TESTO AGGIORNATO AL 20 MARZO 2002
emerso nel corso delle audizioni svolte dinanzi al Comitato paritetico costituito per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo svolta congiuntamente dalla IX Commissione della Camera e dall'8a Commissione del Senato, oltreché dalle intercettazioni telefoniche pubblicate nell'ambito dell'indagine susseguente alla tragedia di Milano-Linate, ha reso dichiarazioni molto discutibili sulla società da egli stesso presieduta e sulla sicurezza; sorprendentemente, pertanto, tali dirigenti, tra i quali si è evidenziata una forte conflittualità, hanno collaborato per realizzare un'operazione che rischia di comportare gravi danni per l'ENAV e per il bilancio dello Stato;
ad intervenire affinché siano annullati gli atti compiuti dall'ENAV in relazione alla costituzione della società Italflight e all'accordo sottoscritto il 24 gennaio 2002, anche in considerazione del fatto che i servizi richiamati dovrebbero essere trasferiti ad altro ente pubblico nell'ambito della riforma dell'aviazione civile italiana.
a concedere la proroga dei termine previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 1999 fino al 31 dicembre 2002, al fine di studiare soluzioni più idonee in grado di consentire alle imprese interessate di continuare ad esercitare l'attività di pesca.
premesso che:
in data 3 ottobre 2001 l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) S.p.A. (società a capitale integralmente pubblico) e la Tecnosistemi S.p.A. hanno costituito la Italflight System S.p.A., della quale detengono ciascuna il 50 per cento del capitale sociale, per un valore rispettivamente pari a 500 milioni di lire;
l'Italflight System S.p.A., in base al contratto, dovrà esercitare «l'attività di lavoro aereo ed in particolare l'attività di radiomisure a radio, radar, aiuti alla navigazione aerea, il controllo degli aiuti visivi luminosi, l'attività di telerilevamento, aerofotogrammetria, rilevamento inquinamento, controllo delle interferenze radio e sorveglianza aerea per l'ambiente, al fine di rispondere alla domanda istituzionale e privata, nazionale ed internazionale, oggi esistente nel mercato delle radiomisure aeree e delle sperimentazioni in volo delle nuove tecniche di navigazione e telecomunicazioni satellitari, compresa la sperimentazione GNSS»;
le predette attività, per espresse disposizioni di legge, sono attribuite all'ENAV in base all'articolo 3 comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981, che assegna all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), successivamente trasformata in ENAV, il compito di provvedere «ai controlli a terra e in volo, sulla rispondenza agli standard delle radioassistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio»;
l'articolo 2 comma 3, lettera e), della legge n. 665 del 1996 stabilisce che l'ENAV «provvede al controllo in volo delle procedure operative e della radiomisurazione degli apparati di radionavigazione nonché della certificazione dei propri impianti di AV»;
conseguentemente, l'accordo del 12 dicembre 2000, sottoscritto tra il Governo, l'ENAV e le organizzazioni sindacali, stabilisce, al punto 1, che «la futura società svolgerà in proprio tutte le attività attualmente svolte, direttamente o indirettamente connesse alla fornitura dei servizi di assistenza al volo. Le attività di esclusiva competenza aziendale sono quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981»;
pur in presenza della normativa e degli accordi sindacali sopra ricordati, l'ENAV ha sottoscritto, il 24 gennaio 2002, un accordo con Italflight System S.p.A. che prevede, tra l'altro, che l'attività operativa della nuova società avrà inizio il 1o marzo 2002, mentre l'efficacia del contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione (24 gennaio 2002)»;
il predetto accordo presenta altri aspetti sconcertanti, in quanto:
a)esso «viene stipulato a tempo indeterminato, con facoltà delle parti di risolverlo nei casi di inadempimento ai sensi dell'articolo 14 dei patti parasociali sottoscritti fra ENAV e Tecnosistemi in data 3 ottobre 2001»;
b)«l'ENAV riconoscerà a Italflight un corrispettivo di circa 9,5 milioni di lire per ogni ora di volo di controllo di radio/radarassistenze e PAPI», mentre il costo che attualmente sopporta l'ENAV per ogni ora di volo è di circa 7,5 milioni di lire, determinando una maggiore spesa annua valutabile, sulla base di un ammontare complessivo di circa 1.200 ore di volo effettuate ogni anno, in circa 2,4 miliardi di lire;
c)l'individuazione da parte di ENAV del socio Tecnosistemi è avvenuta in un contesto di assoluta mancanza di trasparenza, e a presiedere la nuova società l'ENAV, tramite l'Amministratore delegato Gualano, ha indicato il Presidente dell'ENAV Giulio Spano, il quale, come è
(7-00094)
«Romani, Duca, Sardelli, Nicotra, Gibelli, Pasetto, Sanza, Testoni, Ricciotti, Floresta, Lezza, Muratori, Di Gioia, Giuseppe Gianni, Luigi Martini, Ronchi, Ferro, La Starza, Meroi, Lusetti».
premesso che:
il decreto ministeriale 5 ottobre 1999 prevede che le imprese di pesca aventi unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con la draga idraulica e aderenti al locale consorzio di gestione possono richiedere l'assegnazione dell'unità medesima alla quinta categoria, continuando ad esercitare la pesca dei molluschi bivalvi con le caratteristiche tecniche possedute alla data del 30 settembre 1999;
all'articolo 2, comma 4, del citato decreto si specifica che le imprese di pesca che non optano di richiedere l'assegnazione alla quinta categoria e quindi restano iscritte alla quarta categoria, a decorrere dal 1o gennaio 2002 possono continuare ad esercitare la pesca dei molluschi bivalvi esclusivamente con le attrezzature tecniche previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1998;
il comma 3 dello stesso articolo prevede che il passaggio alla quinta categoria di pesca comporta la rinuncia agli altri attrezzi di pesca già autorizzati sulla licenza;
i detti provvedimenti sono motivati dalla necessità di riduzione del prelievo della risorsa, ed in tal senso i consorzi hanno operato assicurando un comportamento molto responsabile dei propri aderenti;
spesso gli operatori che non hanno optato per il passaggio alla quinta categoria di pesca sono imprese di piccolissime dimensioni che hanno bisogno, per poter continuare l'attività, di esercitare più tipi di pesca e non dispongono di risorse necessarie per adeguare le attrezzature come richiesto dal citato decreto ministeriale 21 luglio 1998;
appare eccessivamente punitivo nei confronti di imprese piccolissime, e comunque uno stravolgimento delle condizioni consolidate, dover scegliere tra la rinuncia ad un tipo di pesca per cui si è autorizzati e l'adeguamento alle nuove normative con costi rilevanti;
le organizzazioni della pesca: Lega Pesca-Agci Pesca-Federcopesca-Federpesca, con nota del 20 novembre 2001, hanno richiesto al ministero delle politiche agricole e forestali di valutare l'opportunità di prorogare il termine previsto nel decreto ministeriale 5 ottobre 1999;
la proroga concessa fino al 30 aprile 2002 non appare sufficiente per risolvere in maniera soddisfacente la questione;
una ulteriore proroga può essere utilmente impiegata per cercare soluzioni definitive che trovino il consenso delle imprese interessate;
(7-00095)
«Borrelli, Crisci, Mariotti, Franci, Rava».