Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 128 del 10/4/2002
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Discussione del disegno di legge: S. 1180 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (approvato dal Senato) (2592) (ore 13,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 2592)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate, a norma dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, le questioni pregiudiziali di costituzionalità Innocenti ed altri n. 1 e Benvenuto ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 2592 sezione 1).
A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, sulle pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre a uno dei proponenti per l'illustrare ciascuno degli strumenti presentati (purché appartenenti a gruppi diversi), un deputato per ciascuno degli altri gruppi.
Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle questioni pregiudiziali.
L'onorevole Benvenuto ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Innocenti ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, abbiamo presentato tali questioni


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pregiudiziali perché non possiamo né rassegnarci né abituarci ad un uso improprio dei decreti-legge, che vengono sempre più utilizzati dal Governo per modificare norme che sono strutturalmente in vigore e per approvare, in tempi certi e definiti, riforme che dovrebbero essere approfondite con procedura ordinaria.
Le critiche e i rilievi che sono contenuti nelle questioni da noi poste alle caratteristiche del disegno di legge di conversione in discussione, contengono rilievi simili ai contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica, con particolare riguardo alla conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4.
Infatti, nell'atto in discussione sono state introdotte modifiche sostanziali che hanno o nessuna attinenza od un'attinenza solo molto indiretta rispetto alle disposizioni dell'atto originario. Non sussistono motivi di necessità ed urgenza per molti degli argomenti che sono proposti ed, in sostanza, ci troviamo di fronte ad un modo di aggirare l'articolo 77 della Costituzione e le norme contenute nella legge n. 400 del 1988.
In particolare, la relazione dell'atto originario e il testo del decreto-legge così come presentato dal Governo stabilivano che l'intero provvedimento: in primo luogo, si limitava a meri differimenti di termini; in secondo luogo, non vi erano innovazioni nel linguaggio normativo; in terzo luogo, non si aggravavano adempimenti amministrativi già operanti ed, infine, non si determinavano effetti abrogativi impliciti.
Ebbene, il testo che oggi esaminiamo non risponde a queste caratteristiche. Infatti, sono state introdotte ex novo, agli articoli 1 e 2, nuove regole per definire i criteri per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, ricorrendo anche ai criteri presuntivi di cui all'articolo 6 della legge n. 227 del 1990. Inoltre, mentre nell'originaria legislazione si coprivano con lo scudo fiscale solo le risorse derivanti da forme lievi di evasione fiscale, ora sono sanabili - sempre attraverso lo scudo fiscale - tutte le ricchezze, anche quelle frutto di gravi reati fiscali nel frattempo prescritti.
Segnalo al rappresentante del Governo - e, in particolare, all'onorevole Giovanardi - che nella relazione introduttiva del provvedimento vi è un grande strafalcione, in quanto si afferma che queste norme, relative al rientro dei capitali, sono previste in ossequio al principio del favor rei. Si tratta di un grande svarione, in quanto sappiamo che il principio del favor rei è un principio processuale e non sostanziale. Mi auguro si tratti di un lapsus calami e non di un lapsus freudiano.
Ancora, l'articolo 3 è stato sostanzialmente modificato, attraverso una nuova e dettagliata regolamentazione dell'emersione. Tornerò su tale aspetto con un concentrato, con un'overdose di indicazioni che violano il dettato costituzionale.
Infine, sono state inserite ex novo materie totalmente estranee al testo originario, attraverso due articoli riferiti, uno all'integrazione della disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e sugli altri proventi di obbligazione e titoli similari e l'altro contenente disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario. Dunque, un vero e proprio stravolgimento del testo originario del decreto-legge.
Voglio soffermarmi, in particolare, sull'articolo 3. Infatti - come avevo già affermato - ci troviamo di fronte ad un concentrato di violazioni di importanti norme della Costituzione.
Per quanto concerne il problema dell'emersione del sommerso vengono previste due procedure: una automatica e una progressiva. La prima è quella ora in vigore, mentre la seconda rappresenta un nuovo e più grave condono tombale che può generare nuove forme di corruzione.
Ricordo che sul problema dell'emersione ci troviamo di fronte all'assunzione di una posizione incredibile da parte del Governo. Questo tema è stato già affrontato da tre leggi: la n. 383, quella dei cento giorni, la n. 409, in occasione della quale vi fu la richiesta di un voto di fiducia e la


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legge finanziaria. Vi sono due circolari del Ministero delle finanze e le linee guida del CIPE del 15 novembre.
Queste disposizioni si proponevano l'emersione di 900 mila lavoratori in nero, ma i risultati sono davanti agli occhi di tutti e evidenziano una cifra risibile di 500 lavoratori.
Perché questa nuova disposizione viola i principi della Costituzione?
Io ne indico gli elementi. In primo luogo, le nuove disposizioni - sono completamente nuove, non trattandosi soltanto di una proroga di termini - aggravano la violazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 3 e 41 della Costituzione, perché attribuiscono vantaggi indiscriminati e, perciò, irragionevoli agli imprenditori che si sono sottratti agli adempimenti di legge, con grave ed ingiustificata penalizzazione di coloro che sono rimasti nella legalità.
In secondo luogo, i lavoratori che emergono non hanno alcun diritto, dovuto al rispetto di contratti e di leggi; inoltre, la dichiarazione di emersione produce un effetto conciliativo, in base al quale il lavoratore non ha più alcun diritto di avanzare rivendicazioni per il pregresso, in ciò violando l'articolo 3 della Costituzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 13,20)

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, indico alcune delle violazioni più gravi di carattere costituzionale. In primo luogo, l'adesione del lavoratore non può avere effetto conciliativo, se non alla presenza di un collegio di conciliazione, e mai su una causa illecita, trattandosi di una prestazione resa in violazione di norme assolutamente inderogabili, come, ad esempio, l'età minima di accesso al lavoro o il rispetto di norme di sicurezza e di salute. Questa è una prima violazione. La seconda violazione è la seguente: non si può avere efficacia novativa del rapporto di lavoro se non si cambia l'oggetto della prestazione, ad esempio mansioni e inquadramento, o il titolo, subordinazione o parasubordinazione. Si viola così l'articolo 3 della Costituzione. In terzo luogo, l'esclusione dei lavoratori emersi dal computo dei limiti numerici è illegittima; anche qui si viola l'articolo 3 della Costituzione per una disparità di trattamento con gli altri lavoratori rispetto alla disciplina dei licenziamenti. Quarta osservazione: è incostituzionale il riferimento all'applicazione dei contratti collettivi senza la specificazione relativa ai soggetti stipulanti, da individuarsi con i sindacati più rappresentativi, come è prassi e come indica l'articolo 39 della Costituzione. Ci potremmo trovare di fronte alla realizzazione di contratti collettivi pirata. La quinta violazione è la seguente: è illegittimo il programma di emersione progressiva quando prevede l'applicazione soltanto parziale di contratti collettivi, non consentendo, in tal modo, al lavoratore di percepire la retribuzione sufficiente, dovuta secondo l'articolo 36 della Costituzione. Quanto alla sesta violazione, è illegittima l'adesione del lavoratore ad un programma di emersione progressiva, che prevede l'adeguamento graduale ai contratti collettivi; infatti, l'adesione avrebbe effetti conciliativi anche sulle retribuzioni future, in violazione del principio di indisponibilità dei diritti futuri. Vi è, quindi, un ingiustificato affievolimento del diritto del lavoratore al sistema di previdenza obbligatoria garantito dall'articolo 38 della Costituzione. Mi avvio alla conclusione, facendo riferimento all'esclusione dei sindacati e dei lavoratori dal concerto tra il sindaco e il datore di lavoro per le modifiche al piano di emersione.

PRESIDENTE. Onorevole Benvenuto, lei ha esaurito il tempo a sua disposizione per qualche manciata di secondi.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, concludo con poche parole ancora, per dire che i compiti attribuiti al sindaco sono in contrasto con il decentramento dei servizi per l'impiego, la cui competenza è passata alle amministrazioni provinciali.
Insomma, nel chiedere all'Assemblea una pronuncia a favore dell'incostituzionalità,


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ci rivolgiamo al Governo e gli ricordiamo che in questo modo, con un simile provvedimento, si favorisce chi non rispetta le leggi e si colpisce chi lavora, privandolo dei diritti (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. L'onorevole Lettieri ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Benvenuto ed altri n. 2, di cui è cofirmatario.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, il 22 febbraio 2002, come è noto, è stato adottato il decreto-legge n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare. In verità è stato adottato più che per il completamento perché si è preso atto di un sostanziale fallimento; non citerò i dati, tranne quello, che ricordo in questo momento, relativo all'emersione dal lavoro nero: finora soltanto 150 richieste di emersione. Il decreto-legge conteneva solo meri differimenti di termini; invece, nel corso della sua approvazione in prima lettura al Senato, sono stati introdotte una serie di rilevanti modifiche. In particolare, all'articolo 3 sono state introdotte modifiche alla disciplina sostanziale relativa all'emersione dal sommerso: pensate a questa modifica in cui si stabilisce che i lavoratori, i quali aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dall'imprenditore, sono esclusi per il periodo antecedente, nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale, previsti da leggi e contratti collettivi, ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali: praticamente, si sospende l'applicazione di moltissime norme dello Statuto dei lavoratori. È con queste modifiche che si incorre palesemente nella violazione dell'articolo 77 della Costituzione.
Ciò è tanto più grave se pensiamo che è solo dell'altra settimana il messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi, con cui lo stesso invita il Parlamento a rispettare i presupposti di legalità dei decreti-legge. Nel suo messaggio, il Presidente della Repubblica ha ravvisato uno stravolgimento dell'istituto del decreto-legge non conforme al principio consacrato nel ricordato articolo 77 della nostra Costituzione e alle norme dettate in proposito anche dalla legge n. 400 del 1988, che, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale, in quanto preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere del pari rigorosamente osservata.
Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla lettera del Presidente della Repubblica. La trovano nel resoconto della seduta del 3 aprile: si tratta di una lettura istruttiva per tutti noi; tutti abbiamo il dovere di rispettarla e di applicarla, senza distinzioni di ruoli di maggioranza o di opposizione. Il Presidente della Repubblica ha messo in evidenza la necessità che il Governo non soltanto segua rigorosamente la fase della redazione dei decreti-legge, ma vigili successivamente nel corso dell'esame parlamentare, allo scopo di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali già richiamati. In verità, onorevole Presidente della Camera, il Presidente della Repubblica invita anche gli organi della Camera a vigilare sul rispetto di questi criteri.
Del resto, la stessa Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 29 e 161 del 1995, ha affermato di poter giudicare della evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza sia in riferimento al decreto-legge, che alla stessa legge di conversione. Ora è evidente, signor Presidente, che le modifiche introdotte dal Senato non rispondono più ai presupposti di straordinaria necessità ed urgenza dell'articolo 77 della nostra Costituzione.
Tuttavia, vorrei ancora soffermarmi su alcuni aspetti sostanziali delle modifiche introdotte dal Senato e, in particolare, sulla violazione di uno dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, il principio di uguaglianza sostanziale


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di cui all'articolo 3. Perché il lavoratore non ha alcuna possibilità di promuovere l'emersione in caso di indisponibilità dell'imprenditore, mentre questi può sanare la propria posizione, indipendentemente dal consenso dei lavoratori? È una palese disparità ed una palese violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Quale giustizia vi può essere nella sospensione delle garanzie sancite dallo Statuto dei lavoratori? Si tratta di una privazione dei diritti che colpisce il soggetto debole, che è il lavoratore. Tutto questo, lo ripeto, è in palese violazione del principio di uguaglianza sostanziale, per cui qui ci sarebbe richiesto, invece, di aiutare chi è indietro, così come anche in campagna elettorale gli amici e colleghi della maggioranza sostenevano. Vi è quindi una sostanziale sospensione di molte norme dello statuto dei lavoratori.
Altri profili di illegittimità costituzionale riguardano l'affievolimento del diritto del lavoratore al sistema di previdenza obbligatoria garantito dall'articolo 38. Inoltre, vi è anche la sottoprotezione del lavoratore stesso, anche dal punto di vista retributivo, laddove non si prevede l'intervento delle parti stipulanti i contratti, il che è in contrasto con il disposto dell'articolo 36 della Costituzione. Anche l'esclusione dalla consultazione - prevista nel testo licenziato dal Senato in caso di emersione progressiva - delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti viola certamente l'articolo 32 della Carta costituzionale.
Per queste considerazioni chiedo che l'Assemblea si pronunci contro la discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, motiverò nel tempo che mi spetta le ragioni dell'assenso del gruppo di Rifondazione comunista alle questioni pregiudiziali sollevate dai colleghi, tendenti ad impedire che l'Assemblea proceda all'esame del disegno di legge n. 2592.
L'ormai negativa prassi consolidata di questo Governo ci pone di fronte a quello che ho definito un «decreto copertina». Viene presentato cioè un decreto-legge che ha un contenuto molto scarno e scarso nella qualità; successivamente in un ramo del Parlamento viene proposto un maxiemendamento, o comunque una modificazione sostanziale che introduce a viva forza materie anche incongrue con il titolo del decreto-legge in esame, ed infine si trasforma il provvedimento in un disegno di legge rinforzato con tempi garantiti per la valutazione e la validazione da parte del Parlamento.
Si tratta di un trucco vergognoso che va denunciato e che dimostra l'irresponsabilità di questo Governo nei confronti del potere legislativo, nei confronti del Parlamento.
Signor Presidente, se lei osserva il testo originario del decreto-legge - così come stampato - presentato al Senato e ne analizza - non dico il contenuto su cui tornerò tra poco - ma la quantità di modificazioni introdotte nell'altro ramo del Parlamento, lei capisce che si trova di fronte a due provvedimenti per natura completamente differenti.
Questa è una prima ragione che dimostra la non sussistenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, delle ragioni del ricorso alla decretazione d'urgenza. I più anziani per esperienza parlamentare sanno che questo tema, da più di vent'anni a questa parte è stato oggetto, in questa Camera, di infiniti dibattiti, nonché di fiumi di inchiostro inutilmente spesi dai costituzionalisti di maggiore o minore e chiara fama.
Non fermiamoci a questo, poiché vi sono argomenti ancora più sostanziosi che tradiscono l'assoluta incostituzionalità di questo decreto-legge; anzi, in questo caso ci troviamo di fronte ad un parossismo di incostituzionalità del disegno di legge. Partiamo da una sorta di climax - figura retorica, colleghi -, dal più piccolo al più grande. Siamo di fronte ad una disparità di condizioni degli imprenditori. Cito questa circostanza, non per particolare simpatia verso questa categoria, ma perché


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tutti questi provvedimenti che ipocritamente tendono all'emersione, in realtà violano persino il principio di una corretta concorrenza e determinano condizioni di dislivello; ciò perché vengono attribuiti vantaggi indiscriminati a chi fino a questo punto non ha seguito la legge mentre, forzosamente, viene penalizzato chi l'ha seguita, con un effetto esattamente opposto a quello apparentemente dichiarato dalla finalità del provvedimento.
Siamo di fronte a una disparità di condizioni tra imprenditore e lavoratore, poiché quest'ultimo non può emergere dal sommerso mentre il primo lo può fare, indipendentemente dalla volontà. Pertanto, siamo di fronte ad una diversità delle condizioni dei cittadini, in relazione alla manifestazione della violazione di una legge fondamentale, come quella che concerne il diritto al lavoro.
Siamo di fronte - ciò evidentemente ne costituisce l'elemento più clamoroso - all'articolo 3 (già citato dai colleghi illustratori) che riesce nella mirabile impresa di concentrare in poche righe la violazione di quasi tutto il dettato costituzionale.
Vorrei richiamare un problema essenziale, quello della determinazione di una diversità di condizioni, sotto il profilo dei diritti, sotto quello retributivo, nonché della condizione concreta della prestazione lavorativa, tra i lavoratori che emergerebbero, durante il triennio, dalla condizione di lavoro nero e coloro che, invece, si trovano in una posizione regolare.
I primi, in sostanza, sono espunti dal computo dei limiti numerici che fanno scattare la valenza di parti fondamentali dello Statuto dei diritti dei lavoratori, come tutto il grande capitolo dei diritti sindacali e di quelli che attengono alla protezione della condizione lavorativa, rispetto all'arbitrio padronale.
Ricordo, cari colleghi, che ciò lo interpretiamo - e concludo, signor Presidente - come una anticipazione dello sfondamento che volete operare sull'articolo 18. Aspettatevi, perciò, al riguardo, nella fase della discussione degli emendamenti, una forte opposizione.
Vi è poi una violazione dei diritti pregressi dei lavoratori; è un modello che si vorrebbe estendere ad altri provvedimenti legislativi (che discuteremo tra non molto) e che costituisce anch'esso motivo della nostra opposizione.
Per tali ragioni, esprimeremo un voto favorevole sulle questioni pregiudiziali presentate dai colleghi che le hanno illustrate (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione della Repubblica del Ghana, guidata dal dottor Richard Anane, ministro delle infrastrutture, che salutiamo cordialmente (Generali applausi).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, il gruppo dei Comunisti italiani esprimerà convintamente un voto favorevole sulle questioni pregiudiziali che recano anche la mia firma, a nome di tutto il gruppo.
Ancora una volta, con il provvedimento in esame il Governo propone gravi violazioni al dettato costituzionale.
In primo luogo, il Senato della Repubblica ha introdotto, nel corso dell'esame precedente del testo, una serie di modifiche al decreto-legge in oggetto che non rispondono affatto ai requisiti di urgenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, alterandone profondamente la natura originaria di mera proroga di termini.
Le modifiche apportate dal Senato - e mi soffermo esclusivamente sulle parti del provvedimento riguardanti l'emersione del lavoro nero - sono in netto contrasto, in palese violazione con le regole di corretta concorrenza, perché attribuiscono vantaggi indiscriminati, assolutamente irragionevoli, agli imprenditori che si sono sottratti agli adempimenti di legge, favorendo questi ultimi e penalizzando invece, ingiustificatamente, quelli che sono rimasti nella legalità, in spregio netto degli articoli 3 e 41 della Costituzione.
Tale provvedimento inoltre crea problemi per l'emersione, determinando una


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disparità profonda fra datore di lavoro e lavoratore, dal momento che, da parte del lavoratore, non vi è nessuna possibilità di promuovere l'emersione nel caso in cui l'imprenditore non lo voglia; viceversa, il datore di lavoro può sanare la propria posizione, indipendentemente dal consenso del lavoratore. Questo è un altro passaggio che viola gravemente la Costituzione.
Inoltre, come è già stato ricordato - del resto, mi sto limitando ad evidenziare alcuni punti, dal momento che il dettaglio della questione è stato illustrato negli interventi degli onorevoli Benvenuto, Lettieri e di altri colleghi - l'articolo 3 del decreto-legge in questione viola totalmente il dettato costituzionale, in quanto vi è un affievolimento del diritto del lavoratore rispetto al sistema di previdenza obbligatoria, garantito dall'articolo 38 della Costituzione. Vi è una norma che viola fortemente la Costituzione, quella che non prevede l'intervento delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nella consultazione, prevista in caso di emersione progressiva e ciò, quindi, in netto contrasto con l'articolo 39 della Costituzione.
Vi sono altre norme, come quelle relative alla competenza, che è attribuita al sindaco in materia di programma di emersione progressiva che ledono le prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali dall'articolo 39, comma quarto, della Costituzione.
Vi sono ben altri accenti nel dettato del decreto-legge, così come modificato dal Senato, che sono realmente in contrasto con la nostra Costituzione. In questa sede, ci limitiamo a discutere e ad esaminare la questione pregiudiziale di costituzionalità relativa a tale provvedimento.
Lunedì prossimo avremo la discussione sulle linee generali di tale provvedimento. Ebbene, in quella sede illustreremo inoltre le gravi pecche che questo provvedimento propone nel suo articolato, ammesso che non avremo la forza di «vincere», con un voto favorevole su tali questioni pregiudiziali. Me lo auguro, perché siffatto decreto-legge non porterà nessun risultato. Oltre al danno, la beffa: ottocentomila imprese dovevano riemergere dal sommerso. Hanno fatto domanda per riemergere dal sommerso soltanto 159 imprese. È qualcosa che grida vendetta e che dovrebbe far riflettere la maggioranza sulla inutilità di tali norme che - ripeto -, creano ingiustizie fra i cittadini, i lavoratori e le imprese serie e sane e quelle che invece sino ad ora hanno agito illegalmente, veicolando nel mercato italiano il lavoro nero. In tal modo, si è recato un danno ai lavoratori e non si è data dignità al mondo del lavoro. (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Innocenti ed altri n. 1 e Benvenuto ed altri n.2.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 382
Maggioranza 192
Hanno votato
149
Hanno votato
no 233).

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