Allegato A
Seduta n. 123 del 26/3/2002


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(A.C. 2523 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «fabbisogno nazionale» sono inserite le seguenti: «, sino alla determinazione dei princìpi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «e ripotenziamento» sono sostituite dalle seguenti: «o ripotenziamento» e la parola: «esercitare» è sostituita dalla seguente: «esercire»; al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504»;

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «Amministrazioni» sono inserite le seguenti: «statali e locali» e sono soppresse le parole: «ed integrazioni»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n.349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377, e successive modificazioni»; al terzo periodo, dopo le parole: «della direttiva 96/61/CE» sono inserite le seguenti: «del Consiglio, del 24 settembre 1996,» e dopo le parole: «autorizzazioni ambientali» sono inserite le seguenti: «di competenza»; al quarto periodo, dopo la parola: «integrante» sono inserite le seguenti: «e condizione necessaria»;


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al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis.
Il Ministero delle attività produttive, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata»;

al comma 4, le parole: «la procedura di valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di VIA»;

al comma 5, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 1-bis. (Misure per favorire la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica). - 1. A decorrere dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010 a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.287, e successive modificazioni. Il termine del 31 ottobre 2002 si intende prorogato per un periodo massimo di due mesi qualora il soggetto obbligato comunichi al Ministro delle attività produttive ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'impossibilità, per comprovati motivi tecnici e di mercato, di cedere la quota eccedente quella consentita dal primo periodo del presente comma entro il termine prestabilito e salvo diverso avviso dei citati Ministri.
2. Gli impianti di produzione già autorizzati sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e sono dismessi previa autorizzazione da parte del Ministero delle attività produttive. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono altresì gestiti dai proprietari assicurandone la continuità produttiva e non concorrono, per un periodo di due anni dall'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al medesimo sistema delle offerte.
3. Il Ministero delle attività produttive, nel valutare le domande di autorizzazione per la dismissione di impianti presentate ai sensi del comma 2 ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può disporre l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli impianti medesimi. Tale disposizione non si applica se il proprietario promuove


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il riuso delle aree sulle quali insistono gli impianti per altra destinazione economica rilevante.
4. Entro il termine di cui al comma 1, l'ENEL Spa, ferma restando la cessione degli impianti individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.207 del 3 settembre 1999, individua, per l'eventuale capacità eccedente la percentuale di cui al medesimo comma, ulteriori impianti mid-merit, come definiti nel piano di cessione approvato con il medesimo decreto, eventualmente aggiungendoli alla società per azioni individuata con lettera C nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al citato decreto, e ne cede, utilizzando ogni strumento di mercato, la proprietà ovvero la disponibilità a terzi, con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante. Tenuto conto delle cessioni degli impianti di cui al presente comma, all'ENEL Spa non può essere richiesto di ridurre ulteriormente la propria capacità di generazione.

Art. 1-ter. (Oneri generali del sistema elettrico). - 1. A far data dal 1o settembre 2002, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 giugno 1997, n. 70, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

2. Dal 1o settembre 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici. È confermata l'efficacia delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio 2000 e nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile 2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a formulare la proposta di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Decorso detto termine, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede comunque all'individuazione degli oneri di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo.
4. Sono fatti salvi gli effetti conseguiti sulla base delle precedenti disposizioni in materia».

Il titolo è sostituito dal seguente: «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per favorire


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la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica, nonché disposizioni concernenti gli oneri generali del sistema elettrico».