Allegato A
Seduta n. 115 del 13/3/2002


Pag. 23


...

(A.C. 2032 - Sezione 10)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci).

1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regola mento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico


Pag. 24

per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa alle singole scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.
5. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo da ripartire fra le imprese ferroviarie in relazione alla contribuzione al trasporto merci», per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
6. A valere sul fondo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
7. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale,


Pag. 25

si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.
8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:
4-bis. Alle imprese ferroviarie ed agli operatori di settore che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell'unità previsionale di base 3.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia o per mare. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto di merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.
4-ter. Le dichiarazioni di conformità, rilasciate dai costruttori di veicoli ai sensi dell'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'imposta di bollo in misura fissa a decorrere dal 1o giugno 2002.
4-quater. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 5-ter sono destinate al finanziamento degli oneri contributivi di cui al comma 4-bis.
28. 12. Il Governo.

Al comma 5, dopo le parole: imprese ferroviarie aggiungere le seguenti: e gli operatori di settore.
28. 11. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Interventi tratta ferroviaria Battipaglia-Lagonegro) - 1. Nel triennio 2002-2004 sono stanziati 5 milioni di euro, per ciascun anno, per l'ammodernamento della tratta ferroviaria Battipaglia-Lagonegro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
28. 01. (ex 19. 05).Luongo, Lettieri, Molinari, Adduce, Potenza, Iannuzzi.