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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.
PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni Molinari nn. 3-00198 e 3-00850, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 1).
GRAZIA SESTINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, le interrogazioni presentate dall'onorevole Molinari richiamano l'attenzione del Governo sullo stato di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328. La disciplina in esame è complessa e ampia sia per i molteplici soggetti individuati sia per gli strumenti che introduce. Questi pochi accenni vogliono evidenziare
l'ampiezza delle tematiche trattate, nonché la vastità degli obiettivi che detta legge persegue.
che andranno ad espletare particolari compiti e qualifiche professionali, a nostro giudizio, costituiscono il primo vero pilastro dei servizi che si vanno ad erogare ai cittadini.
PRESIDENTE. L'onorevole Molinari ha facoltà di GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, dico subito che sono insoddisfatto della risposta del Governo. Troppe commissioni, troppi studi, e ci sono indubbiamente dei ritardi nell'attuazione del regolamenti per quanto riguarda la legge quadro dell'assistenza, che - è bene ricordarlo - fu varata dal Governo di centrosinistra ed è stata a una grande conquista per l'intero paese. Infatti, dopo un secolo intero il sistema dell'assistenza ha trovato una normativa organica in grado di affrontare le sfide della modernità e di valorizzare le tante energie - penso alle associazioni di volontariato e alle strutture territoriali regionali degli enti locali - in grado di rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei cittadini. Per questo, quando dagli organi di informazione apprendiamo della stesura di un libro bianco, come anche ha ricordato il sottosegretario di Stato Sestini anche qui nella risposta, vorrei dire che non partiamo dall'anno zero e che la legge Turco è un'ottima legge all'avanguardia nella stessa Unione europea.
esperienze e necessità che emergono, anche territorialmente, alla luce delle competenze istituzionali delle regioni.
Il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, senatrice Sestini, ha facoltà di
È opportuno precisare che l'amministrazione che rappresento è competente per le attività di coordinamento connesse alla gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali; e ciò comprende l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse, la determinazione degli standard dei servizi sociali e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali.
Mi sia consentito elencare, preliminarmente, gli atti finora posti in essere: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2000, recante il riparto, tra le regioni, dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone versanti in stato di estrema povertà e senza fissa dimora, in attuazione dell'articolo 28; il decreto ministeriale concernente i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11; il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, in ordine all'approvazione del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001-2003, in attuazione dell'articolo 18; il decreto legislativo 4 maggio 2001, recante il riordino delle IPAB. Inoltre, in attuazione dell'articolo 5, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante atti di indirizzo e coordinamento sui rapporti tra le regioni e gli enti locali ed il terzo settore. È allo studio, altresì, il regolamento concernente i profili professionali, in attuazione dell'articolo 12, comma 2, per ciò che riguarda gli assistenti sociali, mentre, in attuazione dell'articolo 21, è stata istituita la commissione tecnica per il sistema informativo dei servizi sociali. Da ultimo, è opportuno evidenziare che sta per essere attivata, in base all'articolo 27, la nuova commissione d'indagine sull'esclusione sociale, con compiti di analisi, ricerca e rilevazione per le necessarie indagini sulle condizioni di povertà e di emarginazione nel nostro paese, anche ai fini della formulazione di proposte e strategie di intervento e di contrasto.
Una battuta d'arresto è stata certamente determinata dal definitivo varo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, provvedimento che, com'è noto, introduce importanti modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione e, in particolare, ridefinisce l'esercizio della potestà legislativa tra Stato e regioni. L'impegno delle amministrazioni regionali e degli enti locali è rivolto, peraltro, a verificare la compatibilità e la coerenza delle disposizioni contenute nella menzionata legge quadro sull'assistenza alla luce del nuovo assetto istituzionale che si va configurando nel paese.
Per quanto riguarda poi la definizione del regolamento concernente i profili professionali degli assistenti sociali, in attuazione dell'articolo 12, comma 2, della legge in argomento, questo provvedimento, come nota anche l'onorevole interrogante, è stato rimandato al ministero dal Consiglio di Stato per questioni di inopportunità, in quanto andava a disciplinare soltanto una parte delle professioni sociali, mentre l'articolo 12 della legge n. 328 chiede al Governo di disciplinare il complesso delle professioni sociali. A questo scopo, il ministero ha istituito una commissione presieduta da un esperto esterno in cui sono rappresentati i ministeri competenti (quello della salute e quello dell'università e della ricerca scientifica) nonché due rappresentanti delle regioni. Questa commissione è attualmente al lavoro presso i nostri uffici e, dopo avere fatto un'ampia e dettagliata ricognizione dei titoli emessi dalle strutture dell'istruzione, dell'università e della formazione professionale, si avvia a presentare al Governo una proposta di riordino del complesso delle professioni sociali.
Posso assicurare che questo è un argomento a cui attribuiamo particolare importanza perché lo riteniamo propedeutico ad ogni ulteriore e successivo passo di riforma e di attuazione della legge n. 328 e di riforma del complesso del welfare, perché le professioni sociali, cioè le persone
Leggiamo poi dichiarazioni un po' estemporanee da parte del ministro Maroni sugli incentivi alle coppie e sul prolungamento dell'età pensionabile. Chiediamo al ministero come mai nel corso di questi mesi siano stati trascurati i regolamenti di attuazione della legge n. 328 del 2000. In molti punti la legge necessita di provvedimenti di attuazione per rendere efficace la normativa: associazioni, enti locali, strutture di assistenza attendono l'emanazione dei relativi provvedimenti e ad oggi si registrano una serie di ritardi dell'esecutivo che hanno penalizzato le fasce più deboli della nostra società.
Il centrosinistra, nella sua azione di Governo della scorsa legislatura, ha dato organicità a tutti i sui provvedimenti in materia di Stato sociale. Invece, questo Governo affronta la questione in maniera superficiale, affidando tutto all'effetto spot che nel tempo alimenta solo illusioni, mortificando quanti vivono quotidianamente nel disagio. Inoltre, il Governo deve muoversi di concerto con le regioni, altrimenti i livelli essenziali della normativa rischiano di essere pregiudicati sul territorio nazionale con evidenti disparità tra regione e regione. In questi mesi abbiamo constatato l'inerzia dell'esecutivo su tale delicatissimo problema.
Del resto, il rischio è che per l'assistenza in generale possa verificarsi quanto avvenuto per la sanità con l'introduzione dei ticket, una disparità di misure che alla fine penalizzerà solo i cittadini utenti a danno dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti.
L'altra interrogazione da me presentata, la n. 3-00850, è un po' datata, in quanto risale all'agosto del 2001; a tal proposito devo dire che il regolamento predisposto ai sensi della legge n. 328 del 2000 per definire le figure e le professioni sociali da formare con laurea o concorsi delle regioni era limitato, in realtà, solo alla figura degli assistenti sociali. Questo regolamento è poi incorso nei rilievi del Consiglio di Stato in quanto non erano rispettati tutti i passaggi prescritti dalla legge quadro sull'assistenza. Il regolamento, inoltre, non poteva essere adottato in assenza di un decreto ministeriale che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 328, doveva definire i profili professionali dell'area assistenziale. Bisogna ricordare che la figura dell'assistente sociale è già inserita e gode del riconoscimento, mentre altre figure che ugualmente operano nell'area socioassistenziale sono inspiegabilmente escluse, non riconoscendone la valenza e la funzione rilevante che vengono a svolgere. Il futuro delle professioni socioassistenziali assume, quindi, una valenza essenziale nella costruzione delle competenze dell'assistenza del futuro, ed una visione restrittiva può mortificare


