione delle elezioni regionali, ma solo fino a quando ciascuna regione a statuto ordinario non avrà disciplinato con propria legge la materia elettorale.
L'articolo 5 infine pone i maggiori oneri recati alla finanza pubblica dal provvedimento a carico del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum, iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.5.3 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Un emendamento approvato dalla I Commissione affari costituzionali del Senato, in conformità al parere reso dalla V Commissione bilancio, precisa che tale norma è introdotta in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge n. 136 del 1976.
L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento ha avuto il parere favorevole della Commissione bilancio e quello del Comitato per la legislazione che individua una condizione e formula un'osservazione.
La prima riguarda l'articolo 3, comma 3, in cui, come si diceva prima, viene introdotta una disposizione di delegificazione. Il Comitato ritiene necessario che si indichino, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto n. 400 del 1988, le norme generali regolatrici della materia e si proceda, altresì, alla ricognizione delle norme abrogate, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Inoltre, il Comitato per la legislazione ha osservato altresì che all'articolo 1, comma 12, volto a novellare l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1970, già ritenuto abrogato implicitamente per effetto dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere anziché alla novellazione, alla riscrittura dell'intero articolo; la stessa considerazione vale con riferimento all'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, richiamato al successivo comma 13, capoverso articolo 11.
Rispetto alla condizione e all'osservazione posta dal Comitato per la legislazione, che è condivisibile perché riguarda alcuni aspetti formali, ma non solo tali, che attengono anche alle procedure di semplificazione e di efficacia del testo, abbiamo operato una valutazione che di seguito esporrò, considerato peraltro che siamo in una fase del procedimento legislativo quasi definitiva.
Siamo infatti in presenza di un provvedimento, già esaminato dal Senato, che è in fase di seconda lettura sul quale il Comitato per la legislazione si è già espresso.
Con riferimento a questo parere espresso dal Comitato per la legislazione, riteniamo che, in merito al primo profilo, non si sia ritenuto opportuno recepire la condizione, in quanto la materia che dovrà essere disciplinata dal regolamento di delegificazione risulta essere delimitata per
portata quantitativa, essendo circoscritta alla revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento del procedimento elettorale.
In merito all'individuazione delle norme generali regolatrici della materia, va osservato inoltre che lo stesso articolo 3, modificando in tale materia la disciplina previgente, detta la normativa di carattere generale, all'interno della quale il Governo dovrà muoversi nell'adottare il suddetto regolamento.
Quanto al secondo profilo oggetto di osservazione da parte del Comitato per la legislazione, non si è recepita la condizione, in quanto si è ritenuto più opportuno, in una materia così tecnica, demandare al Governo l'individuazione delle singole disposizioni da ritenere abrogate. A tale proposito, osservo, anche se non deve essere considerato motivo per futuri abusi in tale ambito, che la prassi parlamentare, pur se apparentemente in contrasto con il dettato normativo di cui alla legge n. 400 del 1988, conosce moltissimi precedenti in tal senso, proprio giustificati dalla impossibilità di individuare, nella fase di esame parlamentare, tutte le singole disposizioni da ritenersi abrogate, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, soprattutto in ambiti normativi connotati da un alto tasso di tecnicità.
Il parere della Commissione è ovviamente favorevole rispetto al provvedimento che riteniamo opportuno debba essere riesaminato ed approvato in tempi rapidi, considerata l'imminenza della prossima scadenza elettorale per le elezioni amministrative del 26 maggio.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà.
PINO PISICCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, prendo la parola per esprimere, insieme all'adesione mia personale e a quella del mio gruppo al disegno di legge in esame, anche qualche considerazione relativa alla modalità del procedimento elettorale così come si svolge nel nostro paese.
Credo che l'adesione di gruppi parlamentari di opposizione al disegno di legge, volto a rendere logisticamente più accettabile il rito elettorale, racconti eloquentemente l'opinione del mondo politico militante, oltre che quella dei cittadini, sull'opportunità dell'adozione di un provvedimento volto a correggere le vistose anomalie e gli inconvenienti di un'organizzazione che in passato, anche recente, ha lasciato amplissimi margini di critica. Come dimenticare, infatti, le lunghe file di elettori davanti alle urne, in attesa di esercitare quel diritto di voto che in democrazia rappresenta il momento più alto, più significativo e nobile, l'espressione di una cittadinanza attiva che si fa protagonista nella partecipazione politica? Come dimenticare i disagi che una, a dir poco, bizzarra concezione dell'organizzazione della logistica o una sconsiderata scommessa al ribasso sui livelli di partecipazione popolare al voto provocarono ad anziani e disabili? Con il provvedimento che oggi è oggetto di discussione viene posto riparo alle più macroscopiche disfunzioni, ripristinando - come veniva ricordato - il lunedì come giornata di voto, aumentando il numero delle cabine, istituendo, con un apprezzato segnale di civiltà democratica, cabine, laddove possibile, per i disabili; in una parola agevolando e non ostacolando l'esercizio del rito democratico più importante e significativo.
Apprezziamo francamente questo intervento anche per un'altra ragione. Non ci siamo mai sentiti iscritti alla lista dei sostenitori della tesi di una sorta di ineluttabilità nella democrazia moderna del calo di partecipazione al voto. Non crediamo che la democrazia bipolare possa nutrirsi dell'indifferenza politica dei cittadini elettori. Al contrario, crediamo che, in
una stagione come questa, in cui la democrazia dei partiti si presenta così valetudinaria, diventi fondamentale rinforzare la presenza dei cittadini nelle occasioni della partecipazione popolare, tra queste, fondamentale, la partecipazione al voto. Dunque, in questo senso, salutiamo come positivo questo provvedimento, ma non ancora sufficiente.
Vorrei porre al Governo un elemento di riflessione. Esistono mezzi tecnologicamente avanzati volti a garantire al tempo stesso la massima sicurezza nell'esecuzione del voto, la sua segretezza e la celerità nella registrazione degli esiti. Insomma, c'è un'alternativa plausibile alla romantica, ma ormai desueta, matita copiativa (le cui mine credo siano ancora importate da un paese del Sudamerica, peraltro con un cospicuo esborso da parte dello Stato). Siamo ormai un paese maturo per la procedura di voto elettronica, già adottata in molte democrazie.
Probabilmente, non staremmo più a parlare di voluminose cabine di legno, di errori materiali di voto, di lungaggini e fatiche nello scrutinio se fosse adottato anche da noi un sistema elettronico.
Sarebbe utile sapere, dunque, se il Governo abbia allo studio un tale meccanismo evolutivo delle procedure di voto, rispetto al quale questo provvedimento, che pure ha la nostra adesione, si configurerebbe come un primo step verso la realizzazione di un compiuto e moderno sistema di partecipazione democratica.
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Saponara, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.
È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni, anche perché mi sembra che il provvedimento al nostro esame abbia il favore di tutta l'Assemblea. Riterrei davvero superfluo insistere su una discussione lunga ed inutile, considerato - lo ripeto - l'unanimità del consenso su questo disegno di legge.
Credo che tale provvedimento non debba smentire un lavoro di riordino compiuto negli anni passati, un lavoro svolto anche per contenere le spese elettorali. Queste ultime, infatti, per la gran parte gravano sugli enti locali. In particolare, nelle elezioni amministrative ed in quelle politiche, lo Stato non copre interamente la spesa, ma solo in modo forfettario.
Ovviamente, poiché si tratta anche di oneri rilevanti che non sempre sono compatibili con i bilanci - oramai sempre più difficili - degli enti locali, credo che l'operazione di riordino dei seggi e dell'accorpamento, compiuta negli anni passati, sia stata utile.
Nell'ultima tornata elettorale, non si è tenuto nel debito conto la possibilità di un forte accorpamento di elezioni, in particolare di quelle amministrative e politiche; ciò ha determinato, in molte città, una situazione di grave, gravissimo disagio nell'espressione del voto.
È ovvio che non possiamo non essere favorevoli a qualsiasi provvedimento che agevoli al massimo il momento dell'espressione del voto e che cerchi, da questo punto di vista, di tenere presente quelle categorie che incontrano difficoltà nell'esprimere il voto nella giornata di domenica. Quindi, in presenza di una crescente disaffezione verso l'espressione del voto, è utile che non si frappongono ostacoli e rendere quindi l'azione più agevole.
Mi auguro che questo provvedimento, in cui è prevista la possibilità di votare anche lunedì mattina, sia in controtendenza con quanto verificatosi negli ultimi anni nel corso dei quali si è registrata una diminuzione della partecipazione al voto elettorale.
Qualche preoccupazione deriva dall'insufficienza, a nostro avviso, della disposizione contenuta nell'articolo 5. In Commissione, abbiamo già posto il problema. Anche se il sottosegretario ha chiaramente affermato che non devono sorgere queste preoccupazioni, presenteremo un ordine del giorno. Non vorremmo, infatti, che il maggior onere derivante da questo provvedimento continui a gravare solo ed esclusivamente sui bilanci degli enti locali.
Anche per le elezioni politiche - lo ripeto - lo Stato non rimborsa completamente gli enti locali, ma solo in quota forfettaria.
L'articolo 5 dispone chiaramente che i maggiori oneri di questo provvedimento graveranno sulla finanza pubblica; non vorrei, dunque, che per finanza pubblica si intenda anche finanza degli enti locali e che, quindi, tali oneri gravino sugli enti locali. Voglio sperare, invece, che le rassicurazioni date dal sottosegretario in Commissione possano essere confermate in aula.
Detto questo, il nostro voto sarà favorevole perché riteniamo utile, in questa fase, l'approvazione del provvedimento.
Ciò non significa, ovviamente, che non occorra continuare a lavorare per ricercare modalità di espressione del voto più moderne, accelerando i processi e gli esperimenti attualmente in corso e, quindi, cercando di portare questi ultimi a compimento il più rapidamente possibile. Allo stato, poiché tale situazione non è ancora sufficientemente matura, in attesa di una soluzione più moderna, credo che quello sottoposto oggi all'esame dell'Assemblea si configuri come un provvedimento temporaneamente soddisfacente.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Geraci. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE GERACI. Signor Presidente, considerato che il relatore è stato esaustivo, desidero preannunciare, molto brevemente, il voto favorevole di Alleanza nazionale - ed anche il nostro compiacimento per la saggia decisione che, già condivisa all'unanimità in I Commissione, lo sarà, credo, anche in Assemblea - su un provvedimento che va nella direzione di adeguare le operazioni elettorali alle esigenze del cittadino elettore.
La vigente legislazione, pur se giusta su un piano più generale (pensiamo, naturalmente, ai minori costi, alla maggiore sintonia con i paesi occidentali, nei quali si vota in una sola giornata, oppure alla maggiore celerità nelle operazioni elettorali), alla luce di alcuni non marginali disagi, verificatisi soprattutto nelle ultime elezioni politiche, abbisogna di quelle modifiche che sono previste, appunto, da questo disegno di legge che, pertanto, persegue la più ampia partecipazione dei cittadini al voto e la conseguente eliminazione di quei disagi o di quegli ostacoli che possono distogliere i cittadini medesimi dall'esercizio del relativo diritto.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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