1. Il termine per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n.422, per l'emanazione del decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, scaduto in data 4 febbraio 2002, è differito di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.