Allegato A
Seduta n. 128 del 10/4/2002


Pag. 7


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 77-277-401-417-431-507-674-715 D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUCCIERO ED ALTRI: LEGGE COSTITUZIONALE PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEI COMMI PRIMO E SECONDO DELLA XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (2288) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE BOATO; GERMANÀ; PRESTIGIACOMO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE; SELVA; BUONTEMPO; TRANTINO; ANTONIO PEPE ED ALTRI; COLLÈ; AMORUSO (184-363-465-783-876-1166-1256-1294-1439-1575)

(A.C. 2288 ed abb. - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2288 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1

Sopprimerlo.
1. 1. Mascia, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia è subordinato al risarcimento dei danni subiti dalle vittime e dai loro eredi a causa della promulgazione del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1390, del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, e della loro applicazione. Con legge della Repubblica sono disciplinate le modalità del risarcimento dei suddetti danni.
1. 5. Fioroni, Mantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia è subordinato alla restituzione dei beni, dagli stessi detenuti, già appartenenti allo Stato italiano.
1. 2. Fioroni, Mantini, Molinari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli


Pag. 8

ex re di Casa Savoia è subordinato alla restituzione dei beni, appartenenti allo Stato italiano e trasferiti all'estero.
*1. 3. Mascia, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia è subordinato alla restituzione dei beni, appartenenti allo Stato italiano e trasferiti all'estero.
*1. 4. Fioroni, Mantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa di Savoia è subordinato all'attestazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali di aver ricevuto dagli eredi, a tale data, tutti i reperti archeologici ed i beni mobili aventi interesse artistico appartenenti al patrimonio dello Stato italiano.
**1. 6. Mascia, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa di Savoia è subordinato all'attestazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali di aver ricevuto dagli eredi, a tale data, tutti i reperti archeologici ed i beni mobili aventi interesse artistico appartenenti al patrimonio dello Stato italiano.
**1. 7. Fioroni, Mantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia è subordinato all'attestazione da parte dell'Archivio centrale dello Stato di aver ricevuto tutti gli atti ufficiali e di pubblico interesse emessi da Vittorio Emanuele III e Umberto II o comunque dalla Real Casa e dagli organi dipendenti dal Capo dello Stato.
*1. 8. Mascia, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia è subordinato all'attestazione da parte dell'Archivio centrale dello Stato di aver ricevuto tutti gli atti ufficiali e di pubblico interesse emessi da Vittorio Emanuele III e Umberto II o comunque dalla Real Casa e dagli organi dipendenti dal Capo dello Stato.
*1. 9. Fioroni, Mantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, i membri e i discendenti di Casa Savoia sono tenuti a restituire tutti i beni dagli stessi detenuti, già appartenenti allo Stato italiano. La legge dispone per l'avocazione dei suddetti beni allo Stato.
1. 14. Leoni, Montecchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, i membri e i discendenti di Casa Savoia sono tenuti a restituire tutti i reperti archeologici ed i beni mobili aventi interesse artistico appartenenti al patrimonio dello Stato italiano, gli atti ufficiali e di pubblico interesse, in loro possesso, emessi da Vittorio Emanuele III e Umberto II o comunque dalla Real Casa e dagli organi dipendenti dal Capo dello Stato, nonché tutti i beni dagli stessi detenuti, già appartenenti allo Stato italiano. La legge dispone per l'avocazione dei suddetti beni e atti allo Stato.
1. 11. Leoni, Montecchi.


Pag. 9


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, i membri e i discendenti di Casa Savoia sono tenuti a restituire tutti i reperti archeologici ed i beni mobili aventi interesse artistico appartenenti al patrimonio dello Stato italiano. La legge dispone per l'avocazione dei suddetti beni allo Stato.
1. 12. Leoni, Montecchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, i membri e i discendenti di Casa Savoia sono tenuti a restituire gli atti ufficiali e di pubblico interesse, in loro possesso, emessi da Vittorio Emanuele III e Umberto II o comunque dalla Real Casa e dagli organi dipendenti dal Capo dello Stato. La legge dispone per l'avocazione dei suddetti atti allo Stato.
1. 13. Leoni, Montecchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia, al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio nazionale, devono prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle sue leggi.
1. 10. Mascia, Russo Spena.