DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
aggiuntivo, per la durata di 15 anni, destinato al riequilibrio del dissesto finanziario dell'ente;
aspirazione quale è quella dell'acquisto della propria casa senza alcun fine speculativo, evitando, da un lato, la disparità di trattamento con altri inquilini e, dall'altro, l'inasprimento di una conflittualità e di una tensione sociale, già alta anche nel caso di specie, su un problema cosi delicato come quello della casa di abitazione;
il Gruppo Marconi si trova in grave crisi dovuta ad operazioni finanziarie, ma non a fattori produttivi;
gli azionisti ne hanno deciso la vendita mettendo a rischio il patrimonio produttivo e professionale di un'azienda ad alta tecnologia presente n Italia e a Genova;
nel frattempo vengono avanzate ulteriori proposte di taglio occupazionale, preoccupanti per le prospettive di migliaia di lavoratori;
la frammentazione dell'azienda rappresenterebbe di per sé un indebolimento strategico in un settore di alto interesse per il Paese, oltre che un salto nel buio per gli addetti -:
se il Governo intenda operare affinché Finmeccanica avanzi proposte di acquisto che tengano uniti i settori fondamentali del gruppo;
quali iniziative di concentrazione intenda assumere per salvaguardare la posizione dei lavoratori e garantire una prospettiva ai settori produttivi.
(2-00274)
«Mazzarello, Violante, Banti, Bottino, Burlando, Pinotti, Rognoni».
l'Enpaf (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti con sede in Roma, viale Pasteur 49) è proprietario di circa 1000 unità immobiliari, concentrate in gran parte nella Capitale, in numerosi e popolosi quartieri;
dette unita immobiliari, quasi tutte costruite negli anni sessanta ed in larga misura in cattivo stato di conservazione, sono locate a privati, per la gran parte ad uso abitazione (oltre 3000 i componenti dei nuclei familiari coinvolti), fino ad oggi, secondo la normativa vigente in materia di locazione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali, con rapporti contrattuali che si protraggono, nella maggioranza dei casi, da decenni;
la quasi totalità degli inquilini, direttamente o in forma associata ha manifestato più volte, anche su espressa richiesta dell'Ente, la volontà di procedere all'acquisto, ai sensi del decreto legislativo 104 del 1996 e successive modificazioni, dell'immobile condotto in locazione;
a fronte di tali richieste l'Enpaf, con nota del 15 novembre 1999, comunicava di aver avviato la dismissione del patrimonio immobiliare ai sensi del citato decreto legislativo e che si sarebbe attenuto scrupolosamente alle direttive impartite in materia dall'Osservatorio e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
con decreto interministeriale dei Ministeri del lavoro e del tesoro del 27 settembre 2000, quindi, veniva individuata una prima tranche d'immobili dei quali l'Enpaf deve dismettere la proprietà;
con decreto del 7 novembre 2000 emanato dagli stessi ministeri in approvazione della delibera dell'Ente del 28 giugno 2000, L'Enpaf veniva privatizzato e trasformato in fondazione;
successivamente alla privatizzazione, l'Enpaf impugnava dinanzi al TAR del Lazio il citato decreto interministeriale sulla dismissione del patrimonio immobiliare, chiedendone l'annullamento proprio sulla base dell'intervenuta privatizzazione;
gli inquilini, attesa l'urgenza che per ognuno riveste il problema della casa di abitazione, hanno comunque tentato di avviare con l'Enpaf un negoziato per addivenire ad una soluzione condivisa del problema, cercando di ottenere, nel contempo, l'attenzione dei ministeri vigilanti;
con decisione del 16 ottobre 2001 il TAR del Lazio rigettava il ricorso proposto dall'Enpaf, dichiarando la legittimità del ricordato decreto del 27 settembre 2000 dei Ministeri del lavoro e del tesoro, con conseguente conferma dell'obbligo dello stesso ente di provvedere all'alienazione degli immobili individuati con le procedure di legge, posto che, rispetto alla sussistenza dell'obbligo predetto, il sopravvenuto provvedimento di privatizzazione, emanato peraltro dagli stessi ministeri, non ha prodotto alcun effetto;
nonostante ciò, con nota del 29 ottobre 2001 l'Enpaf, con avviso esposto in tutti gli immobili, comunicava l'estraneità dell'Ente ai processi di dismissione immobiliare previsti per gli enti previdenziali;
poiché la decisione del Tar del Lazio avrebbe avuto valore unicamente tra l'Enpaf, i ministeri interessati e gli inquilini degli immobili individuati nel più volte citato decreto ministeriale del 27 settembre 2000, gli altri inquilini locatari di immobili dell'Enpaf, che sarebbero stati esclusi dai benefici di legge con ingiusta disparità di trattamento tra inquilini di immobili di proprietà dello stesso ente, hanno proposto, nello scorso mese di febbraio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnando il summenzionato atto con il quale l'Enpaf ha affermato l'inapplicabilità del decreto legislativo 104 del 1996 e della legge 410 del 2001 (la quale, a suo dire, si riferirebbe ai soli enti pubblici, senza che possa in alcun modo rilevare il dettato dell'articolo 3, comma 20, introdotto in sede di conversione in legge) e, per quanto occorra, la privatizzazione dell'Ente esponendone tutte le anomalie;
alla predetta determinazione gli inquilini sono stati indotti dall'atteggiamento dell'Enpaf, e dalla disattenzione dei ministeri vigilanti;
all'interrogante risulta che gli inquilini abbiano evidenziato all'Ente e ai ministeri in indirizzo, che in ragione dell'istruttoria svolta nel corso dell'anno 2000 sarebbero emerse alcune gravi anomalie del procedimento di privatizzazione (per inesistenza delle condizioni di legge in presenza di ingenti finanziamenti e ausili che trovano la fonte nel bilancio pubblico) nel momento in cui il provvedimento ministeriale è, oggi, lo strumento attraverso cui negare il perdurante assoggettamento agli obblighi di legge di dismettere il patrimonio immobiliare con le regole all'epoca vigenti;
il provvedimento di privatizzazione è stato adottato dal Ministero del lavoro, nonostante un precedente parere negativo del Ministero del tesoro (nota del Ragioniere Generale dello Stato, dottor Monorchio, prot. 202100/212398, del 1998) confermato dal TAR del Lazio (sentenza n. 2179 del 22 settembre 1997) che aveva riguardo al fatto che l'Enpaf, ancora oggi, riscuote dalle Asl, per effetto della vigente convenzione farmaceutica (articolo 17, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371) un contributo previdenziale pubblico commisurato allo 0,15 per cento della spesa farmaceutica sostenuta per l'anno 1986, pari a circa 15,5 milioni di euro, oltre 30 miliardi di lire l'anno;
tale contributo era già stato previsto «... per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta...» e «... destinato ai titolari di farmacia in quota pro capite...» dalla convenzione di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 94 del 21 febbraio 1989 quale forma di contribuzione previdenziale e di finanziamento
lo stesso contributo ha quindi formato oggetto di una risoluzione del Ministero delle finanze (n. 96/E del 26 giugno 2000), che lo avrebbe diversamente qualificato, pur essendo rimasto immutato il quadro normativo di riferimento, quale «contributo in conto esercizio, in quanto tale assoggettato, al momento della corresponsione, a ritenuta fiscale del 4 per cento del titolo di acconto»;
la deliberazione n. 2 del consiglio nazionale assunta il 28 giugno 2000 per l'adozione del Regolamento di attuazione dell'articolo 17, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 371 del 1998, l'Enpaf ne ha previsto la corresponsione «ai titolari di farmacia privata in quota pro capite per l'anno successivo a quello in cui è effettivamente incassato sulla base dei dati di ripartizione indicati da ciascuna azienda Usl e previa presentazione di apposita domanda da inoltrare agli uffici dell'Enpaf entro il mese di giugno di ogni anno»;
da ultimo, il Ministro del lavoro, «sentito per le vie brevi il ministero del tesoro» - su una materia cosi delicata e già oggetto della ricordata pronuncia del giudice amministrativo del settembre 1997 che aveva negato la privatizzazione dell'Enpaf - con nota ministeriale del 7 agosto 2000 (successivamente posta a fondamento del decreto di privatizzazione dell'Ente del 7 novembre 2000) ha ritenuto, senza che nulla che «il contributo di cui trattasi, così come regolamentato, non è più classificabile tra le entrate contributive dell'Ente»;
esiste un ulteriore ausilio finanziario pubblico, pari a circa 104 milioni di euro, oltre 200 miliardi di lire l'anno, costituito dal contributo versato direttamente all'ENPAF, commisurato allo 0,90 per cento della spesa farmaceutica, previsto dall'articolo 5 legge 395 del 1977, e già definito dalla Corte dei Conti, sezione controllo Enti, «parafiscale» (delibere n. 1387 del 25 ottobre 1977; n. 48 del 24 novembre 1994 e n. 65 del 13 novembre 1995);
a tale riguardo, anche il Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero del tesoro, aveva già svolto, in passato, analoghe obiezioni (nota n. 7/3PS/23140 del 10 ottobre 1995) ritenendo che «il processo di privatizzazione di codesto Ente avrebbe potuto essere avviato solo previa abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 395 del 1977 ed all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 94 del 1989. E ciò in quanto le ipotesi di finanziamento pubblico a favore di codesto Ente medesimo, ivi previste, sarebbero risultate in contrasto con il disposto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509»;
da fonti attendibili risulta che l'ente, nel corso del 2000, abbia espressamente ammesso dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria e alla Consulta di non disporre dei mezzi e delle riserve necessarie ad assicurare il pagamento delle pensioni minime ai sensi della legge 544 del 1988;
anche in riferimento agli ordini del giorno approvati dal Parlamento nella scorsa legislatura, che impegnavano il Governo e l'Ente a trovare un'idonea soluzione alle legittime aspettative degli inquilini -:
in che modo, con quali atti e in che tempi s'intenda intervenire in questa vicenda, attraverso un atto urgente che chiarisca se le disposizioni del decreto legislativo n. 104 del 1996, modificato dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge n. 410 del 2001, sono applicabili anche agli enti previdenziali privatizzatisi successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, che ha visto una sostanziale elusione del dettato del decreto legislativo n. 104 del 1996 da parte dell'Enpaf (unico Ente previdenziale privatizzato dopo la sua entrata in vigore, il 7 novembre 2000) a danno di cittadini che confidavano in una legge per vedere esaudita una legittima
se non si ritenga opportuno sospendere, anche con un provvedimento legislativo, l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti pubblici descritti in premessa, a carico del bilancio dello Stato e ora versati a favore di un soggetto munito di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 509 del 1994 almeno sino a quando non sia stato revocato, dalle amministrazioni vigilanti, il provvedimento di trasformazione in fondazione per carenza dei presupposti;
se non s'intenda individuare, nelle more dell'emanazione della summenzionata modifica legislativa, anche attraverso specifiche disposizioni del dicastero incaricato della vigilanza (Ministero del lavoro), «soluzioni ponte» per quanto attiene il rinnovo dei contratti di locazione scaduti o in scadenza, anche con riferimento ai contenziosi giudiziari già avviati.
(3-00788)
i consiglieri comunali di opposizione al comune di Amelia (La Spezia), da tempo lamentano di non poter accedere agli atti pubblici del comune nelle forme di legge;
più volte hanno sottolineato anche per iscritto al prefetto di La Spezia questa incresciosa situazione;
il sindaco di Amelia risulta dipendente della stessa prefettura;
invano gli interessati si sono recati in prefettura per sollecitare un intervento, ottenendo però solo un'udienza con una funzionaria e non con il prefetto e comunque poi nulla è mutato della situazione, né hanno avuto successive risposte o chiarimenti -:
non essendo finora giunti concreti riscontri dalla Prefettura se non ritenga di investire della questione la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
(4-02458)