Allegato B
Seduta n. 126 dell'8/4/2002


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INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

MASTELLA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il consiglio comunale di Casamicciola Terme, già commissariato, non viene ancora dichiarato sciolto ed ammesso al prossimo turno delle elezioni amministrative nonostante in data 21 febbraio 2002 il sindaco eletto e la maggioranza dei consiglieri comunali eletti si siano dimessi irrevocabilmente e ritualmente dalle rispettive cariche ricoperte;
il Ministro, a fronte di diffida stragiudiziale di cittadini elettori, ha motivato il mancato scioglimento del consiglio comunale con propria nota prot. n. 4.3.8/S.E/35 in data 27 marzo 2002, rilasciata dalla prefettura di Napoli, eccependo che sulla sentenza emessa dal consiglio di Stato favorevole allo scioglimento del Consiglio comunale di Casamicciola Terme pendono ancora i termini per una possibile ricorribilità per Cassazione avverso tale decisione;
tale assunto certamente vero e normativamente praticabile tuttavia non tiene conto che nelle more del procedimento giurisdizionale sono sopravvenute, nei termini e ritualmente, le dimissioni del sindaco eletto e dell'intero consiglio comunale;
tali dimissioni, di fatto, annullano il motivo del contendere in quanto dalla data di tali dimissioni non esiste alcun consiglio o sindaco da reintegrare alla fine dell'iter giurisdizionale richiamato per il mancato scioglimento del consiglio comunale;
il fatto poi che già sia stato nominato un commissario prefettizio non elimina il diritto del sindaco e dei consiglieri eletti di dimettersi dalla carica cui erano stati eletti, benché in questa fase non operativa in quanto «sospesa» per la nomina del commissario prefettizio;
ad oggi, e nell'imminenza della scadenza delle operazioni elettorali, il Ministro dell'interno, e per esso il prefetto di Napoli, ancora non si pronuncia sulla diffida stragiudiziale, notificata da cittadini elettori di Casamicciola Terme in data 29 marzo 2002 al prefetto di Napoli ed al ministero dell'interno circa l'ammissibilità alle elezioni del comune di Casamicciola Terme in presenza di un consiglio comunale che, di fatto, già non esiste più per le sopravvenute dimissioni del sindaco e dell'intero consiglio comunale, né fornisce alcuna motivazione valida avverso la regolarità ed operatività di tali dimissioni;
tale atteggiamento comporta la possibilità di rinviare le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Casamicciola per oltre un anno con notevoli danni sia in termini politici che economici -:
se intenda adoperarsi con ogni urgenza per lo scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola in assenza di motivazioni valide che ostino tale determinazione.
(3-00852)

Interrogazione a risposta scritta:

FIORONI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nel maggio 2001 la Telecom spa chiedeva il rilascio di concessione edilizia per


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la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, presso il comune di Corchiano, località Sant'Antonio;
sulla stessa richiesta si esprimeva negativamente l'amministrazione comunale, in quanto lo statuto comunale, all'articolo 3, vieta l'insediamento di ripetitori all'interno dello stesso territorio;
nel sito prescelto è presente vincolo paesaggistico;
il comune di Corchiano rientra in un progetto più ampio di rivitalizzazione del territorio a salvaguardia dei centri storici minori, per il quale, risultandone vincitore, ha già ottenuto il relativo finanziamento regionale, che lo porterà ad essere l'unico centro illuminato a gas;
lo stesso progetto è all'attenzione della comunità europea relativamente alla creazione del parco suburbano;
il ripetitore di che trattasi si andrebbe a localizzare nelle immediate vicinanze della zona vincolata -:
quali iniziative i Ministri interrogati, intendano assumere per evitare una grave lesione della autonomia comunale costituzionalmente sancita, che attribuisce ai comuni la piena potestà di gestione e tutela del proprio territorio, per il rispetto della valorizzazione ambientale e paesaggistica esistente e non arrecare danno irreparabile allo sviluppo economico e sociale compatibile messo in atto dal comune di Corchiano, per impedire, in via cautelativa, come stabilito dalla normativa vigente in materia, in tema di inquinamento elettromagnetico, eventuali danni alla popolazione residente e in particolare bambini e anziani.
(4-02609)