Allegato A
Seduta n. 123 del 26/3/2002


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(A.C. 2523 - Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale).

Sopprimerlo.
1. 42. Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Principi generali in materia di disciplina delle procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, di modifica o di ripotenziamento di impianti esistenti). - 1. Il presente decreto definisce i principi fondamentali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione in materia di disciplina della produzione di energia.
2. La disciplina delle procedure di autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, di modifica o di ripotenziamento di impianti esistenti da fonti convenzionali è prevista da apposita legge regionale nel rispetto dei limiti ed obiettivi definiti dalle intese in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'intesa di cui al comma 2 dovrà definire, sentito il parere del gestore di rete di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;
b) il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine a livello nazionale e regionale;
c) l'individuazione degli interventi prioritari, nel rispetto degli obiettivi e finalità della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

4. Le regioni, nel disciplinare la materia di cui al comma 2, devono conformarsi ai seguenti principi:
a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura semplificata ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel rispetto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modificazioni;
b) i progetti devono essere autorizzati nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza di province e comuni e la procedura di autorizzazione deve prevedere la partecipazione delle amministrazioni locali interessate;

c)
devono essere previste adeguate procedure di partecipazione del pubblico secondo i principi della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

d)
devono essere previste particolari procedure semplificate per gli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, come definite dell'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001.

5. Le regioni devono emanare i provvedimenti di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il mancato rispetto della


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scadenza di cui al periodo precedente può comportare l'esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
6. Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 2 e per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale, sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, si continua ad applicare la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53.
1. 43. Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) - 1. Al fine dell'aumento della capacità di fornitura di energia elettrica e del raggiungimento di un adeguato margine di nuova potenza di generazione installata su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE e della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, delle vigenti normative in materia di emissioni inquinanti in vista del recepimento del protocollo di Kyoto da parte dell'Unione europea, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Ministero delle attività produttive sanciscono un accordo-quadro contenente:

a)
la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b)
il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine;

c)
l'individuazione dei criteri per la definizione delle priorità sulla base delle quali è rilasciata l'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti;

d)
l'individuazione delle procedure per lo snellimento dei procedimenti autorizzatori.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate opere di pubblica utilità la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. Tra le predette opere sono comunque considerati prioritari gli interventi di modifica e ripotenziamento degli impianti esistenti, di diversificazione delle fonti energetiche, di utilizzo di fonti rinnovabili e di decentramento della generazione di energia attraverso impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale.
1. 67. Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministro delle attività produttive, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, consegna alle competenti Commissioni parlamentari un piano energetico nazionale. Tale documento deve prevedere e programmare la domanda di energia elettrica del Paese nel breve periodo 2003-2004, nel medio periodo 2005-2010 e nel lungo periodo 2011-2020, indicando altresì, nell'interesse generale del Paese, i fabbisogni di produzione elettrica regionali, le situazioni locali congestionate, le previsioni per tipologie di consumi. In tale quadro di riferimento del fabbisogno energetico, il Ministro delle attività produttive deve indicare, di concerto con le regioni, i luoghi dove installare nuovi impianti di produzione elettrica, la ristrutturazione e il potenziamento di quelli esistenti su tale territorio, nonché il tipo di combustibile usato per alimentarli.
1. 44. Alfonso Gianni.


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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'imminente pericolo con le seguenti: il pericolo.
1. 68. Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e l'esercizio aggiungere le seguenti: , nel rispetto della normativa ambientale vigente, con particolare riferimento all'abbattimento delle emissioni,.
1. 8. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 300 MW con le seguenti: 800 MW.
1. 45. Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 300 MW termici, aggiungere le seguenti: compatibili con la pianificazione territoriale ed energetica regionale,
1. 9. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi aggiungere le seguenti: e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.
1. 41. Saglia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: esercizio degli stessi, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei limiti di cui alla direttiva 96/61/CE e ai decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
1. 10. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: dichiarati aggiungere le seguenti: , con atto riguardante ciascun singolo impianto,.
1. 11. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e soggetti aggiungere le seguenti: alle procedure di gara europea e.
1. 12. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzazione unica, aggiungere le seguenti: i cui criteri sono definiti da un accordo tra Ministro delle attività produttive e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281,.
1. 13. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale con le seguenti: . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con un accordo quadro, i criteri che presiedono all'istruttoria relativa al procedimento unico di cui al comma 2. L'accordo quadro contiene:

a)
la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b)
il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine;

c)
l'individuazione dei criteri per la definizione delle priorità sulla base delle quali è rilasciata l'autorizzazione unica, tra i quali:


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1) coerenza e rispetto dei Piani energetici regionali previsti dall'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
2) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta;
3) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive;
4) compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale;
5) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;
6) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali;
7) massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerabile;
8) riutilizzo di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;
9) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate.

1-bis. L'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive e.
1. 69. Gambini, Vernetti, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto, Fistarol, Realacci.

Al comma 1, sostituire le parole: rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale con le seguenti: .Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con un accordo quadro, i criteri che presiedono all'istruttoria relativa al procedimento unico di cui al comma 2. L'accordo quadro contiene:

a)
la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b)
il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine;

c)
l'individuazione dei criteri per la definizione delle priorità sulla base delle quali è rilasciata l'autorizzazione unica.

1-bis. L'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive e.
1. 71. Gambini, Vernetti, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto, Fistarol, Realacci.

Al comma 1, sostituire le parole: rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale con le seguenti: . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con un accordo quadro, i criteri che presiedono all'istruttoria relativa al procedimento unico di cui al comma 2. L'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive e.
1. 70. Gambini, Vernetti, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto, Fistarol, Realacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rilasciata aggiungere le seguenti: , previo parere favorevole del presidente della regione interessata, dell'amministrazione preposta ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
1. 14. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.


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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle attività produttive aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,.
1. 15. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: norme vigenti aggiungere le seguenti: , fatte salve quelle di pertinenza comunale e.
1. 46. Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previsto al comma 4 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 117 della Costituzione.
1. 16. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previsto al comma 4 aggiungere le seguenti: e fatta salva in ogni caso la compatibilità con la strumentazione urbanistica territoriale vigente.
1. 17. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono considerati comunque prioritari gli interventi di modifica e ripotenziamento degli impianti esistenti.
1. 66. Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol procedere alla realizzazione dell'impianto, nonché le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale e di compatibilità ambientale; la richiesta di autorizzazione è integrata con indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera. L'autorizzazione non può comunque essere rilasciata in caso di esito negativo della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).
1. 18. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 2.
1. 47. Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: unico con le seguenti: integrato, che garantisce comunque il pronunciamento delle autorità regionali e degli enti territoriali in materia urbanistica, edilizia e di localizzazione degli impianti,.
1. 19 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al quale partecipano le con le seguenti: con l'assenso delle.
1. 48 Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: semplificazione aggiungere le seguenti: e utilizzo della migliore tecnologia disponibile al fine di abbattere le emissioni e migliorare la situazione preeesistente delle aree interessate dagli impianti,.
1. 20 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Ferme restando le autorizzazioni di competenza del Ministero


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dei beni e delle attività culturali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali», qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.
1. 21. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: soli.
1. 73 Realacci, Vigni, Iannuzzi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 49 Alfonso Gianni.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: sostituisce aggiungere le seguenti: , qualora emessa d'intesa con tutte le amministrazioni interessate,.
1. 22. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
1. 50 Alfonso Gianni.

Al comma 2, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: La presentazione della richiesta di autorizzazione deve essere corredata dal progetto preliminare e dallo studio di impatto ambientale. L'istruttoria si conclude entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, in ogni caso, dopo l'acquisizione dell'esito positivo della VIA che costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
1. 76 Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: VIA aggiungere le seguenti: da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 23 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire la disponibilità di impianti ad alta efficienza, i criteri di valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, devono comprendere in particolare i seguenti profili:
a) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico della regione;
b) garanzia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;
c) coerenza con il principio della diversificazione delle fonti primarie e con gli atti ed indirizzi regionali;
d) minimizzazione dell'impatto ambientale derivante dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto nonché dalla realizzazione delle opere e infrastrutture ad esso connesse;
e) contributo allo sviluppo della forestazione regionale.
* 1. 24. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire la disponibilità di impianti ad alta efficienza, i criteri di valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, devono comprendere in particolare i seguenti profili:
a) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico della regione;


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b) garanzia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;
c) coerenza con il principio della diversificazione delle fonti primarie e con gli atti ed indirizzi regionali;
d) minimizzazione dell'impatto ambientale derivante dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto nonché dalla realizzazione delle opere e infrastrutture ad esso connesse;
e) contributo allo sviluppo della forestazione regionale.
* 1. 75. Realacci, Vigni, Iannuzzi, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, quinto periodo, prima delle parole: in ogni caso aggiungere le seguenti: una volta acquisita la VIA,.
1. 77. (Testo così modificato nel corso della seduta) Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.
(Approvato)

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: preliminare.
1. 74 Realacci, Vigni, Iannuzzi.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: preliminare con la seguente: esecutivo.
1. 51 Alfonso Gianni.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: preliminare con la seguente: definitivo.
1. 52 Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La costruzione di impianti che richiedano anche opere connesse e la realizzazione di infrastrutture di servizio richiede, oltre alla VIA, il rilascio di una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CEE del 27 giugno 2001.
1. 26 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione è rilasciata solo previa valutazione d'impatto ambientale positiva da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo la procedura ordinaria definita dalla normativa vigente.
1. 25 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di aree di rilevante interesse storico-ambientale e nelle città d'arte in cui insistono più iniziative industriali energetiche si promuove la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
1. 72. Vernetti, Fistarol, Realacci, Gambini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aree di rilevante interesse storico-ambientale in cui insistono più iniziative industriali energetiche si promuove la procedura del VAS (Valutazione ambientale strategica).
1. 78. Sandri, Cazzaro, Grotto, Vianello, Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, il Ministro


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delle attività produttive, di concerto con il presidente della regione interessata e sentiti i comuni territorialmente competenti, valuta in particolare:

a)
la possibilità di decentramento della generazione di energia attraverso impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale, capaci di alimentare autonomamente singoli settori, evitando la concentrazione delle centrali e delle reti di trasporto negli ambiti territoriali e tenendo conto sia della necessità di una congrua distanza dalle centrali esistenti, sia della possibilità di avvicinamento dei nuovi impianti alle zone industriali con necessità emergenti;

b)
l'utilizzo di tecnologie avanzate per prevenire l'inquinamento atmosferico e ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera;

c)
il coordinamento dell'iniziativa con altre oggettive possibilità di utilizzo di energia da fonti rinnovabili o alternative considerate prioritarie, privilegiando in particolare la costruzione di impianti misti che utilizzano combustibile derivato da rifiuti.
1. 80. Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi, Parolo.

Sopprimere il comma 3.
1. 53 Alfonso Gianni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: viene rilasciata a seguito di esito positivo di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale inoltre.
1. 27. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: prescrizioni aggiungere le seguenti: , anche di compatibilità ambientale e conformità urbanistica,.
1. 28. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: informativa con le seguenti: informazione al pubblico o, qualora la regione lo ritenga necessario, di inchiesta pubblica.
1. 29. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nonché il termine aggiungere le seguenti: preciso.
1. 54 Alfonso Gianni.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto viene sospesa qualora sia riscontrato, a causa dell'attività dello stesso, un sensibile peggioramento delle condizioni ambientali locali rispetto ai valori preesistenti.
1. 30. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 31. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 56. Alfonso Gianni, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per il rilascio delle autorizzazioni è fatto obbligo della richiesta del parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del


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parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica
1. 61. (Testo così modificato nel corso della seduta) Patria, de Ghislanzoni Cardoli, Stradella, Polledri, Monticelli, Guido Giuseppe Rossi.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per il rilascio delle autorizzazioni è fatto obbligo della richiesta del parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Essi si esprimono entro e non oltre i sessanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
1. 81 Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: l'ente locale competente aggiungere le seguenti: , il cui parere è obbligatorio,.
1. 55 Alfonso Gianni.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: strumenti urbanistici aggiungere le seguenti: , soggetta al medesimo procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici,.
1. 32 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ed evidenziate nel progetto approvato con le seguenti: nel progetto ed approvate dall'amministrazione che ha deliberato lo strumento urbanistico cui fanno riferimento.
1. 33 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
1. 58 Alfonso Gianni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione prevede altresì, previo accordo tra l'ente locale competente e il soggetto proponente, forme di agevolazione per le popolazioni locali interessate dalla localizzazione dell'impianto.
* 1. 57. Patria, de Ghislanzoni Cardoli, Stradella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione prevede altresì, previo accordo tra l'ente locale competente e il soggetto proponente, forme di agevolazione per le popolazioni locali interessate dalla localizzazione dell'impianto.
* 1. 79. Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi, Parolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sottoscrizione da parte degli enti locali di tali accordi rientra nelle condizioni per l'autorizzazione dell'inizio lavori.
1. 59. Alfonso Gianni.

Al comma 3-bis, dopo le parole: Ministero delle attività produttive, aggiungere le seguenti: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 34. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.


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Al comma 3-bis, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , l'Unione Province italiane (UPI).
* 1. 40. Saglia.
(Approvato)

Al comma 3-bis, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , l'Unione Province italiane (UPI).
* 1. 82. Vernetti, Fistarol, Realacci, Gambini.
(Approvato)

Al comma 3-bis, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , l'Unione Province italiane (UPI).
* 1. 83. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.
(Approvato)

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: che tuttavia non può superare il 20 per cento della domanda registrata sui consumi effettivi nell'anno precedente.
1. 60. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 35. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 63. Alfonso Gianni, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole da: anche fino alla fine del comma con le seguenti: solo alle nuove richieste e sulla base delle direttive e delle linee guida da definire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, attraverso un accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di concordare, nel rispetto della normativa comunitaria e del disposto costituzionale, l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica nel rispetto dell'ambiente. Ai procedimenti per i quali sia stata iniziata la VIA si applica la procedura ordinaria.
1. 36 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 64 Alfonso Gianni.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nel caso di costruzione di impianti ad una distanza inferiore a trenta chilometri dal territorio di un'altra regione, al procedimento di cui al comma 2 partecipano anche la regione limitrofa e gli enti locali compresi nel relativo territorio situati entro la predetta distanza.
4-ter. Nel caso in cui al comma 4-bis, gli enti locali della regione limitrofa sono inclusi fra quelli interessati ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3.
4-quater. Qualora in sede di procedimento unico non si realizzi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
1. 5. de Ghislanzoni Cardoli, Patria, Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 200 MW termici l'autorizzazione


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di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che il nuovo impianto disti oltre 30 chilometri da altro impianto analogo esistente e/o già autorizzato.
4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
1. 1. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 200 MW ubicati ad una distanza inferiore a 30 chilometri dal confine con altra regione, al procedimento di cui al comma 2 partecipano anche le regioni confinanti nonché gli enti locali compresi nel territorio definito dalla predetta distanza anche se ricadenti in altra regione rispetto a quella di ubicazione dell'impianto.
4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
1. 2. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nel caso di costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che sia osservata la distanza minima di cinquanta chilometri da un impianto di potenza almeno pari. Nel caso di potenza superiore a 200 MW, la distanza è fissata in trenta chilometri.
4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
* 1. 6. de Ghislanzoni Cardoli, Patria, Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nel caso di costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che sia osservata la distanza minima di cinquanta chilometri da un impianto di potenza almeno pari. Nel caso di potenza superiore a 200 MW, la distanza è fissata in trenta chilometri.
4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
* 1. 84. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Polledri, Martinelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel caso di impianti ubicati in zone di confine devono essere interessati e coinvolti nelle procedure di cui ai commi precedenti le regioni e gli enti locali limitrofi.
1. 7. de Ghislanzoni Cardoli, Patria, Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel caso di impianti ubicati in zone di confine tra regioni, nelle procedure indicate dai commi precedenti devono essere coinvolti le regioni e gli enti locali confinanti.
1. 3. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA.
1. 62. (Testo così modificato nel corso della seduta) Patria, de Ghislanzoni Cardoli, Stradella.
(Approvato)


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 200 MW deve essere rispettata una distanza dai centri abitati pari almeno a 2 chilometri.
1. 4. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 37. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 65Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 89Realacci, Vigni, Iannuzzi, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: L'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, l'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.
1. 90 Realacci, Vigni, Iannuzzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa con le seguenti: È fatta salva.
1. 95 Alfonso Gianni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 giugno 2002.
1. 93 Alfonso Gianni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 settembre 2002.
1. 94 Alfonso Gianni.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: dell'allegato IV fina a: 5 gennaio 1989,.
1. 38. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n.393,.
1. 39. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché fino a 20 MW per le centrali alimentate da fonti rinnovabili.
1. 91. Molinari, Vernetti.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente: 5-ter. Nelle aree industriali delle regioni dell'obiettivo 1 interessate da strumenti della programmazione negoziata nonché da iniziative di riconversione e reindustrializzazione sono previste procedure di revamping per centrali termoelettriche già operative.
1. 92 Molinari, Vernetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. 01
(Misure urgenti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica).

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In mancanza di accordo entro il 30 giugno 2002 si applicano le disposizioni di cui al comma 4».


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2. In attesa che si concludano le procedure di aggregazione previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, il Ministero delle attività produttive promuove specifici accordi tra le imprese di distribuzione di energia elettrica, al fine di assicurare la gestione unitaria e lo sviluppo coordinato dei rami d'azienda preposti all'attività stessa.
3. Gli accordi di cui al comma 2 perseguono la valorizzazione delle imprese degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n.128, alla luce dello stato di avanzamento delle trattative in corso, dei decreti di concessione emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dei criteri e dei parametri economici determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
1. 01 Lusetti, Vernetti.

ART. 1-bis.
(Misure per favorire la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica).

Sopprimere gli articoli 1-bis e 1-ter.

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
1-bis.20. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimerlo.
* 1-bis. 4. Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.

Sopprimerlo.
* 1-bis. 5. Vernetti, Fistarol, Realacci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal 1o luglio 2002 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta o importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.287. A tale scopo, entro la stessa data, l'ENEL predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un piano per la cessione di non meno dei 15.000 MW della propria capacità produttiva. L'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione degli impianti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il piano per la cessione degli impianti deve consentire adeguate condizioni di mercato nonché la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali e al mantenimento della produzione nei siti, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, tenendo altresì conto delle esigenze relative all'attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL spa.
1-bis. 1. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2010.
* 1-bis. 6. Vernetti, Fistarol, Realacci, Gambini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2010.
* 1-bis. 8. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.


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Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , comprensiva della quota relativa agli impianti idroelettrici di pompaggio.
1-bis. 9. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e non concorrono fino alla fine del comma.
1-bis. 2. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.
* 1-bis. 10. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.
* 1-bis. 12. Governo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli con le seguenti: che i proprietari cedano gli.
1-bis. 13. Governo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: , ferma restando fino alla fine del comma con le seguenti: individua, per l'eventuale capacità eccedente la percentuale di cui al comma 1, ulteriori impianti mid-merit, come definiti nel piano di cessione approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, eventualmente aggiungendoli alla società per azioni individuata con la lettera c) nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al decreto medesimo. La proprietà di tale società o degli impianti di cui al presente comma, ovvero la loro disponibilità, è ceduta a terzi, utilizzando ogni strumento di mercato, con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante. Tenuto conto delle cessioni degli impianti di cui al presente comma ad Enel S.p.A. non può essere richiesto di ridurre ulteriormente la propria capacità di generazione né di metterla a disposizione di terzi.
1-bis. 14. Governo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: mid-merit con le seguenti: di modulazione e di punta.
1-bis. 7. Vernetti, Fistarol, Realacci.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1-bis. 11. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.

ART. 1-ter.
(Oneri generali del sistema elettrico).

Sopprimerlo.
* 1-ter. 2. Vernetti, Fistarol, Realacci.

Sopprimerlo.
*1-ter. 3. Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Dal 1o settembre 2002 non si applica la compensazione della


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maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici. È confermata l'efficacia, fermo restando quanto previsto al precedente periodo, e sono fatti salvi gli effetti fino alla data del 1o settembre 2002, delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 26 gennaio 2000 e del 17 aprile 2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
2. Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 26 gennaio 2000, maturati dalle imprese produttrici e distributrici fino al 1o settembre 2002, sono quantificati con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con gli stessi decreti sono impartite disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il rimborso alle imprese medesime di tali oneri.
1-ter. 9. Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1-ter. 1. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , pari ai costi annui derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche.
* 1-ter. 4. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , pari ai costi annui derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche.
* 1-ter. 8. Governo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: È confermata l'efficacia aggiungere le seguenti: e sono fatti salvi gli effetti fino alla data del 1o settembre 2002.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.
1-ter. 5. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di cui al comma 11 fino alla fine del comma con le seguenti: di individuazione degli oneri di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a recepire con proprio decreto.
1-ter. 6. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il Ministro delle attività produttive, per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, fornirà all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le indicazioni per la copertura degli oneri finanziari occupazionali, come determinati dall'attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, risultanti scoperti per effetto dell'applicazione del presente articolo, in quanto graveranno sulle imprese produttrici-distributrici per effetto dell'applicazione della direttiva 96/92/CE.
1-ter. 7. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Rugghia, Grotto.


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Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1-ter 02 del Governo.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-quater.
0. 1-ter. 02. 1. Vernetti, Fistarol.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-quinquies.
0. 1-ter. 02. 2. Vernetti, Fistarol.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-sexies.
* 0. 1-ter. 02. 3. Vernetti, Fistarol, Realacci.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-sexies
* 0. 1-ter. 02. 5. Lion, Cento, Pecoraro Scanio.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-septies.
0. 1-ter. 02. 4. Vernetti, Fistarol.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 1-quater.
(Disposizioni in materia di rete di trasmissione nazionale di energia elettrica).

1. Al fine di assicurare l'unitarietà, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio elettrico e degli approvvigionamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive promuovono, nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione elettrica nazionale e la quotazione in borsa delle azioni del soggetto derivante da tale riunificazione.
2. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole «gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete a carico delle società di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata, in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle finzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore».
4. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 6, quarto periodo, dopo le parole «coloro che ne abbiano la disponibilità», sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,».
5. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati».

Art. 1-quinquies.
(Misure per la remunerazione delle reti elettriche e della disponibilità di capacità di generazione).

1. Al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico di cui al


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comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel definire, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe per il periodo regolatorio avente inizio il 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2007:
a) fa riferimento, nella determinazione del capitale investito netto, al valore rivalutato delle reti elettriche a partire dai valori assunti ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2000-2003, assumendo, nel calcolo del rendimento da riconoscere sul capitale investito, quale tasso di rendimento privo di rischio, il tasso di rendimento dei titoli di Stato di lungo termine;

b)
mantiene in capo alle imprese elettriche, al termine del periodo regolatorio, una quota delle maggiori efficienze realizzate dalle stesse imprese rispetto agli obiettivi di efficienza definiti attraverso il meccanismo del price cap, di cui al comma 18 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, corrispondente a quella attribuita agli utenti;

c)
utilizza il meccanismo del price cap citato, anche differenziato tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a quelli correntemente in vigore, ed applica tale meccanismo esclusivamente alla componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, escludendo dal calcolo la remunerazione del capitale investito netto.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, sono dettate norme per realizzare un sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione in misura sufficiente a mantenere la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale.

Art. 1-sexies.
(Rimodulazione della carbon tax).

1. A partire dal 1 gennaio 2003, alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion», impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:

a)
ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni definiti nel protocollo di Kyoto;

b)
a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c)
a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

Art. 1-septies.
(Semplificazione di adempimenti burocratici).

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: «entro un anno» fino alla fine


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del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al periodo precedente per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.
1-ter. 02. Governo.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «orimulsion», impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:

a)
ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti nel protocollo di Kyoto;

b)
a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c)
a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.
1-ter. 01. Quartiani.