...
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In mancanza di accordo entro il 30 giugno 2002 si applicano le disposizioni di cui al comma 4».
2. In attesa che si concludano le procedure di aggregazione previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, il Ministero delle attività produttive promuove specifici accordi tra le imprese di distribuzione di energia elettrica, al fine di assicurare la gestione unitaria e lo sviluppo coordinato dei rami d'azienda preposti all'attività stessa.
3. Gli accordi di cui al comma 2 perseguono la valorizzazione delle imprese degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n.128, alla luce dello stato di avanzamento
delle trattative in corso, dei decreti di concessione emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dei criteri e dei parametri economici determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
1. 01 Lusetti, Vernetti.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere i seguenti:
1. Al fine di assicurare l'unitarietà, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio elettrico e degli approvvigionamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive promuovono, nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione elettrica nazionale e la quotazione in borsa delle azioni del soggetto derivante da tale riunificazione.
2. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole «gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete a carico delle società di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata, in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle finzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore».
4. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 6, quarto periodo, dopo le parole «coloro che ne abbiano la disponibilità», sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,».
5. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati».
1. Al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel definire, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe per il periodo regolatorio avente inizio il 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2007:
a) fa riferimento, nella determinazione del capitale investito netto, al valore rivalutato delle reti elettriche a partire dai valori assunti ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2000-2003, assumendo, nel calcolo del rendimento da riconoscere sul capitale investito, quale tasso di rendimento privo di rischio, il tasso di rendimento dei titoli di Stato di lungo termine;
b) mantiene in capo alle imprese elettriche, al termine del periodo regolatorio, una quota delle maggiori efficienze
realizzate dalle stesse imprese rispetto agli obiettivi di efficienza definiti attraverso il meccanismo del price cap, di cui al comma 18 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, corrispondente a quella attribuita agli utenti;
c) utilizza il meccanismo del price cap citato, anche differenziato tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a quelli correntemente in vigore, ed applica tale meccanismo esclusivamente alla componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, escludendo dal calcolo la remunerazione del capitale investito netto.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, sono dettate norme per realizzare un sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione in misura sufficiente a mantenere la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale.
1. A partire dal 1 gennaio 2003, alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion», impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:
a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni definiti nel protocollo di Kyoto;
b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;
c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: «entro un anno» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al periodo precedente per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.
1-ter. 02. Governo.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui consumi
di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «orimulsion», impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:
a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti nel protocollo di Kyoto;
b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;
c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.
1-ter. 01. Quartiani.