Allegato B
Seduta n. 115 del 13/3/2002


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ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera dei deputati,
considerato che:
il consiglio europeo di Barcellona dei prossimi 15 e 16 marzo 2002 avrà in agenda, tra le altre questioni di rilevanza strategica, anche il tema dell'armonizzazione del processo di liberalizzazione nel settore dell'energia e la sua piena realizzazione;
il mercato dell'energia ricopre una forte rilevanza tale da richiamare gli orientamenti dei singoli Stati membri in tema di mercato interno comunitario e le modalità per rendere effettiva la propensione unificatrice da parte di ciascuno Stato;
il permanere delle attuali asimmetrie con cui procede la liberalizzazione potrebbe compromettere i processi di privatizzazione nazionali in atto e introdurre elementi distorcenti il mercato elettrico e del gas;
ilnostro paese, dato lo stadio avanzato della liberalizzazione italiana nel settore dell'energia, è particolarmente interessato all'armonizzazione dei mercati elettrico e del gas e ad una loro reale apertura in base a condizioni garantite di reciprocità, come dimostrano i recenti interventi normativi che sono stati assunti per sterilizzare le capacità di voto delle quote azionarie riferibili a soggetti monopolistici operanti in altri mercati nazionali;
l'accelerazione senza ulteriori indugi del processo di realizzazione di un mercato unico dell'energia va nell'interesse dei cittadini consumatori e delle imprese, favorisce le condizioni di competitività dell'Europa e dell'Italia nel mondo ed innalza il livello di sicurezza dell'intera Unione;
a Barcellona ciascuno Stato membro dell'Unione non potrà sottrarsi al pronunciamento sul calendario e sulle modalità di attuazione delle direttive 96/92 CE e 98/30 CE, nonché sulle proposte della Commissione europea già oggetto di discussione al Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, oggi non più rinviabili;
l'obbiettivo prioritario di un mercato liberalizzato è costituito dall'abbassamento delle tariffe a beneficio degli utenti, siano essi imprese o famiglie, e deve essere garantito da una precisa volontà politica volta all'osservanza delle tappe della liberalizzazione già stabilite. Così il 2003 potrà essere l'anno della libertà di scelta dei fornitori di energia elettrica per tutte le imprese grandi, piccole e individuali, mentre il 2004 lo sarà per il gas. Infine il 2005 potrà essere l'anno in cui ciascun consumatore, compresi gli utenti domestici, sarà libero di scegliere sul mercato il proprio fornitore;
il raggiungimento di un accordo nel settore energetico non deve essere conseguito a discapito di una netta accelerazione della liberalizzazione del mercato, attraverso compromessi che la depotenziano o la pieghino a esigenze tattiche del momento;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché il Consiglio europeo si pronunci in modo chiaro;
per l'accelerazione verso un unico mercato europeo dell'energia basato sulla concorrenza e sul rispetto delle regole della liberalizzazione in ciascuno Stato membro;
per il superamento di ogni asimmetria normativa e regolativa che comporti disparità di condizioni nella competizione di mercato e privilegi monopolistici per gli operatori nazionali del settore energetico;
per il rispetto delle date di apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale proposti dalla Commissione Europea;


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per definire il giugno 2002 la data entro la quale al Consiglio dei ministri viene affidato il mandato di adottare le nuove normative;
per la definizione di precisi orientamenti su questioni chiave quali la separazione fra il gestore della rete e il fornitore del servizio per l'elettricità e per il gas;
per l'impegno alla istituzione obbligatoria in ogni Stato membro di una autorità regolatoria indipendente;
ad attivarsi per l'ottenimento degli obiettivi indicati, anche attraverso l'eventuale preannunzio della richiesta di espressione di voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio dei ministri, modalità contemplata dal trattato che in materia non prevede l'obbligo dell'unanimità.
(1-00059)
«Bersani, Letta, Quartiani, Gambini, Vernetti, Grotto, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Fistarol, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Lion».

Risoluzioni in Commissione:

La II Commissione,
premesso che:
il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, all'articolo 20 ha istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e all'articolo 28 ha disciplinato l'accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche del ruolo medesimo, disponendo che il personale risultato vincitore del concorso o della selezione per l'accesso alle qualifiche «è nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno...»;
considerato che i partecipanti ai concorsi o alle selezioni previsti per l'immissione nel suddetto ruolo sono tutti già appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, di qualifica non inferiore a quella di ispettore e in possesso, pertanto, di un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;
visto che a distanza di più di diciotto mesi dall'emanazione del decreto legislativo 146 del 2000 non ha ancora avuto luogo alcun concorso, né alcuna selezione per l'accesso al ruolo direttivo speciale e si prevedono tempi ancora lunghi considerato che i relativi bandi sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 19 del 15 ottobre 2001 e le date delle prove scritte sono ancora da definire;
considerato altresì che da ciò consegue che fino all'effettiva immissione in ruolo si dovrà attendere almeno sino al 2003, un dato che nella sostanza vanifica gli intendimenti e le aspettative del decreto legislativo 146 del 2000, che rispondeva alle esigenze di gestione, coordinamento e professionalità;
premesso, ancora, che, analogamente a quanto previsto per l'immissione nel ruolo direttivo speciale, il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, all'articolo 25 comma 1 stabilisce che «Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria (..)»;
considerato che i partecipanti al concorso per vice ispettori, i cui corsi sono in atto presso le scuole di Roma e Parma, sono prevalentemente appartenenti al Corpo, tutti del ruolo dei sovrintendenti, con un'anzianità minima di servizio pari almeno a cinque anni (se in possesso del diploma di scuola superiore) e a dieci anni (se in possesso del diploma di licenza media)


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e che le procedure concorsuali hanno avuto luogo dopo anni di attesa, mentre gli istituti, soprattutto quelli del Nord Italia, al contrario hanno urgente bisogno degli ispettori ai quali sono affidate importanti funzioni di coordinamento nell'ambito delle strutture penitenziarie;
ritenuto che la durata dei corsi previsti sia per i vincitori delle selezioni per l'immissione nel ruolo direttivo speciale sia per i vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria rischiano di incidere negativamente sulla tempestiva copertura dei posti vacanti, ledendo in tal modo, l'efficienza dell'amministrazione interessata, nonché comportano un grave onere economico a carico delle famiglie dei soggetti interessati;

impegna il Governo

ad assumere apposite iniziative normative volte a modificare la durata dei corsi in oggetto, nel senso di una loro riduzione o di un loro collocamento in altro spazio temporale.
(7-00092)
«Cola, Ascierto».

La Commissione parlamentare per l'infanzia,
premesso che:
è attualmente sentito in modo particolare il problema di tutelare i minori da messaggi multimediali che possono influire negativamente sullo sviluppo della loro personalità;
il comma 26 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito dalla legge di conversione 23 dicembre 1996 n. 650, dispone il divieto assoluto dei «servizi audiotex e internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico od oscene». Tale comma vieta altresì di propagandare servizi audiotex in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori;
è evidente dunque lo scopo della citata norma di evitare che soggetti in età evolutiva, particolarmente esposti ai messaggi multimediali, possano esserne danneggiati;
da oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996 n. 650, di conversione del decreto- legge n. 545 del 1996, i citati servizi telefonici continuano ad essere effettuati tramite una sistematica pubblicità delle linee vietate dalla legge, su quotidiani, periodici e numerosi emittenti televisive locali;
la violazione del suddetto divieto nuoce gravemente alla formazione dei minori;
le sanzioni sinora applicate dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni sono state evidentemente poco efficaci;

impegna il Governo

ad emanare sollecitamente il regolamento di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge n. 650 del 1996, di conversione del decreto-legge n. 545 del 1996, contenente norme riguardante l'accesso ai servizi audiotex ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione, nonché ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze ogni iniziativa idonea a monitorare il reiterarsi della pubblicità dei servizi vietati sui mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di agevolare le attività repressive, sanzionatorie e di contrasto delle Autorità competenti.
(7-00093)
«Burani Procaccini, Santulli, Licastro Scardino, Mazzuca Poggiolini, Pisa, Capitelli, Valpiana, Anna Maria Leone».